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Classificazione dei sandali con suola in gomma: dalla Commissione le corrette indicazioni

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A distanza solo di pochi mesi dall’adozione di un Regolamento che precisava le modalità di classificazione di alcune tipologie particolari di sandali (in specie, infradito con suola in plastica, vedasi il nostro articolo), il Regolamento (UE) N. 33/2010 della Commissione del 12 gennaio 2010 reinterviene sulla materia, introducendo una nuova modifica all'Allegato I del Regolamento (CEE) n. 2658/87 (relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune) per chiarire la portata della nota complementare 1 del capitolo 64 della Nomenclatura Combinata (NC).

La modifica in questione prende spunto dalla sentenza della Corte di Giustizia UE Skatteministeriet c. Ecco Sko A/S (causa C-165/07), nella quale veniva precisato che i sandali con suola in gomma, la cui parte superiore è costituita da due inserti in cuoio fissati alla suola intermedia con colla e collegati tra loro con due linguette di chiusura di cuoio ricoperte di nastri velcro, in cui il cuoio ricopre circa il 71% della superficie esterna della tomaia e la materia tessile elastica sottostante al cuoio resta qua e là visibile, vanno classificati come segue:

  • voce 6404 della NC: se la materia tessile della parte superiore di tale sandalo - tolti gli inserti in cuoio - svolge anche la funzione di una tomaia, assicurando una tenuta del piede sufficiente per permettere all’utilizzatore di tale sandalo di camminare;
  • voce 6403: se la materia tessile in questione non svolge funzione di tomaia, vale a dire non assicura di per sé una tenuta del piede sufficiente a permettere all’utilizzatore del sandalo di camminare.

Pertanto, ai fini della verifica della corretta classificazione dei sandali in questione, occorrerà effettuare un “test di marcia”, ossia  verificare che i materiali costituenti la tomaia assicurino una tenuta del piede idonea a permettere all'utilizzatore della calzatura di camminarvi. Poiché tuttavia la sentenza non specifica se il test debba essere eseguito con o senza linguette di chiusura, onde evitare interpretazioni divergenti della pronuncia della Corte, il nuovo Regolamento precisa che durante l’esecuzione del test occorre mantenere i sistemi di chiusura originali (es. lacci).

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