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Regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi: Ucraina fuori dalla lista dei Paesi ad ex commercio di Stato

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Con il Regolamento (CE) n. 519/94, più volte modificato dalla data della sua emanazione, il Consiglio dell’UE ha adottato un regime comune applicabile alle importazioni nella Comunità europea da alcuni paesi terzi qualificati come ex paesi comunisti (Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Corea del Nord, Kazakistan, Russia, Tagikistan, Turkmenistan, Ucraina, Uzbekistan, Vietnam). Tale Regolamento contiene una serie di disposizioni specifiche volte a facilitare l’attivazione di misure di vigilanza e salvaguardia nei confronti dei suddetti Paesi.  

La previsione di un tale regime speciale per i paesi non-membri dell'Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC) di cui sopra, era giustificata in passato dal monopolio esercitato dallo Stato nel settore del commercio estero. La liberalizzazione dell'economia e del commercio estero avviata anche in tali territori a seguito della caduta del blocco comunista, ha tuttavia indotto la Comunità a mantenere in vigore una legislazione specifica che consentisse la possibilità di istituire misure di vigilanza e di salvaguardia nei confronti dei paesi in questione ogni volta che si registrava un aumento abnorme delle importazioni, oppure che queste ultime venivano effettuate in condizioni tali da recare pregiudizio all'industria comunitaria.

Queste due condizioni (aumento delle importazioni e determinazione di un pregiudizio a carico dell'industria comunitaria), normalmente devono ricorrere in maniera cumulativa ai fini dell’attivazione delle suddette misure di vigilanza e salvaguardia. Nel caso dei Paesi di cui sopra, citati nell’Allegato I del Reg. 519/2004, è sufficiente invece che ricorra anche usa sola di esse, per poter chiedere alla Commissione europea l’apertura delle misure in oggetto.

Il nuovo Regolamento (CE) n. 110/2009 della Commissione del 5 febbraio 2009, tenuto conto della recente adesione dell'Ucraina all'OMC – avvenuta il 16 maggio 2008 - dispone ora la cancellazione di tale paese dall’Allegato I al Reg. 519/1994 e quindi l’esclusione dal campo di applicazione del Regolamento.

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