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Dogane elettroniche: dall’Agenzia delle Dogane il quadro delle azioni avviate e lo scenario futuro di attuazione del programma

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Con apposito comunicato pubblicato sul proprio sito web, l’Agenzia delle Dogane anticipa alcune tra le principali novità previste da regolamentazioni comunitarie di imminente approvazione rientranti nel progetto "e-customs" (dogane elettroniche), fra cui in particolare il Regolamento istitutivo dell’EORI (Economic Operator Registration and Identification), di prossima pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea.

Tale sistema, oggetto di una specifica proposta della Commissione europea (doc. TAXUD/1725/2008) che a breve confluirà in un Regolamento della Commissione vero e proprio, determinerà la costituzione a livello Europeo di una banca dati dei soggetti (persone fisiche o giuridiche) che effettuano a livello Comunitario operazioni a carattere transnazionale e che, in quanto tali, devono necessariamente interfacciarsi con le dogane.

Il codice EORI assume un’importanza fondamentale, in quanto oltre a rappresentare una sorta di “passaporto” per l’effettuazione delle suddette operazioni all’interno dell’UE, costituirà la chiave per accedere in Europa ai benefici collegati allo stato di AEO (Operatore Economico Autorizzato), oltre che lo strumento tramite cui sarà possibile identificare coloro che possiedono tale certificazione. La bozza di Regolamento istitutivo dell'EORI prevede infatti la pubblicazione sul sito Internet della Commissione delle informazioni anagrafiche dei soggetti EORI registrati nei 27 Paesi che abbiano fornito in forma scritta il loro assenso al riguardo (per l'Italia gli interessati potranno esprimerlo trasmettendo ad un qualsiasi ufficio doganale un apposito modulo di consenso al trattamento dei dati, opportunamente sottoscritto, che sarà presto disponibile in formato elettronico sul sito dell’Agenzia delle Dogane).

L'iniziativa in questione si ispira ad un'analogo pregetto avviato dalle dogane americane, noto come C-TPAT security link portal (il C-TPAT è l'omologo americano del programma di certificazione comunitaria AEO). L'accesso a quest'ultima base dati negli USA è tuttavia consentito ai soli iscritti al programma C-TPAT ed all'amministrazione doganale.

Ciascuno Stato membro dunque, sarà chiamato ad attribuire un codice EORI a tutti i soggetti stabiliti entro il proprio territorio ed ai soggetti dei Paesi Terzi che per la prima volta effettuano in ambito U.E. un’operazione rilevante ai fini doganali. Ciascuno Stato Membro dovrà poi rendere disponibile le rispettive banche dati nazionali ai Servizi centrali della Commissione, di modo che quest’ultima possa rendere le informazioni in esse contenute disponibili a tutti e 27 gli Stati Membri.

L’Agenzia delle Dogane informa a tale proposito di già aver avviato un primo censimento e registrazione di tutti i soggetti nazionali (es. speditori/esportatori, importatori, rappresentanti, obbligati principali), che a vario titolo hanno effettuato operazioni doganali in Italia negli ultimi due anni. A ciascuno di tali soggetti verrà dunque attribuito, nel rispetto delle disposizioni comunitarie, un unico codice EORI, che dal 1° luglio 2009 andrà a sostituire nelle dichiarazioni doganali le codifiche che attualmente figurano nelle caselle 2, 8, 14, 50 del DAU, vale a dire:

  1. numero di partita IVA;
  2. codice fiscale (sia per le persone fisiche che per le persone giuridiche);
  3. numero di patente (per i doganalisti). Questi ultimi pertanto dovranno indicare nel DAU il codice EORI in luogo del numero della patente.

Per i soggetti titolari di partita IVA, il codice EORI corrisponderà al numero di partita IVA preceduto dal codice “IT”, mentre per coloro (persone fisiche o giuridiche) che non sono titolari di una partita IVA attiva, la codifica EORI codifica corrisponderà al codice fiscale.

I soggetti italiani che effettueranno operazioni rilevanti ai fini doganali dopo il 30 giugno 2009 saranno automaticamente registrati nella base dati EORI all’atto dell’effettuazione della prima operazione doganale.

Per quanto riguarda i soggetti che hanno acquisito lo status di “Operatori Economici Autorizzati”, il codice EORI, una volta riportato nella dichiarazione doganale, consentirà loro di essere riconosciuti dalle autorità doganali di tutti gli stati membri, così da poter accedere ai benefici sia doganali che di sicurezza connessi a tale stato.

L’Agenzia delle Dogane inoltre, nel richiamare la circolare n. 18/D del 24 marzo 2004 (che ha introdotto in Italia le procedure di sdoganamento telematico per i regimi di esportazione, transito e di esportazione abbinata al transito effettuate in procedura domiciliata/semplificata), ricorda che dal 1° luglio 2007, con l’avvio della prima fase ECS è stato introdotto a livello comunitario l’obbligo della dichiarazione telematica di esportazione relativamente alle operazioni effettuate in procedura ordinaria. A decorrere dal 1° luglio 2009, il Reg. (CE) n. 1875/2006 estende l’obbligo della dichiarazione telematica anche ai soggetti che operano in procedura domiciliata. Inoltre l’avvio della seconda fase funzionale dell’ECS (Export Control System) e della quarta fase del NCTS (New Computerized Transit System), previsto per la stessa data, determinerà l'obbligo dell’indicazione. nelle dichiarazioni di esportazione, di transito e di esportazione abbinata a transito, dei dati richiesti ai fini “sicurezza” di cui all’Allegato 30 bis del Regolamento (CE) n. 1875/2006. Da tale data quindi, gli attuali messaggi “B9”, “B3” ed “UX” saranno sostituiti da un nuovo messaggio, denominato “ET”, il quale consentirà l’invio delle dichiarazioni di esportazione, di esportazione abbinata a transito e di transito in procedura ordinaria e domiciliata/semplificata integrate con i dati della sicurezza previsti dal suddetto Allegato 30 bis.

Infine, analogamente a quanto già avviene per il DAE (Documento di Accompagnamento Esportazione) in procedura di domiciliazione, a partire dal 1° luglio p.v. anche il DAT (Documento di Accompagnamento Transito) sarà prodotto direttamente dallo speditore autorizzato, con ciò consentendo una ulteriore velocizzazione del flusso delle operazioni, per via della compressione dei tempi di restituzione di tale documento da parte del servizio telematico doganale. Sempre a partire dal 1° luglio 2009, il DAE ed il DAT dovranno essere prodotti secondo un nuovo formato integrato con i “dati sicurezza” che figurano in apposito Allegato al Regolamento sull’EORI in corso di pubblicazione.

Per quanto riguarda invece il Manifesto merci in partenza, l’Agenzia delle Dogane comunica che sono già disponibili nell’ambiente di addestramento del servizio telematico doganale le nuove procedure per sua la gestione in ambito portuale e aeroportuale. Le procedure in questione consentono in particolare l’indicazione, a fronte di ogni spedizione, del numero di riferimento movimentazione (Movement Reference Number od “MRN”), così da permettere l’apposizione automatica del visto uscire cumulativo per tutti gli MRN indicati nel Manifesto Merci in Partenza (MMP), così da ridurre in maniera considerevole i tempi attualmente necessari per tale adempimento, a tutto vantaggio degli operatori economici. L’avvio di tale procedura in operativo sarà annunciato con la pubblicazione delle relative istruzioni di dettaglio.

Anticipando i piani comunitari di e-customs, ed allo scopo di velocizzare ulteriormente lo svincolo delle merci, integrando le attuali procedure di pre-sdoganamento (cd. “pre-clearing”), l’Agenzia delle Dogane comunica che è stata sviluppata la nuova procedura per lo sdoganamento telematico per i regimi all’importazione in procedura di domiciliazione, la cui applicazione è già disponibile in ambiente di addestramento del servizio telematico doganale, con il tracciato record del relativo messaggio (“IM”) che è già stato pubblicato nell’appendice del manuale per l’utente del servizio telematico doganale.

E' tuttavia di prossima emanazione una circolare dell'Agenzia delle Dogane con le istruzioni di dettaglio per gli operatori economici che intendono avvalersi di tale nuova procedura.

Infine, seguendo il modello operativo previsto per le esportazioni (vedasi in proposito la circolare dell’Agenzia delle Dogane 18/D del 24 marzo 2004 – recante le “istruzioni per la presentazione delle dichiarazioni telematiche per i regimi di esportazione, di esportazione abbinata al transito da parte dei beneficiari di procedure domiciliate, e di transito da parte degli speditori autorizzati”), sarà abolita la copia cartacea da presentare in dogana per tali operazioni e le informazioni relative allo svincolo delle merci o che manifestano la volontà della dogana di procedere ad un controllo, saranno scambiate esclusivamente in via telematica.

 


Per ulteriori dettagli sul programma e-customs, vedere qui.

Inoltre, sempre sullo stesso argomento, vedasi la Comunicazione della Commissione su un ambiente semplificato e privo di supporti cartacei per le dogane e il commercio e la Decisione 70/2008/CE (cd. Decisione "dogane elettroiniche")

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