Dalla DG TAXUD un corso di elearning sull’EORI

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A partire dal prossimo primo luglio entra in vigore il sistema di registrazione di coloro che effettuano a livello Comunitario operazioni a carattere transnazionale denominato “EORI” (Economic Operator Registration and Identification), il quale consente, come noto (vedasi il nostro articolo), agli operatori di utilizzare un numero identificativo unico nei loro rapporti con tutte le autorità doganali dell’UE.

La misura in questione, ispirata al sistema di registrazione americano degli operatori certificati C-TPAT (Status Verification Interface o "SVI") rientra infatti tra gli strumenti di semplificazione messi a punto dalla Commissione europea per far sì che gli operatori che operano in più Stati membri debbano identificarsi con codici diversi in ciascuno di questi (con tutte le difficoltà che comporta - sia per l’operatore che per la dogana - la gestione di più codifiche nei vari Stati membri). Essa inoltre è fondamentale per l'accesso ai benefici sia ai fini doganali che di sicurezza (safety & security) dell'AEO, in quanto il codice EORI è lo strumento che consentirà di risalire alla natura di operatore economico autorizzato e pertanto permetterà di essere riconosciuti univocamente come tale in ciascuno dei 27 Stati Membri. 

Per l’occasione la DG TAXUD ha sviluppato un apposto corso di elearning disponibile (solo in inglese) sul sito della Commissione europea. Il corso è fruibile previa registrazione (gratuita) dell'utente.

Questa la sintesi dei contenuti del corso: il codice EORI può essere attribuito esclusivamente a coloro che rientrano nella definizione di “operatore economico” di cui all’art. 4, punto 5) del Reg. (CE) n. 450/2008 (si noti che la definizione in oggetto non è contenuta nell’attuale Codice Doganale Comunitario, ossia il Reg. 2913/1992). In base a tale articolo infatti «operatore economico» è “ una persona che, nel quadro delle sue attività, interviene in attività contemplate dalla normativa doganale”. Ai sensi del precedente punto 4 dello stesso articolo, per  «persona» deve intendersi “una persona fisica, una persona giuridica e qualsiasi associazione di persone che non sia una persona giuridica, ma abbia, ai sensi del diritto comunitario o nazionale, la capacità di agire”.

Il codice EORI verrà dunque assegnato dalle amministrazioni doganali degli Stati membri solo a coloro (persone fisiche, persone giuridiche o loro associazioni), che svolgono operazioni doganali nell’UE (anche se stabilite al di fuori di tale territorio), e cioè che effettuano formalità doganali entro tale ambito (es. presentazione di dichiarazioni doganali o sommarie) o che svolgono qualsiasi altra attività contemplata dalla normativa doganale.

Il Codice EORI si compone di un Country Code, che per l’Italia è “IT” + un codice che può arrivare fino a 15 caratteri alfanumerici, ma il cui formato, in concreto, è determinato autonomamente da ciascuno Stato membro. La maggior parte degli Stati membri ha scelto di far coincidere tale formato con la partita IVA (od il codice fiscale, nel caso delle persone fisiche, meno l'ultimo carattere).

Ciascun operatore al quale viene attribuito il codice EORI è registrato a livello nazionale presso l’amministrazione doganale dello Stato membro in cui è stabilito, la quale rende disponibile le codifiche dei propri operatori nazionali in una banca dati centrale EORI gestita dalla Commissione europea.
Per le società multinazionali con più sedi nell’UE od anche al di fuori di essa, ciascuna entità potrà ottenere il codice EORI a condizione che rientri nella definizione di “operatore economico” di cui sopra, e che quindi (a prescindere dal fatto che si tratti di persone fisiche, persone giuridiche o loro associazioni), a condizione che svolgano formalità ed adempimenti doganali nell’UE. In tal caso, la richiesta di attribuzione del codice EORI andrà effettuata in uno degli Stati membri dove l’entità in questione svolge le operazioni doganali (per le società stabilite al di fuori dell’UE), od allo stato membro di stabilimento (per le entità stabilite all’interno del territorio doganale comunitario).