A common system of administrative cooperation and information exchange amongst the competent authorities of the member States (and between those States and the Commission), was introduced by the EU Council in 1992 - with the Regulation (EEC) n. 218 of 27 January 1992 - to ensure the correct application of VAT and an effective contrast against frauds concerning this tax. Afterwards, such a system was reformed with Regulation (EC) n. 1798/2003 of Council, of 7 October 2003 (and its implementing provisions, adopted with Regulation n. 1925/2004 of 29 October 2004), defining ways of cooperation amongst the Member States' administrative authorities responsible for the application of the legislation in the VAT field, to the supplies of goods and services, intra-Community acquisition of goods and importation of goods. The above Regulations also lay down the rules and procedures enabling the competent authorities of the Member States to cooperate and to exchange with each other any information that may help them to effect a correct assessment of VAT.
(continues …in Italian)
In base al sistema di cooperazione amministrativa e di scambio di informazioni in materia di IVA, ciascuno Stato membro designa un ufficio centrale unico quale responsabile principale dei contatti con gli altri Stati membri, informandone la Commissione e gli altri Stati membri. L’autorità competente di ciascuno Stato membro (in Italia, il Capo del Dipartimento delle Politiche Fiscali del Ministero dell’Economia e Finanze) a sua volta può designare ulteriori servizi di collegamento o funzionari competenti, con competenza territoriale specifica o responsabilità funzionale specializzata, i quali devono informare il suddetto ufficio centrale ogni volta che trasmettono o ricevono una richiesta di assistenza o una risposta a una tale richiesta.
Lo scambio di informazioni, in particolare può avvenire con le seguenti modalità:
Tramite lo scambio di informazioni senza preventiva richiesta: l’autorità competente di ogni Stato membro procede ad uno scambio automatico o a uno scambio automatico organizzato delle informazioni nelle seguenti situazioni:
Ciascuno Stato membro tiene una banca dati elettronica nella quale archivia ed elabora le informazioni. L'archiviazione dura per un periodo di almeno cinque anni a decorrere dalla fine dell’anno civile in cui si deve consentire l’accesso alle stesse. Sulla base di tali informazioni, l’autorità competente di uno Stato membro può ottenere da ogni altro Stato membro, mediante comunicazione automatica ed immediata o accesso diretto, le seguenti informazioni:
Unicamente ai fini della prevenzione delle violazioni della legislazione in materia di IVA, l’autorità competente di uno Stato membro ottiene, quando lo ritenga necessario per controllare gli acquisti intracomunitari di beni, comunicazione automatica e immediata di tutte le informazioni seguenti:
In tale ambito, l’accesso all’informazione deve avvenire al più presto e, comunque, entro tre mesi dalla fine del trimestre civile al quale le informazioni si riferiscono. Le autorità nazionali competenti registrano tali informazioni in banche dati elettroniche e le scambiano con mezzi elettronici.
La rete necessaria per consentire lo scambio delle suddette informazioni tra Stati membri è la rete di comunicazione/interfaccia comune di sistema CCN/CSI, sviluppata dalla Comunità per assicurare le trasmissioni per via elettronica tra le autorità competenti nel settore delle dogane e dell'imposizione.
L’autorità interpellata di uno Stato membro fornisce all’autorità richiedente di un altro Stato membro le informazioni che permettono il corretto accertamento corretto dell’IVA a condizione che:
In caso di rifiuto di una richiesta di assistenza, l’autorità interpellata deve sempre informare l’autorità richiedente dei relativi motivi.
La trasmissione di informazioni può anch’essa essere rifiutata qualora comporti la divulgazione di un segreto (commerciale, industriale o professionale) o di una informazione la cui diffusione sia contraria all’ordine pubblico.
Il Regolamento (CE) n. 1798/2003 aveva subito alcune modifiche già lo scorso anno, con il Regolamento (CE) n. 143/2008, modifiche che entreranno in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2010. Queste riguardano in particolare:
Ora, con il nuovo Regolamento (CE) n. 37/2009 del Consiglio del 16 dicembre 2008, la disciplina sulla cooperazione amministrativa in materia di IVA viene nuovamente ritoccata per conformarla alla Direttiva 2006/112/CE (così come modificata dalla Direttiva 2008/117/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, adottata in contemporanea al Reg. 37/2009), oltre che per contrastare con maggiore efficacia le frodi in materia di IVA e favorire al contempo un più rapido scambio di informazioni tra gli Stati membri.
A tal fine, il nuovo Regolamento dispone che gli Stati membri devono raccogliere e scambiare le informazioni sulle operazioni intracomunitarie il più rapidamente possibile. Il termine massimo entro il quale le autorità competenti degli Stati membri devono consentire l’accesso alle informazioni archiviate nelle banche dati elettroniche di cui sopra, viene portato ad un mese, calcolato dalla fine del periodo al quale le informazioni si riferiscono.
Gli Stati membri dovranno conformarsi al Reg. (CE) n. 37/2009 con effetto al 1° gennaio 2010. L’entrata in vigore è prevista a partire dalla stessa data.
Per quanto riguarda invece la Direttiva 2008/117/CE del Consiglio, essa, come si è accennato, interviene sul testo della Direttiva 2006/112/CE al fine di porre rimedio ad alcune carenze riscontrate al regime intracomunitario dell’IVA, in particolare in relazione al sistema di scambio delle informazioni sulle cessioni di beni all’interno della Comunità, ritenute una delle cause principali delle frodi in materia di IVA. Il tempo che intercorre tra un’operazione e lo scambio delle relative informazioni nell’ambito del sistema di scambio di informazioni sull’IVA ostacola infatti l’uso efficace delle informazioni stesse ai fini della lotta contro la frode. Di conseguenza, si è ritenuto necessario che l’amministrazione dello Stato membro nel quale l’IVA è esigibile, disponga di dette informazioni sulle cessioni intracomunitarie di beni entro un termine non superiore a un mese.
La Direttiva in oggetto stabilisce, ancora, che ciascuno Stato membro può autorizzare gli operatori stabiliti nel proprio territorio a presentare con cadenza trimestrale gli elenchi riepilogativi relativi alle cessioni intracomunitarie di beni, laddove il relativo importo non sia significativo. Inoltre, la stessa possibilità viene prevista con riferimento alle informazioni relative alle prestazioni intracomunitarie di servizi.
Dopo un anno di applicazione delle nuove disposizioni, la Commissione verificherà l’impatto della nuova normativa (e dell’accelerazione dello scambio di informazioni che ne consegue), sulla capacità degli Stati membri di lottare contro le frodi relative all’IVA, al fine di determinare se occorre mantenere in vita le opzioni sopra citate relative alla presentazione trimestrale degli elenchi riepilogativi.
Consulta il Regolamento 37/2009
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KENY