Amendments to the Explanatory Notes to the Combined Nomenclature of the European Communities

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With the Communication 2009/C 105/01, the European Commission informs economic operators that the Explanatory Notes to the Combined Nomenclature (CN) to the European Communities have been amended according to Article 9, paragraph 1, point a), second indent, of the Council Regulation (EEC) n. 2658/87, of 23 July 1987 (on the tariff and statistical nomenclature and on the Common Customs Tariff).

This Article allows the European Commission, in accordance with the Customs Code Committee procedure (Tariff and Statistical Nomenclature Section), to adopt implementing measures concerning, among other things, the Explanatory Notes to the CN.

(continues in Italian) 

 

Si ricorda che la funzione delle note esplicative della Nomenclatura Combinata è quella di agevolare gli operatori nella corretta classificazione tariffaria delle merci (sebbene la NC abbia anche una funzione statistica), spiegando le ragioni per cui un dato bene viene ripreso sotto una determinata voce o sottovoce piuttosto che un'altra.

Esse, come precisato da diverse pronunce della Corte di Giustizia europea (vedasi in particolare la sentenza “DFDS” del 16 settembre 2004 - Causa C 396/02), sebbene non abbiano contenuto vincolante, contribuiscono in modo rilevante all'interpretazione della portata delle voci della NC.

Le modifiche introdotte dalla Commissione europea riguardano in particolare i Capitoli 28 e 29 delle suddette Note.

Per quanto riguarda il Capitolo 28 (“Prodotti chimici inorganici; composti inorganici od organici di metalli preziosi, di elementi radioattivi, di metalli delle terre rare o di isotopi”), viene inserita al suo interno (pag. 129), una nuova sezione dal titolo “Considerazioni generali”, dove si precisa che i composti inorganici isolati chimicamente definiti, presentati come un integratore alimentare sotto forma di capsule (ad eccezione delle microcapsule) - ad esempio in gelatina - sono esclusi dal capitolo 28, in quanto la presentazione in capsule è un trattamento che non è previsto dalla nota 1 del capitolo in questione.

Al successivo Capitolo 29 (Pagina 135), sotto «Considerazioni generali» , dopo il quarto paragrafo, viene invece inserito un nuovo testo il quale precisa che i «Composti organici isolati chimicamente definiti, presentati come un integratore alimentare sotto forma di capsule (ad eccezione delle microcapsule), ad esempio in gelatina, sono esclusi dal presente capitolo perché la presentazione in capsule è un trattamento che non è previsto dalla nota 1 del presente capitolo.»