Domanda: In occasione di una operazione di importazione recentemente effettuata dalla nostra azienda, abbiamo versato al nostro spedizioniere una somma corrispondente all’importo dell’IVA e del dazio dovuti. Lo spedizioniere, il quale è poi fallito, ha omesso di versare tali somme alla dogana. In seguito siamo venuti a sapere che questo aveva costituito una polizza fideiussoria con una compagnia assicuratrice la quale, a fronte dell’omissione del versamento alle dogane della suddetta somma, ha pensato di agire nei nostri confronti in via di regresso. E’ possibile che dobbiamo pagare due volte, tenuto conto del fatto che noi non sapevamo nulla dell’esistenza di questa polizza?


Occorre premettere che l’ipotesi degli intermediari in dogana che si rendono insolventi all’obbligo di versamento dei diritti doganali per conto dei propri clienti, rappresenta un caso piuttosto isolato, abbastanza raro nella pratica, che oltre a precludere loro ulteriori possibilità lavorative può determinare, nel caso degli spedizionieri doganali, anche la cancellazione o la radiazione dall’Albo, essendo tali professionisti sottoposti a rigide regole deontologiche e ad una stretta vigilanza da parte dell’ordine professionale di appartenenza.

Detto ciò, nella pratica accade spesso che lo spedizioniere (o lo spedizioniere doganale) chieda alle dogane un'autorizzazione a corrispondere l’importo dei dazi e degli altri diritti dovuti, successivamente allo svincolo delle merci, ossia dopo il rilascio delle stesse nella libera disponibilità dell’operatore, operazione che è condizionata alla costituzione di una garanzia (ipotesi di cui alle lettere a e b, art. 226, Reg. CE 2913/1992, rispettivamente, “pagamento differito” e pagamento “periodico-differito”).

Lo spedizioniere ottiene di conseguenza una dilazione di pagamento dei diritti in questione, a fronte della stipula da parte sua, o direttamente dall’importatore, di una polizza con una compagnia assicurativa (nel primo caso, indicando come beneficiario l’importatore), la quale garantisce il pagamento dell’obbligazione tributaria entro i limiti di un massimale predeterminato.
Spesso la stipula della polizza in questione, trattandosi di una operazione piuttosto ricorrente nell’attività di tali intermediari, avviene all’insaputa dell’importatore.

La Corte Costituzionale, con sent. n. 128 del 16 marzo 1990 aveva precisato in proposito che “il proprietario-importatore il quale si avvale di uno spedizioniere per il compimento delle operazioni doganali, deve sapere che tali operazioni sono compiute normalmente con facoltà di pagamento periodico e/o differito dei diritti doganali, la cui concessione é subordinata alla prestazione di una congrua cauzione, di solito adempiuta sotto forma di cauzione fideiussoria. E’ quindi difficile immaginare che egli possa non essere a conoscenza della fideiussione stipulata dallo spedizioniere.”
In sostanza, la Corte Costituzionale fissa una presunzione di conoscenza da parte dell’importatore dell’esistenza della fideiussione prestata dallo spedizioniere, considerando il primo corresponsabile solidale con lo spedizioniere, anche nel caso in cui quest’ultimo abbia omesso di comunicargli l’avvenuta stipula della fideiussione.

Ove i diritti doganali non vengano corrisposti all’amministrazione doganale dall’importatore o dallo spedizioniere/spedizioniere doganale per conto di quest’ultimo, la compagnia assicurativa versa dunque l’importo degli stessi alle dogane, avvisando spedizioniere/spedizioniere doganale ed importatore del relativo pagamento (ai sensi dell’art. 1952 cod. civ.), per poi surrogarsi all’amministrazione stessa e rivalersi a sua scelta nei confronti dell’uno o dell’altro soggetto, in quanto obbligati solidali dell’obbligazione tributaria. L’importatore-proprietario delle merci viene dunque chiamato in causa attraverso questo meccanismo (a meno che nel contratto di polizza, cosa alquanto improbabile, non sia prevista una specifica esclusione di responsabilità a suo carico).

La possibilità per la compagnia di assicurazione di rivalersi direttamente nei confronti dell’importatore, pur essendo quest’ultimo soggetto estraneo al rapporto di fideiussione e pur non essendo egli a conoscenza della stipula da parte dello spedizioniere di una fideiussione, trova fondamento nell’art. 1950 del codice civile, in base al quale “Il fideiussore che ha pagato ha regresso contro il debitore principale, benché questi non fosse consapevole della prestata fideiussione”. Inoltre la legge 10 giugno 1982, n. 348 (Costituzione di cauzioni con polizze fidejussorie a garanzia di obbligazioni verso lo Stato ed altri Enti pubblici), stabilisce (art. 2) che “Diritti ed azioni, di cui godeva il creditore beneficiario della prestazione garantita da cauzione […], si trasferiscono in surrogazione a chi ha prestato la cauzione a seguito di inadempienza del debitore principale ed incameramento della cauzione”.
Una volta versati i dazi e gli altri diritti doganali pertanto, la compagnia di assicurazione – non potendo o non ritenendo conveniente procedere ad un recupero del proprio credito presso lo spedizioniere – può scegliere di rivolgersi direttamente all’importatore, quale obbligato principale, esigendo da egli le relative somme. Se però quest’ultimo nel frattempo aveva già anticipato allo spedizioniere l’importo dei dazi doganali e degli altri diritti dovuti sulla merce importata (affinchè questo li versasse a sua volta alle dogane), e lo spedizioniere ha omesso di corrisponderli all’amministrazione, l’importatore può di fatto ritrovarsi a pagare due volte l’importo dei dazi.

Ciò non toglie che, avendo lo spedizioniere conseguito in questo caso un arricchimento senza causa a spese dell’importatore, egli potrà essere oggetto di una richiesta di risarcimento danni, ferma la configurabilità del reato di truffa, punibile ai sensi della normativa contenuta nel codice penale. Infine, il comportamento illecito dello spedizioniere determina un inadempimento del contratto di mandato, posto alla base del suo incarico, punibile in base alle ordinarie norme civilistiche in tema di responsabilità contrattuale. Per gli spedizionieri doganali inoltre, si aggiungono le sanzioni disciplinari comminate dal Consiglio Compartimentale di appartenenza.

L’orientamento favorevole alla possibilità di surroga dell’assicurazione nei confronti dell’importatore non sempre è stato pacifico in giurisprudenza. Un orientamento diametralmente opposto della Corte di Cassazione, sviluppatosi con la sentenza n. 2120 del 15 marzo 1990, ha sostenuto che l’assicuratore non avrebbe diritto di regresso nei confronti anche dell’importatore, in quanto l’obbligazione al pagamento in via dilazionata dei dazi e degli altri diritti dello spedizioniere/spedizioniere doganale, sarebbe sì concorrente, ma distinta rispetto all’obbligo dell’importatore di pagare i dazi e gli altri diritti gravanti sulla merce importata. In virtù di ciò la Cassazione concludeva che l’assicuratore non avrebbe diritto di regresso nei confronti anche dell’importatore, essendo l’obbligazione di pagamento dei dazi che fa carico a quest’ultimo autonoma rispetto a quella assunta dallo spedizioniere nei confronti della dogana. Tale orientamento, è stato tuttavia superato con la sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 500 del 15.01.1993, che intervenuta a sanare il contrasto giurisprudenziale precedentemente insorto, ha riconosciuto una volta per tutte il diritto del fideiussore, una volta eseguito il pagamento, a surrogarsi nei diritti del creditore, affermando il principio secondo cui il fideiussore ha diritto di agire in regresso verso il proprietario-importatore, nonostante quest’ultimo non sia consapevole della fideiussione, e senza che sia necessaria la preventiva escussione dello spedizioniere. Una serie di pronunce successive, sempre della Cassazione, si sono collocate nel solco di tale orientamento giurisprudenziale, riannodandosi a quanto sancito dalla Corte Costituzionale nella sopracitata sentenza del 1990 (vedasi ex plurimis, Cass. Sez. I, sent. n. 1399 del 19.2.1999, e, nello stesso senso: Cass., Sez. III, sent. n. 9697 del 18.6.2003, Cass., Sez. III, sent. n. 17266 del 5.12.2002, Cass., 29.1.1998, n. 907, Cass. 21.5.1998, n. 5023, Cass., 14.2.1997, n. 1413, Cass. 20.3.1996, n. 2371, Cass., 5.9.1995, n. 9316, Cass. 19.8.1995, n. 8956,  Cass. 2.6.1994, n. 5347, Cass.,  4.11.1993, n. 10883, Cass., 10.9.1993, n. 7599).

In conclusione, l’assicuratore può richiedere al proprietario-importatore il rimborso degli importi versati dal fideiussore all'Amministrazione senza che quest’ultimo possa eccepire la mancata previa escussione dello spedizioniere doganale inadempiente, fatta salva la possibilità per l’importatore di agire nei confronti di quest'ultimo per il recupero delle somme e l'eventuale risarcimento del danno.