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Domanda: Vorremmo avere delle delucidazioni relative alla disposizione del decreto Bersani  che  attribuisce all’Agenzia delle Dogane la facoltà di procedere all’acquisizione di dati e documenti integrativi  relativi ai costi di trasporto, assicurazione e nolo, nonché a qualsiasi altro elemento di costo che forma il valore dichiarato per l'importazione. Come fanno le dogane a sostenere che quanto riportato in dichiarazione non corrisponde al valore reale della merce?


Risposta: Il decreto Bersani (D.L. 223, del 4 luglio 2006, n. 223, convertito in l. 4 agosto 2006, n. 248), nell’intento di contrastare le violazioni tributarie legate al fenomeno della sottofatturazione (ossia di dichiarazione, soprattutto nelle importazioni, di un valore doganale delle merci inferiore a quello reale), estende all’Agenzia delle Dogane i poteri di acquisizione di dati e di istruttoria di cui godono gli Uffici delle entrate ex articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.  L’articolo 35 del decreto Bersani, per la precisione, attribuisce all’Agenzia delle Dogane la facoltà di poter procedere all’acquisizione di dati e documenti relativi ai seguenti costi:

  • trasporto,  
  • assicurazione,
  • nolo 
  • qualsiasi altro elemento di costo che forma il valore dichiarato per l'importazione, l'esportazione, l'introduzione in deposito doganale o IVA ed il transito (es. contratti di vendita, di agenzia o di pubblicità, polizze assicurative, registri contabili, accordi di licenza, documenti finanziari, tariffe di trasporto, ecc.)

In sostanza le dogane possono acquisire qualsiasi dato e documento comprovante quanto dichiarato dall’operatore ai fini della ricostruzione e verifica del valore in dogana delle merci.

Le informazioni e i documenti suddetti possono essere richiesti, oltre che agli importatori ed agli esportatori, alle società di servizi aeroportuali, alle compagnie di navigazione ed alle società e alle persone fisiche esercenti le attività di movimentazione, deposito, trasporto e rappresentanza in dogana. La relativa acquisizione, da parte dei funzionari doganali, può avvenire nel corso di accessi, ispezione o verifiche, oppure tramite l’invio di specifici inviti a comparire o richieste di trasmissione degli atti.

In caso di inottemperanza sono previste sanzioni amministrativo-pecuniarie da 5 mila a 10 mila euro, nonché misure di sospensione e di revoca delle autorizzazioni doganali a carico dei soggetti inadempienti.

Ai sensi della sopracitata disposizione del decreto Bersani, per superare il criterio del "valore di transazione” - criterio di valutazione principale del valore in dogana delle merci il quale consiste, com’è noto, nel commisurare tale valore pari al prezzo effettivamente pagato o da pagare dall’acquirente che importa la merce sul territorio doganale comunitario - stanno avvenendo ad opera degli uffici doganali frequenti richieste agli operatori di applicazione dell’art. 181 bis del Reg. 2454/1993. In base a tale disposizione, le autorità doganali possono abbandonare il metodo del valore di transazione per determinare il valore in dogana delle merci importate se, a seguito della richiesta a questi di fornire informazioni complementari, hanno fondati dubbi che il valore dichiarato corrisponda all'importo totale pagato o da pagare ai sensi dell'articolo 29 del codice doganale.

La dogana italiana - come la maggior parte delle dogane di tutto il mondo - dispone di un particolare sistema informatico, denominato “M.E.R.C.E.”,  il quale è costituito da una base dati che immagazzina informazioni sulle merci importate nell’UE, indicando prodotto per prodotto una forchetta di valori (cioè un valore massimo ed un valore minimo) entro la quale è ammesso che possa oscillare il valore dichiarato delle merci. I valori soglia sono a loro volta ricostruiti sulla base di una costante comparazione dei dati merceologici relativi alle merci dichiarate precedentemente importate. Oscillazioni al di fuori di tale soglie vengono normalmente tollerate quando non superano certi limiti (in genere il 5%, cd. "valore di scandalo").

Secondo l’Organizzazione Mondiale delle Dogane (OMD) tali sistemi vanno considerati validi sistemi di determinazione del valore della merce, purchè i valori di riferimento usati per costruire la “forchetta” corrispondano alle importazioni precedentemente realizzate delle merci oggetto della valutazione, nel rispetto dell’Accordo sulla Valutazione in dogana.

La dogana quindi in genere confronta il valore dichiarato in fattura dall’operatore con le risultanze del sistema M.E.R.C.E. ed altre fonti in suo possesso, e se riscontra degli scostamenti eccessivi dai valori della forchetta, presume che vi sia una irregolarità nella dichiarazione di tale valore. Su tale presupposto richiede agli operatori informazioni complementari per ricostruire in maniera analitica il valore delle merci.

 

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