La Corte di Giustizia UE conferma la validità dei sistemi statistici di determinazione del valore della merce

Print

La recente sentenza 16 giugno 2016, C-291/15 della Corte di Giustizia UE fornisce una lettura dell’articolo 181 bis del Regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione del 2 luglio 1993 (oggi sostituito dai regolamenti di esecuzione e delegato del nuovo Codice Doganale dell’Unione), che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio (anche questo sostituito, dal primo maggio 2016, dal Codice Doganale dell’Unione, Reg. UE N. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio). Secondo la Corte, l’articolo in questione va interpretato nel senso che le autorità doganali hanno la possibilità di derogare al criterio principale di determinazione del valore in dogana (costituito dal valore di fattura, cd. “valore di transazione”), adottando criteri alternativi, quali quello basato sulla ricostruzione del valore sulla base del confronto di merci similari. Ciò in sostanza sarebbe possibile ogni volta che le dogane ritengano che il valore di transazione indicato dall’operatore, confrontato con la media statistica dei prezzi di acquisto riscontrati nell’importazione di merci similari, risulti anormalmente basso, e ciò a prescindere dal fatto che l’autorità doganale abbia confutato o posto in dubbio l’autenticità della fattura o del documento probatorio del bonifico presentati dall’operatore per giustificare il prezzo effettivamente corrisposto per le merci importate.

In Italia, l’articolo 35 del decreto Bersani (D.L. 223, del 4 luglio 2006, n. 223, convertito in l. 4 agosto 2006, n. 248), attribuisce all’Agenzia delle Dogane la facoltà di poter procedere, fra l’altro, all’acquisizione di dati e documenti relativi a qualsiasi altro elemento di costo che forma il valore dichiarato per l'importazione, l'esportazione, l'introduzione in deposito doganale o IVA ed il transito. In sostanza le dogane possono acquisire qualsiasi dato e documento comprovante quanto dichiarato dall’operatore ai fini della ricostruzione e verifica del valore in dogana delle merci. Questo ricomprende la possibilità per le dogane di avvalersi di sistemi statistici di determinazione del valore della merce qualora dubitino che il valore dichiarato dall’operatore corrisponda all'importo dichiarato in fattura.

La dogana italiana - come la maggior parte delle dogane di tutto il mondo - dispone di un particolare sistema informatico, denominato COGNOS (ex sistema "M.E.R.C.E."), il quale è costituito da una base dati che immagazzina informazioni sulle merci importate nell’UE, indicando prodotto per prodotto una forchetta di valori (cioè un valore massimo ed un valore minimo) entro la quale è ammesso che possa oscillare il valore dichiarato delle merci. I valori soglia sono a loro volta ricostruiti sulla base di una costante comparazione dei dati merceologici relativi alle merci dichiarate precedentemente importate. Oscillazioni al di fuori di tale soglie vengono normalmente tollerate quando non superano certi limiti (in genere il 5%, cd. "valore di scandalo"). Secondo l’Organizzazione Mondiale delle Dogane (OMD) i sistemi statistici di determinazione del valore in dogana vanno considerati validi, purchè i valori di riferimento usati per costruire la “forchetta” corrispondano alle importazioni precedentemente realizzate delle merci oggetto della valutazione, nel rispetto dell’Accordo sulla Valutazione in dogana.

La dogana quindi in genere confronta il valore dichiarato in fattura dall’operatore con le risultanze del sistema COGNOS ed altre fonti in suo possesso, e se riscontra degli scostamenti eccessivi dai valori della forchetta, presume che vi sia una irregolarità nella dichiarazione di tale valore. Su tale presupposto richiede agli operatori informazioni complementari per ricostruire in maniera analitica il valore delle merci. Proprio in quanto l'articolo 35 del decreto Bersani sollecita gli uffici doganali a porre particolare attenzione al valore dichiarato in dogana durante le operazioni di importazione (ed in minor misura, di esportazione), sarà pertanto opportuno - onde evitare da parte degli uffici doganali l’applicazione dell’art. 181 bis delle DAC - accompagnare sempre la dichiarazione doganale con il formulario DV1, così da fornire alla dogana tutti gli elementi di dettaglio utili alla ricostruzione analitica del valore in dogana dichiarato.