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Normativa comunitaria in materia di denominazione, composizione ed etichettatura dei prodotti tessili rifusa in un unico atto

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La normativa di riferimento a livello comunitario per i prodotti tessili è costituita dalla più volte modificata Direttiva 96/74/CE (attuata in Italia con D. Lgs. 22 maggio 1999, n. 194), relativa alle denominazioni del settore tessile e dalla Direttiva 2001/95/CE sulla sicurezza generale dei prodotti (attuata in Italia con il D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206). Le regole comunitarie relative all’etichettatura della composizione fibrosa dei prodotti tessili, sono invece contenute, oltre che nella sopra citata Direttiva 96/74/CE, nella Direttiva 96/73/CE relativa a taluni metodi di analisi quantitativa di mischie binarie di fibre tessili.

A livello nazionale invece la disciplina dei tessili è costituita, oltre ai suddetti Decreti legislativi 22 maggio 1999, n. 194 e 6 settembre 2005, n. 206, dalla legge 26 novembre 1973, n. 883 (come modificata dalla l. n. 669 del 04.10.1986), recante la Disciplina delle denominazioni e della etichettatura dei prodotti tessili  e dal suo regolamento di esecuzione, approvato con D.P.R. 30 aprile 1976, n. 515.

Altre fonti normative secondarie sono elencate qui.

La nuova Direttiva 2008/121/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 gennaio 2009, relativa alle denominazioni del settore tessile, consolida in un unico testo normativo tutte le modifiche alla Direttiva 96/74/CE (ora abrogata), stratificatesi nell’arco di oltre 10 anni, ai fini di maggiore razionalità e chiarezza della disciplina  relativa alla denominazione, composizione ed etichettatura dei prodotti tessili.

Operando una semplice rifusione della normativa previgente in un unico atto normativo, la Direttiva 2008/121/CE introduce pochi elementi di novità, riguardanti tra l’altro esclusivamente la procedura di comitato (si tratta del Comitato per il settore delle direttive relative alle denominazioni e all'etichettatura dei prodotti tessili di cui all'articolo 5 della Direttiva 96/73/CE, il quale è composto da rappresentanti degli Stati membri ed un rappresentante della Commissione, ed assiste quest’ultima).

In base alla disciplina contenuta nella Direttiva 2008/121/CE, come già veniva stabilito dalla Direttiva 96/74/CE, devono essere etichettati tutti i prodotti tessili, con questi intendendosi tutti i prodotti che – allo stato grezzo, di semilavorati, di lavorati, semimanufatti, manufatti semi-confezionati o confezionati - sono composti esclusivamente da fibre tessili (es. lana, cotone, lino, ecc.). A loro volta sono «fibre tessili» (le cui denominazioni, complete delle rispettive descrizioni, sono riportate nell’allegato I della nuova Direttiva):

  1. gli elementi caratterizzati da flessibilità, finezza ed elevato rapporto tra lunghezza e dimensione trasversale massima, che li rendono atti ad applicazioni tessili;
  2. le lamelle flessibili o i tubi di larghezza apparente non superiore a 5 mm, comprese le lamelle tagliate da lamelle più larghe o da film, fabbricati a base di sostanze che servono per ottenere le fibre di cui all’allegato I, numeri 19-47 della Direttiva 2008/121/CE, e atti ad applicazioni tessili; la larghezza apparente è quella della lamella o del tubo in forma piegata, appiattita, schiacciata o torta o, nel caso di larghezza non uniforme, quella media.

Sono inoltre assimilati ai prodotti tessili e soggetti anch'essi alla Direttiva 2008/121/CE:

  1. i prodotti contenenti almeno l’80 % in peso di fibre tessili;
  2. i tessuti, le cui parti tessili costituiscano almeno l’80 % in peso, per la copertura di mobili, per ombrelli, ombrelloni e, alla stessa condizione, le parti tessili dei rivestimenti a più strati per pavimenti, dei materassi e degli articoli da campeggio, nonché le fodere coibenti di calzature e guanti;
  3. i prodotti tessili incorporati in altri prodotti di cui siano parte integrante, qualora ne venga specificata la composizione.

La Direttiva 2008/121/CE, come già avveniva sotto il regime della Direttiva 96/74/CE, non si applica inoltre ai prodotti tessili:

  1. destinati a essere esportati verso paesi terzi;
  2. introdotti in transito, sotto controllo doganale, negli Stati membri;
  3. importati dai paesi terzi per fare oggetto di un traffico di perfezionamento attivo; d) dati in lavorazione, senza dar luogo a cessione a titolo oneroso, a lavoranti a domicilio o a imprese indipendenti che lavorano per conto terzi.

I soggetti tenuti all’osservanza della normativa relativa all’etichettatura dei prodotti tessili sono, ai sensi della Direttiva 2001/95/CE, tutti coloro che producono e commercializzano i prodotti dalle materie prime fino al prodotto finito:

  • il produttore (laddove per “produttore” si intende: a) il fabbricante del prodotto stabilito nella Comunità e qualsiasi altra persona che si presenti come fabbricante apponendo sul prodotto il proprio nome, il proprio marchio o un altro segno distintivo, o colui che rimette a nuovo il prodotto; b) il rappresentante del fabbricante se quest’ultimo non è stabilito nella Comunità o, qualora non vi sia un rappresentante stabilito nella Comunità, l’importatore del prodotto; 3) l’importatore del prodotto e gli altri operatori professionali della catena di commercializzazione nella misura in cui la loro attività possa incidere sulle caratteristiche del prodotto).
  • l’importatore di articoli tessili destinati ad essere posti in commercio sul territorio italiano;
  • il commerciante sia all’ingrosso che al dettaglio;
  • organizzazioni o negozi singoli che vendono al consumatore finale.

Sono invece esonerati dall’obbligo di etichettatura dei prodotti tessili coloro che effettuano le lavorazioni di trasformazione per conto terzi, in quanto il passaggio delle merci da un soggetto all’altro non contempla una commercializzazione.

Direttiva 2008/121/CE

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