Tutela del made in Italy ed orientamenti dell’Agenzia delle Dogane

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Dopo il Ministero dello Sviluppo Economico (vedasi la circolare prot. n. 124898 del 9 novembre 2009), stavolta sono le dogane a dire la loro sulle modalità applicative dell’art. 4, comma 49-bis della legge 24 dicembre 2003, n. 350, introdotto dall’art. 16 del d.l. 25 settembre 2009, n. 135 (convertito in legge n. 166 del 20 novembre 2009). Con la Nota Prot. 155971 R.U. del 30 novembre 2009 vengono infatti forniti ulteriori chiarimenti in merito ad una normativa complessa, che ha generato in passato e si prevede genererà in futuro non pochi disorientamenti nei confronti degli operatori.

Ricordiamo che con la circolare di cui sopra, il Ministero dello Sviluppo Economico ha di fatto alleggerito gli oneri a carico degli operatori di indicazione dell’origine/provenienza sui prodotti fabbricati all’estero e contrassegnati da un marchio italiano. Ad avviso dell’Agenzia delle Dogane, la fattispecie della “fallace indicazione di origine” sarebbe stata depenalizzata (trasformata cioè da illecito penale in semplice infrazione di carattere amministrativo), con lo spostamento più a valle dell’impianto di salvaguardia della tutela del made in Italy, tramite l’esecuzione dei relativi controlli direttamente nei luoghi di commercializzazione di prodotti.

Ma allora perché il comma 49 dell’art. 4, l. 350/2003 continua a dire che “costituisce reato”…l'importazione, l'esportazione (a fini di commercializzazione), la commercializzazione o la commissione di atti diretti in modo non equivoco alla commercializzazione di prodotti recanti false “o fallaci indicazioni di provenienza o di origine“?

Da una lettura più attenta della norma sembra quindi che ad essere depenalizzata non sia la “fallace indicazione”, ma l’uso fallace o fuorviante di marchi aziendali, atteso che la prima fattispecie si configura ogni volta che, anche quando sui prodotti o merci sia stata indicata la loro corretta origine e provenienza estera, su di essi compaiono segni, figure, od altre indicazioni che possono indurre il consumatore a ritenere che siano di origine italiana, inclusi i marchi aziendali, in quest'ultimo caso quando se ne faccia un uso contrario alla disciplina di tutela contro le pratiche commerciali ingannevoli.

L’equivoco interpretativo nasce dal fatto che il legislatore per spiegare il concetto di fallace indicazione usa un’espressione circolare: “fallace indicazione” è  (fra l’altro) “l'uso fallace o fuorviante di marchi aziendali ai sensi della disciplina sulle pratiche commerciali ingannevoli”. Si pretende cioè, tautologicamente, di illustrare un concetto attraverso lo stesso concetto che si vorrebbe spiegare.

Ma al di là delle sfumature retoriche e della discutibile tecnica redazionale del testo del comma 49, interpretando letteralmente la norma, non si può fare a meno di osservare come l’inciso “fatto salvo quanto previsto dal comma 49-bis” è riferito esclusivamente all’ipotesi dell’uso fallace o fuorviante di marchi aziendali, e non anche agli altri casi di fallace indicazione di provenienza od origine realizzati mediante l’utilizzo di segni diversi dal marchio. Se così non fosse, non si spiegherebbe come mai il comma 49 continua a considerare reato l'importazione, l'esportazione a fini di commercializzazione, la commercializzazione o la commissione di atti diretti alla commercializzazione di prodotti recanti fallaci indicazioni di provenienza o di origine.

Si coglie a questo punto un aspetto particolarmente problematico nel testo della nota dell’Agenzia delle Dogane, là dove si afferma che “… si evince … che l’appendice informativa debba sempre accompagnare i prodotti sui quali è apposto il marchio (registrato e non) che possa indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia italiana, ai sensi della normativa europea sull’origine, necessitando invece una condotta caratterizzata da ulteriori artifizi o raggiri (quid pluris) per integrare l’ipotesi di uso fallace o fuorviante di marchi aziendali ai sensi della disciplina sulle pratiche commerciali ingannevoli (quali, ad esempio, quelle indicate dalla Direttiva 2005/29/CE dell’11.05.05), avente rilevanza penale (art. 4, comma 49, ultima parte, primo periodo)”. Insomma, l’“uso fallace o fuorviante di marchi aziendali ai sensi della disciplina sulle pratiche commerciali ingannevoli”, viene ritenuto una figura autonoma di reato, purchè commesso mediante appositi “artifizi o raggiri”, nonostante il sopracitato comma 49 lo ricomprenda chiaramente all’interno della fattispecie di “fallace indicazione”, che a dire dell’Agenzia delle Dogane sarebbe oramai depenalizzata. Com’è possibile allora che un reato venga considerato una sub-specie di illecito amministrativo depenalizzato?

Le idee pertanto sono ancora confuse, ed il testo della finanziaria 2004 non aiuta. Che si renda forse necessaria una nuova circolare interpretativa della nota illustrativa della circolare del Ministero dello Sviluppo Economico?

Apprendiamo intanto della presentazione dell’ennesima proposta di legge sul "made in" (proposta di legge N. 2624, recante disposizioni concernenti la commercializzazione di prodotti tessili, della pelletteria e calzaturieri), la quale prevede all’art. 3, comma 3, che“Al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che, essendo preposti all'accertamento dell'osservanza della presente legge, omettono di eseguire i prescritti controlli si applicano la pena della reclusione prevista dall'articolo 328, primo comma, del codice penale e la multa fino a 30.000 euro”, norma  che espone i funzionari doganali e degli altri organismi di controllo a pesanti rischi riguardanti la loro attività, incitandoli indirettamente ad eseguire controlli più rigorosi per non incorrere nella violazione penale. Non sorprendiamoci allora se in futuro i flussi di merce rallenteranno ulteriormente, per prendere definitivamente la via di altri Stati comunitari (salvo poi ritrovarcele, comunque, nel mercato italiano).