Modifiche alle note esplicative della nomenclatura combinata delle Comunità europee

Stampa
There are no translations available.

Con Comunicazione 2009/C 105/01, la Commissione europea informa dell’avvenuta modifica delle Note esplicative della Nomenclatura Combinata (NC) delle Comunità europee a norma dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), secondo trattino, del Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987 (relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune).

In base a tale articolo infatti, la Commissione europea, può adottare, mediante la procedura del comitato del codice doganale (riunito nella sezione della nomenclatura tariffaria e statistica), apposite misure di applicazione relative, fra l’altro, alle note esplicative della NC.

Si ricorda che la funzione delle note esplicative della Nomenclatura Combinata è quella di agevolare gli operatori nella corretta classificazione tariffaria delle merci (sebbene la NC abbia anche una funzione statistica), spiegando le ragioni per cui un dato bene viene ripreso sotto una determinata voce o sottovoce piuttosto che un'altra.

Esse, come precisato da diverse pronunce della Corte di Giustizia europea (vedasi in particolare la sentenza “DFDS” del 16 settembre 2004 - Causa C 396/02), sebbene non abbiano contenuto vincolante, contribuiscono in modo rilevante all'interpretazione della portata delle voci della NC.

Le modifiche introdotte dalla Commissione europea riguardano in particolare i Capitoli 28 e 29 delle suddette Note.

Per quanto riguarda il Capitolo 28 (“Prodotti chimici inorganici; composti inorganici od organici di metalli preziosi, di elementi radioattivi, di metalli delle terre rare o di isotopi”), viene inserita al suo interno (pag. 129), una nuova sezione dal titolo “Considerazioni generali”, dove si precisa che i composti inorganici isolati chimicamente definiti, presentati come un integratore alimentare sotto forma di capsule (ad eccezione delle microcapsule) - ad esempio in gelatina - sono esclusi dal capitolo 28, in quanto la presentazione in capsule è un trattamento che non è previsto dalla nota 1 del capitolo in questione.

Al successivo Capitolo 29 (Pagina 135), sotto «Considerazioni generali» , dopo il quarto paragrafo, viene invece inserito un nuovo testo il quale precisa che i «Composti organici isolati chimicamente definiti, presentati come un integratore alimentare sotto forma di capsule (ad eccezione delle microcapsule), ad esempio in gelatina, sono esclusi dal presente capitolo perché la presentazione in capsule è un trattamento che non è previsto dalla nota 1 del presente capitolo.»