Domanda: Vorremmo sapere se esiste un termine entro il quale l’Agenzia delle Dogane deve obbligatoriamente concludere un procedimento volto ad ottenere il rimborso di diritti doganali. Esiste inoltre un limite temporale entro il quale deve concludersi l’istruttoria per il rilascio del certificato di Operatore Economico Autorizzato (AEO)?


Risposta: Tutti i procedimenti amministrativi – e dunque anche quelli di competenza dell’Agenzia delle Dogane - devono concludersi, ai sensi di quanto disposto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, entro precisi termini e mediante l'adozione di un provvedimento espresso e motivato. Tali termini, quando non sono fissati direttamente dalla legge (si consideri ad esempio, il caso del procedimento di revisione dell'accertamento di cui all’art. 11 del d.lgs. n. 374/90, rimedio esperibile - pena la decadenza - entro 3 anni dalla data in cui l’accertamento è divenuto definitivo), devono essere determinati dalle singole amministrazioni in relazione a ciascun procedimento di loro competenza. In mancanza, trova applicazione il termine generale di cui all’art. 1 co. 2 della legge 241/1990. Tale termine, inizialmente fissato a 30 gg., è stato portato dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 (di modifica della suddetta l. 241/1990) a 90 giorni.

Per quanto riguarda il caso specifico dell'Agenzia delle Dogane, tale amministrazione si è dotata il 16 dicembre 2008 di un proprio Regolamento per l'individuazione dei termini e dei responsabili dei procedimenti amministrativi di sua competenza, il quale è entrato in vigore il 19 dicembre 2008 (1).

Tale provvedimento, oltre ad indicare i termini di conclusione dei vari procedimenti in esso elencati, le unità organizzative di volta in volta responsabili e le relative fonti normative, descrive le modalità di accesso e di partecipazione ai suddetti procedimenti da parte dei soggetti interessati, in alcuni casi diversificando tali modalità a seconda che il procedimento  sia stato avviato d’ufficio o su istanza di parte.

Tra tali procedimenti figurano sia quello relativo alle richieste di rimborso, sgravio e non contabilizzazione a posteriori dei diritti doganali (per i quali l’organo che adotta il provvedimento è individuato nel Direttore dell’Ufficio delle Dogane, l’unità organizzativa competente è l’Ufficio delle Dogane interessato, ed il termine di conclusione è 90 gg.) e quello relativo al rilascio del certificato di Operatore Economico Autorizzato (AEO), la cui competenza spetta al Direttore dell’Ufficio per i regimi doganali e fiscali dell’Area centrale gestione tributi, mentre l’unità organizzativa competente è l’Ufficio per i regimi doganali e fiscali dell’Area centrale gestione tributi e rapporto con gli utenti ed il limite temporale entro il quale deve avvenire il rilascio è, rispettivamente:

  • 300 giorni di calendario (per le istanze presentate dal 1° gennaio 2008 al 1° gennaio 2010) oppure;
  • 90 giorni + 30 giorni di calendario (quindi un totale di 120 gg.) per le istanze presentate a partire dal 2 gennaio 2010.

In entrambi i casi, i suddetti termini decorrono dalla data di accettazione dell’istanza da parte dell’Agenzia delle Dogane.

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(1) il 1° luglio 2010 è stato approvato il nuovo Regolamento per l'individuazione dei termini e dei responsabili dei procedimenti amministrativi di competenza dell'Agenzia delle Dogane. Vedasi in proposito anche la scheda illustrativa del nuovo regolamento a cura dell'Agenzia delle Dogane.