Pubblicato l'elenco degli uffici doganali degli Stati membri competenti per espletare le formalità export dei beni culturali

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L’Articolo 5 del Reg. (CE) n. 116/2009 del Consiglio del 18 dicembre 2008, che effettua a partire dallo scorso 2 marzo una rifusione in un unico atto normativo di tutta la disciplina previgente in materia di esportazione di beni culturali (vadasi nostro articolo), prevede, analogamente a quanto già faceva l’art. 5 del Reg. (CEE) n. 3911/92 del Consiglio del 9 dicembre 1992, ora abrogato, che gli Stati membri possano limitare il numero degli uffici doganali competenti per espletare le formalità di esportazione di beni culturali. Qualora si avvalgano di tale facoltà, essi devono comunicare alla Commissione l'elenco degli uffici doganali debitamente abilitati.

Con la Comunicazione 2009/C 134/05, la Commissione europea rende ora  noto l’elenco degli uffici suddetti. Per l’Italia sono abilitati a curare le formalità di esportazione dei beni in oggetto tutti gli uffici doganali senza eccezioni.