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Domanda: Abbiamo sentito del divieto di importazione della sostanza deumidificante DMF (dimetilfumarato) nell’UE. Come possiamo cautelarci contro l’eventualità di controlli da parte della dogana che penalizzino eccessivamente le nostre spedizioni? 



Risposta: Riguardo l’immissione sul mercato comunitario dei prodotti contenenti DMF rimandiamo al nostro articolo. La questione è disciplinata dalla Decisione della Commissione europea 2009/251/CE del 17 marzo 2009, la quale ha un periodo di validità provvisorio (si applica fino al 15 marzo 2010).

A livello nazionale, il Ministero della Salute ha emanato una prima comunicazione (prot 5496 del 5 febbraio 2009), recante segnalazione ai NAS (Nuclei Antisofisticazioni e Sanità) della tossicità di tale sostanza per la salute pubblica, con l’invito a porre sotto sequestro cautelativo i prodotti accompagnati da sacchetti di Silica-gel, con prelievo di 3 campioni da inviare all’Istituto superiore di Sanità per i relativi accertamenti. A tale comunicazione sono seguite la nota prot. 1722 del 20 marzo 2009 e la nota prot. 9231 del 26 febbraio 2009, sempre del Ministero della Salute, nelle quali si precisa che le merci contenenti i sacchetti di silica-gel vanno assoggettate ai controlli in materia di sanità e sicurezza dei prodotti di cui al Reg. (CEE) 339/1993. Gli operatori pertanto, vengono invitati a produrre una certificazione, da tenere a disposizione delle autorità competenti, dalla quale si evinca la composizione dei sacchetti in questione (vedasi anche la connessa circolare prot. 20730 del 6/03/2009 del Ministero Sviluppo Economico, Dip. Regolazione Mercato, che conferma la qualificazione del contenuto dei sacchetti in questione come "preparato" ai sensi del Decreto Legislativo 14 marzo 2003, n. 65, da cui deriva, ex art. 7, co. 2, il conseguente obbligo per il responsabile dell'immissione sul mercato degli stessi, di tenere a disposizione delle autorità competenti i dati relativi alla loro composizione.

In ultimo, con Comunicato Prot 12804 del 19 marzo 2009, il Ministero della Salute ha descritto gli adempimenti a carico degli importatori per quanto riguarda le importazioni di articoli provenienti da Cina e Sud Est asiatico.

Ove la certificazione prodotta dall'importatore attesti l’assenza del DMF, gli uffici doganali ne devono dare comunicazione agli USMAF (Uffici di Sanità Marittima, Aerea e di Frontiera), affinchè questi esaminino la certificazione in oggetto ai fini del rilascio dell’eventuale Nulla Osta Sanitario, necessario per ottenere lo svincolo delle merci in questione. Nel caso invece in cui dal certificato risulti la presenza di DMF, la merce verrà rispedita all’estero, non potendo essere ammessa all'importazione (per maggiori dettagli sul punto è possibile consultare anche la nota dell’Agenzia delle Dogane – Ufficio di Trieste prot. 14005 del 19/03/2009).  In alternativa al respingimento all’estero della spedizione è possibile introdurre sul territorio nazionale l’intera partita di merce sotto vincolo sanitario presso i magazzini indicati dal destinatario della spedizione e sotto la vigilanza del competente Comando Carabinieri per la tutela della salute, coadiuvato dalla competente ASL, provvedendo alla relativa bonifica. L'importatore deve in ogni modo garantire che nel prodotto in questione il livello di DMF non superi lo 0,1mg/kg di prodotto e che sulla nuova confezione di cui sarà fornito venga apposta, chiaramente visibile, una etichetta permanente del tipo: " Attenzione! Avvertenza per i soggetti allergici: l'articolo è venuto a contatto con bustine contenenti DMF, sostanza in grado di determinare reazioni allergiche e dermatiti pruriginose" (vedasi la nota illustrativa dell'Agenzia delle Dogane prot. 56686/RU del 22 aprile 2009).

Il nostro consiglio è pertanto quello di procurarsi la certificazione di cui sopra, facendo preferibilmente ricorso ad un laboratorio (anche estero) accreditato secondo la norma UNI CEI EN ISO/IES 17025 (in Italia ne esistono più di 300 -> l'elenco è disponibile qui).

Ai sensi del soprarichiamato Comunicato Prot 12804 del 19 marzo 2009 del Ministero della Salute sono tuttavia ammesse anche le certificazioni emesse da laboratori operanti in regime di Buona Pratica di Laboratorio (BPL) o dai Servizi Chimici di Porto (vedasi le ulteriori precisazioni trasmesse dal Ministero della Salute agli USMAF con comunicazione del 31/3/2009).

Per le aziende importatrici che intendono fare uso di sacchetti di silica-gel quali sostanza antimuffa da inserire nei loro prodotti, è consigliabile fare riferimento a ditte certificate DIN CERTCO secondo la norma DIN 55473 (che regolamenta in maniera specifica la fabbricazione dei sacchetti essiccanti), chiedendo loro epressamente di fornire un certificato di analisi sulle materie prime impiegate nella fabbricazione dei sacchetti in questione, attestandone la sicurezza sul mercato.