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Esportazione beni culturali: rifusa in un nuovo Regolamento la relativa disciplina

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il Regolamento (CEE) n. 3911/92 del Consiglio, del 9 dicembre 1992 (recante la disciplina relativa all'esportazione di beni culturali), ora abrogato, verrà sostituito a partire dal prossimo 2 marzo dal Regolamento (CE) N. 116/2009 del Consiglio del 18 dicembre 2008, il quale, nell'ottica di assicurare una protezione uniforme a livello comunitario per quanto riguarda l’esportazione dei beni culturali negli scambi con i paesi terzi, effettua una rifusione della disciplina previgente in un nuovo testo organico. Poche sono le novità di rilievo, limitandosi il nuovo Regolamento a consolidare la normativa già precedentemente in vigore, con innovazioni di carattere sostanziale di portata limitata.

Il Regolamento (CE) N. 116/2009 mira in particolare a garantire che le esportazioni dei beni in questione (elencati nell'Allegato I) al di fuori del territorio doganale comunitario, vengano assoggettate a controlli uniformi alle frontiere esterne della Comunità. A tal fine viene previsto l'obbligo della presentazione (come già disponeva il Regolamento (CEE) n. 3911/92), al momento dell'espletamento delle formalità doganali di esportazione ed a sostegno della dichiarazione di esportazione, di una licenza di esportazione che andrà esibita all'ufficio doganale competente per accettare la dichiarazione in dogana.

Detta licenza va rilasciata, su richiesta dell'interessato, dall'autorità competente dello Stato membro sul cui territorio si trova il bene culturale (il cui elenco viene trasmesso dagli Stati membri alla Commissione), in base ai criteri indicati dall'art. 2 dello stesso.

La licenza potrà essere negata qualora i beni culturali di cui all'Allegato I del Regolamento siano protetti da eventuali legislazioni nazionali a tutela del patrimonio nazionale avente valore artistico, storico o archeologico nello Stato in cui essi si trovano.

Una novità è invece costituita dal fatto che anche con riferimento all'export dei beni culturali si applicherà d'ora in avanti la disciplina di cui al Regolamento  (CE) n. 515/97 del Consiglio, del 13 marzo 1997, relativo alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle normative doganale e agricola.

Continua invece ad essere di competenza degli Stati membri il compito di determinare le sanzioni da irrogare in caso di violazione delle norme del Regolamento in oggetto, a condizione che le sanzioni adottate siano efficaci, proporzionate e dissuasive. Agli Stati membri inoltre viene concessa la possibilità di adottare qualsiasi provvedimento necessario volto assicurare l’applicazione delle sanzioni.

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