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Domanda: Vorremmo conoscere le caratteristiche essenziali del contratto di consignment stock e sapere se è possibile avvalersene in esclusivo ambito nazionale, per inviare le nostre merci presso il deposito di un'azienda cliente in Italia. Inoltre, dove possiamo trovare dei modelli di tale contratto?


Risposta: E' possibile sintetizzare le particolarità del contratto di consignment stock come segue:

  1. il contratto in questione consente ad una impresa (“A”) di costituire presso una seconda (“B”) che solitamente - ma non necessariamente - è situata in uno Stato diverso dall’Italia, sia all’interno che all'esterno dell’UE, delle scorte di determinati beni, con l’accordo che questi ultimi rimangano di proprietà di A finché B decide, in relazione alle sue esigenze produttive o finanziarie, di prelevarli, in una o più riprese (salva l’eventuale restituzione di essi o parte di essi ad A). Il trasferimento della proprietà, con la conseguente nascita a carico di B dell'obbligo di corrispondere il prezzo, avviene ad ogni prelievo da parte di quest'ultimo dei beni dal magazzino per il proprio uso, il quale può consistere nella rivendita a terzi o nell’impiego nella produzione di B. 

  2. non sussiste alcuna limitazione all’utilizzo dello schema di consigment stock all’interno del territorio nazionale, quindi il contratto in questione può essere utilizzato anche da due aziende stabilite entrambe in Italia (in tal caso di tratterà, più precisamente di un contratto di conto deposito). La Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 58/E del 5/5/2005 infatti precisa che: “Lo schema negoziale di consignment stock, utilizzato soprattutto nel commercio internazionale, si basa sul trasferimento di beni di proprietà del fornitore presso un deposito del cliente …”, con ciò ammettendo implicitamente la possibilità di utilizzarlo anche in ambito nazionale.

  3. nel caso di cui alla lettera precedente, esiste tuttavia una importante limitazione all'utilizzazione del consignment stock: tale formula infatti, non può essere adoperata da B anche per determinare la sospensione dell’IVA sugli acquisti realizzati, nonostante egli sia titolare di un’autorizzazione a detenere in regime di deposito IVA le merci fornite. Ciò in virtù dell’articolo 50 bis, comma 4 lettera a del D.L. n. 331/1993 (convertito in l. n. 427/93), secondo cui: “… sono effettuati senza pagamento dell’imposta sul valore aggiunto gli acquisti intracomunitari di beni eseguiti mediante introduzione in un deposito Iva”, laddove per "acquisti intracomunitari" devono intendersi, ai sensi dell'art. 38 del d.l. 331 del 30/08/1993, "le acquisizioni, derivanti da atti a titolo oneroso, della proprietà di beni o di altro diritto reale di godimento sugli stessi, spediti o trasportati nel territorio dello Stato da altro Stato membro dal cedente, nella qualità di soggetto passivo d'imposta, ovvero dall'acquirente o da terzi per loro conto". Il beneficio della sospensione dell’IVA pertanto può essere ottenuto unicamente se entrambe le aziende che realizzano l’operazione sono poste in 2 Stati comunitari differenti. Tale precisazione è importante in quanto il consignment stock viene considerato in Italia come una forma particolare di deposito IVA (istituto regolato dal sopra citato d.l. 331/1993). La risoluzione del Ministero delle Finanze 44/2000 stabilisce infatti che: “... una particolare tipologia di deposito Iva è riconosciuta dall’art. 50 bis d.l. 331/1993, in relazione all’ipotesi del consignment stock, in cui il destinatario finale dei beni si identifica con lo stesso depositario”.

Per quanto riguarda invece l'indicazione di eventuali modelli di contratto di consignment stock , riporto qui una seguiito un link ad alcuni form (in inglese) che è possibile adoperare come riferimenti per la redazione del relativo contratto: Consignment Stock Forms

 

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