Nuove disposizioni sul "Made in": l'applicabilità è limitata ai soli prodotti "venuti ad esistenza" dopo il 15/8/2009

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L'Agenzia delle Dogane, con le Note n° 110635 del 11/08/2009 e n° 111601 del 13/08/2009 pone rimedio alla mancanza, nell'art. 17, l. 99/2009, di un periodo transitorio per l'entrata in vigore delle nuove disposizioni a tutela del "Made in" (vedasi nostro articolo), accettando l'interpretazione suggerita dal Ministero Sviluppo Economico secondo cui le norme che introducono l'obbligo di riportare sui prodotti fabbricati all'estero e commercializzati in Italia con marchi di aziende italiane, un’indicazione sufficiente ad evitare qualsiasi errore riguardo la loro effettiva origine estera, devono ritenersi applicabili solo con riferimento ai prodotti fabbricati ("venuti ad esistenza") dopo l'entrata in vigore della legge in questione oppure sui quali il marchio è stato apposto a partire da tale data.

La Nota n° 110635 precisa in particolare che per le merci in viaggio alla data del 15 agosto (ossia già spedite prima del farragosto), si farà riferimento ai documenti di trasporto che le accompagnano. Inoltre, in base alla seconda Nota, le disposizioni dell'art. 17, l. 99/2009 non si applicano anche con riguardo a quelle merci cui è stato apposto il marchio italiano prima del 15 agosto ed a quelle che si trovavano in giacenza prima di tale data (es. all'interno di depositi o magazzini), in attesa di spedizione verso l'Italia, se il dichiarante presenta un'autocertificazione (soggetta a successivo controllo - eventuale - da parte delle dogane), dalla quale si evinca che prima del 15 agosto 2009 la merce in oggetto era già stata fabbricata/prodotta, e che su di essa era già stato apposto il marchio italiano.