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Legge comunitaria al restyling

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La “legge comunitaria” costituisce come noto il principale strumento di attuazione delle Direttive comunitarie nel nostro Paese, il quale si affianca a meccanismi più tradizionali che si fondano sul coinvolgimento del Governo nell’attività di trasposizione di tali atti normativi, sulla base di singole deleghe legislative conferitegli di volta in volta dal Parlamento.

Le Direttive comunitarie infatti, a differenza dei Regolamenti e delle Decisioni, per assumere efficacia negli Stati membri, necessitano di essere appositamente recepite tramite uno specifico atto normativo o regolamentare di diritto interno.

Oltre alle modalità e tempistiche di recepimento delle direttive comunitarie nell'ordinamento italiano (c.d. fase discendente), la legge comunitaria disciplina anche le modalità di partecipazione del nostro Paese al processo di formazione delle decisioni in ambito UE (c.d. fase ascendente).

Regolamentata per la prima volta dalla legge 9 marzo 1989, n. 86 (c.d. “legge La Pergola”), la legge comunitaria è stata riformata dalla legge 4 febbraio 2005, n. 11 (cd. “legge Buttiglione”), che oltre ad aver innovato la fase ascendente, conferendo nuovi poteri alle Regioni ed agli enti locali in tema di adozione delle norme europee, ha introdotto un iter speciale volto a garantire una maggiore tempestività nell'adempimento di obblighi comunitari particolarmente urgenti.

Lo schema di funzionamento della legge comunitarie è il seguente: ogni anno, entro il 31 gennaio, il Ministro per le Politiche Comunitarie, sulla base degli atti emanati dalle istituzioni comunitarie e della verifica dello stato di conformità dell'ordinamento interno all'ordinamento comunitario, in collaborazione con le amministrazioni interessate e sulla base degli indirizzi espressi dal Parlamento e delle osservazioni delle Regioni, predispone un disegno di legge recante "disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee", il quale è successivamente sottoposto all’approvazione del Parlamento. Normalmente, i tempi di approvazione in Parlamento della legge comunitaria annuale sono alquanto lunghi e spesso determinano notevoli ritardi nell’adeguamento alla normativa comunitaria, con il conseguente avvio di procedure di infrazione da parte della Commissione europea in danno del nostro Paese.

Proprio per evitare questo inconveniente ed adeguare allo stesso tempo la legge comunitaria alle novità introdotte dal Trattato di Lisbona (entrato in vigore lo scorso 1° dicembre), il Governo ha predisposto un disegno di legge di modifica della legge 4 febbraio 2005, n. 11. L’aspetto più importante è rappresentato dal fatto che la nuova disciplina prevede uno sdoppiamento della legge comunitaria annuale in due distinte leggi annuali:

  1. la legge di delegazione europea: da presentare al Parlamento entro il 28 febbraio di ogni anno, che dispone l’insieme delle deleghe legislative ed autorizzazioni necessarie all'attuazione in via regolamentare degli obblighi introdotti dalle nuove Direttive comunitarie;
  2. la legge europea: a carattere eventuale, e da presentare al Parlamento anche disgiuntamente rispetto alla legge di delegazione europea, raccoglie le disposizioni di attuazione diretta dei sopramenzionati obblighi.

Il testo del disegno di legge ora dovrà essere esaminato in Conferenza Unificata, sede congiunta della Conferenza Stato-Regioni e della Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, prima di tornare in Consiglio dei Ministri per l'esame definitivo.

Sul sito del Dipartimento per le Politiche Comunitarie della Presidenza del Consiglio dei Ministri è disponibile la scheda tecnica del disegno di legge.


 

Aggiornamento:

La legge comunitaria 2009 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie Generale n. 146 del 25-06-2010 (Supplemento Ordinario n. 138)

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