Domanda: Vorremmo avere dei chiarimenti relativi alla corretta compilazione della casella 44 del DAU, visto che riceviamo frequenti contestazioni dall’Agenzia delle Dogane riguardo le codifiche da riportare in tale campo della dichiarazione doganale.


Risposta: l’Agenzia delle Dogane ha fornito gli ultimi chiarimenti riguardo alla compilazione della casella 44 del DAU prima con la Comunicazione del 10 aprile 2008 e poi con la nota prot. 3215 del 12 maggio 2008 (Documenti presentati a sostegno della dichiarazione: corretta compilazione del DAU). In quest'ultimo atto in particolare, l'Agenzia, dopo aver rilevato che spesso si registra una non sempre corretta compilazione della casella 44 del DAU, fornisce le seguenti precisazioni:

  1. nel campo 44 vanno riportate le codifiche corrispondenti ai documenti da allegare alla dichiarazione doganale previsti dall’art. 218 delle Disposizioni di Applicazione del Codice doganale comunitario e da altre regolamentazioni specifiche eventualmente applicabili. Tali documenti (es. fattura, EUR1, FORM A, ecc.), vanno indicati nella casella 44 - come precisa la Nota Prot. n. 893/GDM/pm del 17 giugno 2008 del Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali - contrassegnandoli non con la generica denominazione del documento (es. “fattura”, “certificato EUR 1”, ecc.), ma riportando l’esatta indicazione del codice identificativo dello stesso. Nella sopraindicata Nota dell’Agenzia delle Dogane è possibile trovare un dettaglio di tali codifiche.

  2. Una novità è invece costituita dal fatto che nel caso in cui la merce oggetto dell’operazione doganale è esonerata – per un motivo qualsiasi – dall’obbligo di produrre una determinata certificazione alla quale in condizioni normali sarebbe soggetta (as. certificato CITES, licenza di esportazione per beni dual use, licenze per i beni culturali, licenze di importazione per i prodotti soggetti a contingentamento, ecc.), occorrerà inserire un codice per giustificare l’assenza del documento in questione dagli allegati alla dichiarazione doganale.

Possiamo meglio chiarire questa seconda ipotesi con degli esempi. Si immagini il caso di un operatore che deve esportare un bene suscettibile di essere classificato come “dual use”. In tal caso, sarà necessaria l’indicazione nella casella 44 del DAU degli estremi del relativo documento di autorizzazione (licenza). Tuttavia, se il bene in questione risulta essere di libera esportazione, l’indicazione del documento di autorizzazione sarà sostituita dal codice di esonero (Y901), con il quale appunto si dichiara che il prodotto in oggetto non rientra fra quelli elencati nell’Allegato I del Regolamento 1334/2000 (così come modificato, da ultimo, dal Regolamento (CE) n. 1167/2008 del Consiglio del 24 ottobre 2008).

Altra ipotesi è quella dell’importazione di beni suscettibili di essere classificati come prodotti soggetti a certificazione CITES in quanto si suppone che siano stati realizzati a partire da specie di fauna o flora in via di estinzione. Se essi effettivamente sono stati ottenuti da tali specie, dovranno obbligatoriamente essere accompagnati da un certificato CITES ed in questo caso andrà inserita nella dichiarazione doganale la codifica relativa a quel certificato. Se invece il prodotto è esonerato dal Certificato CITES (perché ad esempio non contiene od è stato ottenuto da parti di animali o piante protette ai sensi della Convenzione), dovrà essere inserito nella casella 44 un codice apposito che giustifica l’assenza di tale certificato.

L’elenco di tali codici è reperibile sul sito dell’Agenzia delle Dogane (vedasi in particolare la Circolare 22/D/2008)