Thursday, March 28, 2024
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Cosmetic products: harmonized the legislation at Community level

Regulation (EC) N° 1223/2009 of 30 November 2009 of the European Parliament and the Council re-organizes in a systematic way all the provisions concerning cosmetic products previously contained in the Directive 76/768/EEC of 27 July 1976 of the Council, now repealed. Such Directive, after its adoption, was amended more than fifty times, and has been subject to a long series of decisions of the EU Court of Giustice (because of its particular complexity).

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Le istituzioni comunitarie hanno ritenuto infatti opportuno procedere alla rifusione della normativa in questione all’interno di un Regolamento, in quanto tale strumento giuridico è più adatto a promuovere l’applicazione uniforme della relativa disciplina all’interno dell’UE, evitando le divergenze nel recepimento da parte degli Stati membri che sono tipiche delle Direttive. Oltre alla semplificazione delle procedure e lo snellimento della terminologia utilizzata, il nuovo atto normativo comunitario rafforza taluni elementi del quadro normativo sui cosmetici, quali il controllo all’interno del mercato, al fine di garantire un elevato livello di tutela della salute umana.

Lo scopo del nuovo provvedimento è quello creare un mercato interno dei prodotti cosmetici, garantendo al contempo un livello elevato di tutela della salute umana. Si ricorda infatti che i beni in questione sono spesso oggetto di contraffazione. A tal fine, il Considerando n. 15 del Regolamento invita gli Stati membri a prestare particolare attenzione all’applicazione della legislazione comunitaria orizzontale e delle misure riguardanti i prodotti contraffatti nel settore dei prodotti cosmetici, primo tra tutti il Regolamento (CE) n. 1383/2003 del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativo all’intervento dell’autorità doganale nei confronti di merci sospettate di violare taluni diritti di proprietà intellettuale e alle misure da adottare nei confronti di merci che violano tali diritti (si ricorda che la DG TAXUD della Commissione europea ha di recente emanato un manuale per la presentazione di domande di intervento delle autorità doganali disponibile sul sito dell’Agenzia delle Dogane).

Dal campo di applicazione del Regolamento 1223/2009 sono esclusi i medicinali, i dispositivi medici ed i biocidi, oggetto di normative specifiche, mentre possono costituire “prodotti cosmetici” (occorre in merito una valutazione caso per caso, tenendo conto di tutte le caratteristiche del prodotto in questione), i seguenti prodotti: creme, emulsioni, lozioni, gel e oli per la pelle, maschere di bellezza, fondotinta (liquidi, paste, ciprie), cipria, talco per il dopobagno e per l’igiene corporale, saponi di bellezza, saponi deodoranti, profumi, acque da toeletta ed acqua di Colonia, preparazioni per bagni e docce (sali, schiume, oli, gel), prodotti per la depilazione, deodoranti e antitraspiranti, tinture per capelli, prodotti per l’ondulazione, la stiratura e il fissaggio, prodotti per la messa in piega, prodotti per pulire i capelli (lozioni, polveri, shampoo), prodotti per mantenere i capelli in forma (lozioni, creme, oli), prodotti per l’acconciatura dei capelli (lozioni, lacche, brillantine), prodotti per la rasatura (creme, schiume, lozioni), prodotti per il trucco e lo strucco, prodotti destinati ad essere applicati sulle labbra, prodotti per l’igiene dei denti e della bocca, prodotti per la cura delle unghie e lacche per le stesse, prodotti per l’igiene intima esterna, prodotti solari, prodotti autoabbronzanti, prodotti per schiarire la pelle e prodotti antirughe.

Speciali norme vengono dettate con riferimento alla tracciabilità di tali prodotti all’interno di tutta la catena logistica, al fine di semplificare la vigilanza sul mercato e migliorarne l’efficienza. Un sistema efficiente di tracciabilità intende agevolare infatti alle autorità di vigilanza del mercato il compito di rintracciare gli operatori economici.

L’articolo 4, in particolare, analogamente a quanto previsto da altre normative del “nuovo approccio” (es. la Direttiva 2009/48/CE in materia di giocattoli), introduce il concetto di “persona responsabile”, stabilendo che possono essere immessi sul mercato soltanto i prodotti cosmetici per i quali una persona fisica o giuridica è stata designata come tale all’interno della Comunità. Il responsabile ha il compito di garantire il rispetto di ogni prodotto cosmetico immesso sul mercato degli obblighi pertinenti stabiliti dal Regolamento in oggetto.

Per i prodotti cosmetici fabbricati all’interno della Comunità e successivamente non esportati e reimportati nella Comunità, la persona responsabile coincide con il fabbricante stabilito all’interno della Comunità, salvo possibilità da parte di quest’ultimo di designare tramite mandato scritto (soggetto ad accettazione per iscritto), un’altra persona stabilita all’interno della Comunità quale responsabile.  La stessa regola di nomina mediante mandato scritto una persona stabilita all’interno della Comunità quale responsabile, vale per i fabbricanti stabiliti all’esterno della Comunità di prodotti cosmetici realizzati all’interno della Comunità e successivamente non esportati e reimportati all’interno di quest’ultima. Per i prodotti cosmetici importati invece, la persona responsabile è l’importatore che li immette sul mercato, salvo possibilità di designare tramite mandato scritto una persona stabilita all’interno della Comunità. Il distributore viceversa, è considerato responsabile quando immette un prodotto cosmetico sul mercato con il suo nome o con il suo marchio o modifica un prodotto già immesso sul mercato in modo tale che possa essere compromessa la conformità con i requisiti applicabili.
L’Allegato III fornisce infine l’elenco delle sostanze il cui uso è consentito all’interno dei prodotti cosmetici entro i limiti dei quantitativi specificati nella relativa tabella.

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