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Single transport contract for transport to a third contry: derogations to the application of the AES/ECS system

With the Notice Prot. 17619/RU of 18 February 2009, the Customs Agency gives an answer to the various requests submitted by some air carriers and customs offices regarding the proper application of the derogation to the use of the AES/ECS system provided for Art. 793, par. 2, point. b), of Reg. (EEC) 2454/93 (“IP-CCC”), concerning the export procedure with a single transport contract for transport to a third Country. The application of the AES/ECS system, launched at Community level on 1th July 2007, has lead to the introduction of new ways for declaring exported goods, with the use of IT procedures and the application of an “electronic exit visa” instead of the manual visa. For further informations, see the notice n. 3028 of 21 July 2008 of the Italian Customs Agency.

(continues ... in Italian)

Il par. 2 dell’art. 793 delle DAC, nel definire l' “ufficio doganale di uscita”, stabilisce che questo è rappresentato dall’ultimo ufficio doganale prima dell’uscita delle merci dal territorio doganale della Comunità. In deroga a ciò, in alcune situazioni particolari, deve considerarsi tale:

  1. l’ufficio designato dallo Stato membro in cui l’esportatore è stabilito (per le merci esportate mediante conduttura e per l’energia elettrica);
  2. l’ufficio doganale competente per il luogo in cui le merci sono prese in carico, da una società ferroviaria, dall’autorità postale, da una società di navigazione marittima o aerea, a condizione che siano soddisfatte determinate condizioni specificate dallo stesso articolo (per le merci escono dal territorio doganale della Comunità dopo che sono state prese in carico a fronte di un contratto di trasporto unico a destinazione di paese terzo).

La nota Prot. 17619/RU del 18 febbraio 2009 precisa innanzitutto che la procedura di esportazione con contratto di trasporto unico a destinazione di paese terzo è valida per tutte le ipotesi di trasporto contemplate dall’art. 793, par. 2, lett. b (ferroviario, postale, navigazione marittima o aerea). Inoltre, nell’ipotesi di trasporto unico, il relativo contratto a destinazione di paese terzo deve recare l’indicazione espressa, oltre che del paese terzo di destino, del luogo ove avverrà l’effettiva presa in carico della merce da parte del vettore, in modo che possa essere debitamente compilata la casella 29 della dichiarazione doganale (a titolo di esempio, nel caso di trasporto aereo, nella lettera di Vettura Aerea, va compilata la casella relativa all’aeroporto di partenza che individua l’ufficio doganale competente ai sensi del citato art. 793, par. 2, lett. b.). Infine, la suddetta deroga all’applicazione del sistema AES/ECS può essere concessa purché i vettori rispettino le condizioni dettate dal Reg. 2454/93, e cioè:

  1. le merci devono lasciare il territorio doganale della comunità per ferrovia, posta, per via marittima o aerea (l’eventuale tragitto tra l’ufficio di uscita e l’ufficio di effettiva uscita dal territorio comunitario, può avvenire anche con trasporto combinato).
  2. il dichiarante (od il suo rappresentante), deve chiedere che le formalità di uscita cui all’art. 793 bis, par. 2, o all’art. 796 sexies, par.1 DAC, siano espletate presso l’ufficio di uscita competente per il luogo in cui le merci sono prese in carico, a fronte di un contratto di trasporto unico a destinazione di paese terzo, da una società ferroviaria, dall’autorità postale, da una società di navigazione marittima o aerea.

La presa in carico della merce, da parte di uno dei vettori di cui sopra, avviene con un atto formale di cui deve risultare evidenza sul contratto medesimo (ad es. l’apposizione del timbro del vettore aereo, marittimo, postale, ferroviario). Tale formalità costituisce l’assunzione di responsabilità da parte del vettore stesso circa il trasporto della merce indicata nel contratto di trasporto unico verso la destinazione finale di paese terzo. La dogana di uscita competente ad espletare le formalità di uscita è quindi quella competente per il luogo in cui avviene la predetta presa in carico del contratto da parte di uno dei vettori sopra indicati (e che nel contratto di trasporto è indicato quale luogo di partenza del trasporto, con la particolarità che per le spedizioni aeree e marittime il luogo di presa in carico è un aeroporto o un porto). Il luogo indicato nel contratto come luogo di partenza è lo stesso anche nel caso in cui il tragitto intra-comunitario è effettuato con trasporto combinato.

Altre precisazioni che si ricavanofornite dalla nota in oggetto sono le seguenti:

  • la dogana territorialmente competente per il luogo in cui il contratto è semplicemente concluso ad es. tra l’agente e l’esportatore non è competente ad adempiere le formalità di uscita. In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 793, p.2, lett. b), la deroga può essere concessa solo sulla base della presentazione del contratto di trasporto unico ove sia evidente la presa in carico da parte del vettore.
  • qualora il trasporto tra la dogana di uscita ai sensi dell’art. 793, p.2, lett. b) e la dogana di effettiva uscita dal territorio comunitario avvenga con trasporto combinato, il trasporto deve comunque avvenire con i mezzi del vettore o comunque sotto la sua responsabilità. Tali mezzi devono inoltre trasportare solo ed esclusivamente la merce oggetto di uno o, qualora la dogana lo consenta, di più contratti di trasporto unico a destinazione paesi terzi autorizzato dalla dogana di cui all’art. 793, p.2, lett. b).
  • ai sensi dell’art. 792 bis, par. 2, i vettori devono comunicare alla dogana di uscita eventuali variazioni del contratto di trasporto che hanno per effetto quello di far terminare all’interno del territorio comunitario un trasporto che doveva concludersi fuori di tale territorio e procedere all’esecuzione del contratto solo previo accordo con l’ufficio dal quale la procedura è stata autorizzata e che dovrà preventivamente accertarsi che la dichiarazione di esportazione venga conseguentemente annullata dall’ufficio di esportazione.

La nota Prot. 17619/RU/2009 infine fornisce alcune indicazioni procedurali specifiche, relative alle seguenti ipotesi:

  • quella della presentazione della dichiarazione doganale di esportazione, del contratto di trasporto unico a destinazione di paese terzo e della merce presso l’ufficio doganale di uscita come definito dall’art. 793, p.2, lett. b) del Reg. (CEE) 2454/93 (in caso di non coincidenza di questo con l’ufficio doganale di effettiva uscita della merce dal territorio comunitario)
  • quella della presentazione della dichiarazione doganale presso l’ufficio di esportazione, mentre la richiesta della deroga relativa al contratto di trasporto unico a destinazione di paese terzo avviene presso l’ufficio doganale di uscita, con l’effettiva uscita delle merci presso un altro ufficio doganale comunitario. 

 

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