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Approvate dalla Commissione nuove restrizioni all'introduzione nella Comunità di specie di fauna e di flora selvatiche

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La Convenzione di Washington sul Commercio Internazionale delle Specie di Fauna e Flora minacciate di estinzione, meglio nota come "CITES", è entrata in vigore nel 1975 (attualmente vi aderiscono 175 Paesi) allo scopo di salvaguardare dal pericolo di estinzione una lista di circa 25.000 specie vegetali e di circa 5.000 specie animali. Essa inoltre istituisce un rigido sistema di regolamentazione e monitoraggio del commercio di animali, sia vivi che morti, nonchè di parti e prodotti derivati da detti animali, al fine di prevenire l'eccessivo sfruttamento commerciale degli stessi e quindi la distruzione sia delle specie che degli ambienti naturali nei quali esse vivono. Tale obiettivo viene di fatto conseguito attraverso un complesso sistema di licenze import/export, autorizzazioni e certificazioni che sono di competenza delle autorità nazionali (costituite il più delle volte dai locali Ministeri dell'Ambiente oppure dell'Agricoltura).

In Italia, le Autorità amministrative che si occupano dell'emissione delle licenze e certificati per il settore CITES, sono:

  1. il Ministero dello Sviluppo Economico-Direzione Generale per la Politica Commerciale-Divisione VIII-CITES (competente per il rilascio delle licenze di importazione ed esportazione delle suddette specie).
  2. il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, competente per il rilascio delle notifiche di importazioni, i certificati di riesportazione e dei certificati comunitari.

Le funzioni più importanti spettano propro a quest'ultimo Dicastero, occupandosi lo stesso della gestione amministrativa della Convenzione ai fini del rilascio delle necessarie certificazioni, nonchè del controllo tecnico-specialistico per il rispetto della stessa. A tali funzioni in particolare, esso provvede tramite il Servizio CITES del Corpo Forestale dello Stato, il quale è strutturato in un Centro di Coordinamento (presso l'Ispettorato Generale in Roma) e in 40 Uffici periferici, a loro volta distinti in 24 Uffici territoriali denominati Servizi Certificazione Cites (S.C.C.), che si occupano del materiale rilascio dei certificati, dell'accertamento delle infrazioni e del controllo territoriale, e 16 Nuclei Operativi Cites (N.O.C.), collocati presso le Dogane, aventi funzioni di verifica merceologica, controllo documentale e monitoraggio della movimentazione commerciale, oltre che di accertamento degli illeciti.

La normativa CITES contenuta nella suddetta Convenzione è stata recepita dall'UE a decorrere dal 1° gennaio 1984, attraverso il Regolamento (CEE) n. 3626/82, successivamente sostituito dal Regolamento (CE) N. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, più volte modificato ed integrato da altri Regolamenti. Il Reg. (CE) N. 338/97 in particolare, prevede (art. 4, par. 6), che in consultazione con i paesi di origine interessati e in conformità con la procedura prevista dal successivo articolo 18 (che ricalca la cd. procedura di comitologia di cui alla Decisione 1999/468/CEE), tenendo conto di ogni parere del gruppo di consulenza scientifica, la Commissione europea può stabilire ulteriori restrizioni, sia generali (cioè riferite a tutti i Paesi terzi), che speciali (riguardanti cioè alcuni specifici paesi di origine), all'introduzione nella Comunità di alcune specie di fauna e di flora selvatiche, alle condizioni previste alle lettere da a) a d) dello stesso paragrafo.

Proprio in base a tale disposizione, sulla scorta del parere del gruppo di consulenza scientifica, la Commissione ha adottato il Regolamento (CE) N. 359/2009 del 30 aprile 2009, con il quale viene disposta la sospensione dell’introduzione nella Comunità delle seguenti specie:

  • Psittacus erithacus proveniente dalla Guinea equatoriale,
  • Calumma andringitraensis, Calumma glawi, Calumma guillaumeti, Calumma marojezensis, Calumma vatosoa, Calumma vencesi e Furcifer nicosiai provenienti dal Madagascar,
  • Chamaeleo camerunensis proveniente dal Camerun,
  • Phelsuma berghofi, Phelsuma hielscheri, Phelsuma malamakibo e Phelsuma masohoala provenienti dal Madagascar.

Non vi è più motivo invece di sospendere, e deve pertanto ritenersi consentita, l’introduzione nella Comunità delle seguenti specie:

  • Lynx lynx proveniente dalla Repubblica moldova e dall’Ucraina,
  • Lama guanicoe (ora noto come Lama glama guanicoe) proveniente dall’Argentina,
  • Hippopotamus amphibius proveniente dal Ruanda,
  • Aratinga erythrogenys proveniente dal Perù,
  • Dendrobates auratus e Dendrobates pumilio provenienti dal Nicaragua,
  • Dendrobates tinctorius proveniente dal Suriname,
  • Plerogyra simplex, Hydnophora rigida e Blastomussa wellsi provenienti dalle Figi,
  • Plerogyra sinuosa, Acanthastrea spp. (eccetto Acanthastrea hemprichii) e Cynarina lacrymalis provenienti da Tonga.

Il nuovo Regolamento (CE) n. 359/2009, il quale entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, sostituisce pertanto il Regolamento (CE) n. 811/2008, che è di conseguenza abrogato.

Ulteriori informazioni sulla normativa CITES sono disponibili qui

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