Anche il titolare del marchio internazionale può ottenere l’intervento delle autorità doganali ex Reg. (CE) n. 1383/2003

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Con Sentenza della Sesta Sezione del 2 luglio 2009, pronunciata su domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht München tedesco (Causa C-302/08 - Zino Davidoff SA/Bundesfinanzdirektion Südost), la Corte di Giustizia CE ha precisato che l’art. 5, n. 4, del Regolamento (CE) del Consiglio 22 luglio 2003, n. 1383, relativo all’intervento dell’autorità doganale nei confronti di merci sospettate di violare taluni diritti di proprietà intellettuale e alle misure da adottare nei confronti di merci che violano tali diritti, letto alla luce dell’art. 146 del Reg. (CE) n. 40/94, (come modificato dal Reg. (CE) n. 1992/2003), va interpretato nel senso che anche il titolare di un marchio oggetto di registrazione internazionale deve ritenersi legittimato a richiedere ed ottenere, analogamente al titolare di un marchio comunitario, l’intervento delle autorità doganali di uno o più Stati membri a tutela del proprio diritto.

Il 10 maggio 2007 la Zino Davidoff aveva presentato all’amministrazione doganale tedesca (Direzione superiore di finanza di Norimberga) una domanda ai sensi dell’art. 5, n. 4, del Reg. (CE) 1383/2003 per la confisca in dogana di merci sospettate di violare dodici marchi oggetto di altrettante registrazioni internazionali dei quali essa era titolare. La domanda in questione veniva però respinta con la motivazione che l’art. 5, n. 4, del Regolamento n. 1383/2003 contempla unicamente il titolare di un “marchio comunitario” e non anche il caso di marchio oggetto di registrazione internazionale. L’articolo in questione stabilisce infatti che qualora il richiedente l'intervento delle autorità doganali per merci sospettate di violare un diritto di proprietà intellettuale sia titolare di un marchio, disegno, modello o privativa comunitari, la domanda d'intervento potrà essere utilizzata per ottenere, oltre all'intervento delle autorità doganali dello Stato membro in cui essa è presentata, anche quello delle autorità doganali di uno o più altri Stati membri.

La Corte di Giustizia CE stabilisce che l’articolo 146 del Regolamento sul marchio comunitario (Reg. CE n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993) equipara, quanto ad efficacia, i marchi oggetto di una registrazione internazionale a quelli comunitari. Sulla base di tale assunto, arriva alla conclusione che dalla lettura combinata di tale disposizione con il par. 4 dell’art. 5 Reg (CE) 1383/2003 anche il titolare di un marchio registrato a livello internazionale deve ritenersi ammesso a beneficiare dei meccanismi di tutela di cui a quest’ultimo Regolamento.