Venerdì, Marzo 29, 2024
Italian (Italy)English (United Kingdom)

Desiderio Consultants Ltd. è una think tank ed una rete di consulenti internazionali per lo sviluppo indipendenti costituita per promuovere ed influenzare politiche doganali e commerciali nei Paesi Africani, al fine di raggiungere riforme di facilitazione del commercio che favoriscano la crescita degli scambi commerciali a livello internazionale e regionale
Creativity, Commitment to Excellence, Results

Controlli doganali sulle merci sospette di violare diritti di proprietà intellettuale in mero transito attraverso l’UE, le precisazioni della Commissione Europea

There are no translations available.

La Commissione europea affonta con delle apposite linee guida il problema dei beni (medicinali, in particolar modo) che circolano in regime di transito nell’UE e che subiscono sequestri in uno degli Stati membri, in quanto protetti da brevetto nell’UE.

Nel maggio 2010 infatti, l’India ed il Brasile hanno aperto un contenzioso davanti all’Organizzazione mondiale del commercio (OMC) per denunciare la pratica, a loro avviso violativa della Dichiarazione sull’Accordo TRIPS e la sanità pubblica adottata dalla Conferenza ministeriale dell’OMC a Doha il 14 novembre 2001, seguita da alcune amministrazioni doganali degli Stati membri dell’UE del sequestro di medicinali circolanti in regime sospensivo (es. transito) sul territorio dell’Unione europea, cioè in sostanza, solo di passaggio nell’UE, senza essere destinati al consumo definitivo entro tale territorio. I medicinali in questione subivano infatti frequenti blocchi dalle dogane europee, in quanto erano vere e proprie imitazioni di farmaci protetti nell’Unione Europea, ma che nei paesi di provenienza e destinazione erano considerati medicinali generici assolutamente leciti. Il blocco di tali merci veniva motivato dalle dogane con il fatto che essi violavano i diritti di proprietà intellettuale (DPI) nel mercato dell’UE, e in particolare i Regolamenti (CE) n. 1383/2003 e n. 1891/2004.

Proprio su questa vicenda, una recente sentenza della Corte di giustizia (sent. 1° dicembre 2011, cause riunite C-446/09 e C-495/09, meglio nota come sentenza “Nokia-Philips”, vedasi il nostro articolo), aveva affermato il principio che la semplice introduzione in regime sospensivo (es. transito o deposito doganale) nel territorio doganale dell’Unione di merci sospettate di violare taluni diritti di proprietà intellettuale (nel caso di specie si trattava di telefoni cellulari e relativi accessori), senza esservi state immesse in libera pratica , non consente di qualificare le stesse come «merci contraffatte» o «merci usurpative» e di conseguenza non consente l’applicazione dei rimedi di cui al Reg. CE n. 1383/2003, in quanto merci non comunitarie.
Con le linee guida in questione pertanto, la Commissione europea chiarisce il campo di applicazione dei controlli doganali su tutte le merci in transito sul territorio dell’UE alla luce delle conseguenze della sentenza Nokia-Philips. Le merci vanno innanzitutto considerate “in transito” sul territorio doganale dell’UE solo quando il passaggio su tale territorio, con o senza deposito, rottura di carico o cambiamento del modo o dei mezzi di trasporto, costituisce una parte di un viaggio più lungo che inizia e termina oltre le frontiere dell’UE. Nell’applicazione del regolamento n. 1383/2003 del Consiglio inoltre, le autorità doganali devono tener conto del fatto che le merci poste in regime sospensivo non possono, per il mero fatto di trovarsi in tale regime, violare i diritti di proprietà intellettuale applicabili nell’Unione europea, come affermato dalla Corte di giustizia dell’Unione europea. Ciò vale anche per le merci che si trovano vincolare a destinazioni doganali come la custodia temporanea, l’entrata in zone franche o depositi franchi, o che sono oggetto di trasbordo.

Il mero fatto tuttavia, che merci non comunitarie conservino tale posizione doganale per tutto il regime doganale applicabile, non preclude di per sé l’adozione di misure dirette a proteggere i diritti di proprietà intellettuale. Tali diritti possono essere violati ad esempio, quando durante la loro presenza nel territorio doganale dell’Unione europea (anche senza essere immesse in libera pratica) o prima del loro arrivo su tale territorio, le merci provenienti da paesi terzi sono oggetto di un atto commerciale rivolto al mercato dell’Unione europea, come una vendita, un’offerta pubblica di vendita o una pubblicità, o quando è evidente dai documenti (ad esempio i manuali di istruzioni) o dalla corrispondenza relativi alle stesse che se ne prevede il dirottamento verso il mercato dell’Unione europea. Oltre all’esistenza di un atto commerciale già rivolto al mercato dell’Unione europea, anche altre circostanze possono indurre a sospettare una violazione dei diritti di proprietà intellettuale e conseguentemente portare ad una detenzione temporanea da parte delle autorità doganali degli Stati membri come, ad esempio, l’esistenza di indizi che dimostrino un rischio concreto di dirottamento fraudolento sul mercato dell’Unione europea. In questi casi, pertanto, l’autorità doganale alla quale è rivolta una domanda di intervento deve, non appena disponga di indicazioni che giustificano il sospetto dell’esistenza di una violazione, sospendere il rilascio o detenere le merci in questione. Tali indicazioni possono comprendere, tra l’altro, la circostanza che la destinazione delle merci non è dichiarata mentre il regime sospensivo richiesto prevede tale dichiarazione; così come la mancanza di informazioni precise o affidabili relative all’identità o all’indirizzo del fabbricante o dello speditore delle merci (laddove la legislazione doganale prevede che vengano fornite tali informazioni); la mancanza di cooperazione con le autorità doganali o la scoperta di documenti o di corrispondenza concernenti le merci in questione che lasciano supporre la probabilità di un dirottamento verso il mercato dell’Unione europea. Tali sospetti devono in ogni caso basarsi su circostanze concrete del caso in questione.

In particolare, per quanto riguarda i medicinali in transito, a norma della “Dichiarazione sull’Accordo TRIPS e la sanità pubblica” del 14 novembre 2001, l’accordo TRIPS deve essere interpretato e applicato in modo da favorire il diritto dei membri dell’OMC di proteggere la sanità pubblica e, in special modo, di promuovere l’accesso ai medicinali per tutti. L’UE e i suoi Stati membri devono quindi rendere possibile l’accesso ai medicinali dei paesi che ne hanno bisogno conformemente alla suddetta dichiarazione. Di conseguenza, viene stabilito il principio che il mero fatto che i medicinali siano in transito sul territorio dell’UE ed esista un diritto di brevetto applicabile a tali medicinali sul territorio dell’UE, di per sé non costituisce un motivo sufficiente per indurre le autorità doganali di uno Stato membro a sospettare che i medicinali in questione violino diritti di brevetto esistenti. Ciònonostante, qualora sussistano elementi sufficienti per convincere le autorità doganali della presenza di un’alta probabilità di dirottamento di medicinali dichiarati in transito sul territorio dell’UE, verso il mercato dell’UE, ciò può costituire motivo sufficiente per le autorità doganali per sospettare che i medicinali in questione violino diritti di brevetto, con conseguente applicazione delle misure del caso.

View Danilo Desiderio's profile on LinkedIn

 

Copyright © 2011

Desiderio Consultants Ltd., 46, Rhapta Road, Westlands, Nairobi (KENYA)