Fin dal 1992, il Consiglio ha istituito, con il Regolamento (CEE) n. 218 del 27 gennaio 1992, un sistema comune di cooperazione amministrativa e di scambio di informazioni tra le autorità competenti degli Stati membri (e tra questi e la Commissione), al fine di assicurare la corretta applicazione dell’IVA ed un’efficace azione di contrasto contro le frodi che riguardano tale tributo. Tale sistema è stato successivamente riformato dal Regolamento (CE) n. 1798/2003 del Consiglio, del 7 ottobre 2003 (e relativo Regolamento di attuazione, n. 1925/2004 del 29 ottobre 2004), i quali stabiliscono le modalità di cooperazione tra le autorità amministrative nazionali preposte all’applicazione della legislazione in materia di IVA alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi, nonché all’acquisto intracomunitario di beni e all’importazione di beni, definendo le norme e le procedure che consentono a tali autorità di collaborare e di scambiare tra loro ogni informazione utile a consentire il corretto accertamento dell’IVA.
In base al sistema di cooperazione amministrativa e di scambio di informazioni in materia di IVA, ciascuno Stato membro designa un ufficio centrale unico quale responsabile principale dei contatti con gli altri Stati membri, informandone la Commissione e gli altri Stati membri. L’autorità competente di ciascuno Stato membro (in Italia, il Capo del Dipartimento delle Politiche Fiscali del Ministero dell’Economia e Finanze) a sua volta può designare ulteriori servizi di collegamento o funzionari competenti, con competenza territoriale specifica o responsabilità funzionale specializzata, i quali devono informare il suddetto ufficio centrale ogni volta che trasmettono o ricevono una richiesta di assistenza o una risposta a una tale richiesta.
Lo scambio di informazioni, in particolare può avvenire con le seguenti modalità:
Tramite lo scambio di informazioni senza preventiva richiesta: l’autorità competente di ogni Stato membro procede ad uno scambio automatico o a uno scambio automatico organizzato delle informazioni nelle seguenti situazioni:
Ciascuno Stato membro tiene una banca dati elettronica nella quale archivia ed elabora le informazioni. L'archiviazione dura per un periodo di almeno cinque anni a decorrere dalla fine dell’anno civile in cui si deve consentire l’accesso alle stesse. Sulla base di tali informazioni, l’autorità competente di uno Stato membro può ottenere da ogni altro Stato membro, mediante comunicazione automatica ed immediata o accesso diretto, le seguenti informazioni:
Unicamente ai fini della prevenzione delle violazioni della legislazione in materia di IVA, l’autorità competente di uno Stato membro ottiene, quando lo ritenga necessario per controllare gli acquisti intracomunitari di beni, comunicazione automatica e immediata di tutte le informazioni seguenti:
In tale ambito, l’accesso all’informazione deve avvenire al più presto e, comunque, entro tre mesi dalla fine del trimestre civile al quale le informazioni si riferiscono. Le autorità nazionali competenti registrano tali informazioni in banche dati elettroniche e le scambiano con mezzi elettronici.
La rete necessaria per consentire lo scambio delle suddette informazioni tra Stati membri è la rete di comunicazione/interfaccia comune di sistema CCN/CSI, sviluppata dalla Comunità per assicurare le trasmissioni per via elettronica tra le autorità competenti nel settore delle dogane e dell'imposizione.
L’autorità interpellata di uno Stato membro fornisce all’autorità richiedente di un altro Stato membro le informazioni che permettono il corretto accertamento corretto dell’IVA a condizione che:
In caso di rifiuto di una richiesta di assistenza, l’autorità interpellata deve sempre informare l’autorità richiedente dei relativi motivi.
La trasmissione di informazioni può anch’essa essere rifiutata qualora comporti la divulgazione di un segreto (commerciale, industriale o professionale) o di una informazione la cui diffusione sia contraria all’ordine pubblico.
Il Regolamento (CE) n. 1798/2003 aveva subito alcune modifiche già lo scorso anno, con il Regolamento (CE) n. 143/2008, modifiche che entreranno in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2010. Queste riguardano in particolare:
Ora, con il nuovo Regolamento (CE) n. 37/2009 del Consiglio del 16 dicembre 2008, la disciplina sulla cooperazione amministrativa in materia di IVA viene nuovamente ritoccata per conformarla alla Direttiva 2006/112/CE (così come modificata dalla Direttiva 2008/117/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, adottata in contemporanea al Reg. 37/2009), oltre che per contrastare con maggiore efficacia le frodi in materia di IVA e favorire al contempo un più rapido scambio di informazioni tra gli Stati membri.
A tal fine, il nuovo Regolamento dispone che gli Stati membri devono raccogliere e scambiare le informazioni sulle operazioni intracomunitarie il più rapidamente possibile. Il termine massimo entro il quale le autorità competenti degli Stati membri devono consentire l’accesso alle informazioni archiviate nelle banche dati elettroniche di cui sopra, viene portato ad un mese, calcolato dalla fine del periodo al quale le informazioni si riferiscono.
Gli Stati membri dovranno conformarsi al Reg. (CE) n. 37/2009 con effetto al 1° gennaio 2010. L’entrata in vigore è prevista a partire dalla stessa data.
Per quanto riguarda invece la Direttiva 2008/117/CE del Consiglio, essa, come si è accennato, interviene sul testo della Direttiva 2006/112/CE al fine di porre rimedio ad alcune carenze riscontrate al regime intracomunitario dell’IVA, in particolare in relazione al sistema di scambio delle informazioni sulle cessioni di beni all’interno della Comunità, ritenute una delle cause principali delle frodi in materia di IVA. Il tempo che intercorre tra un’operazione e lo scambio delle relative informazioni nell’ambito del sistema di scambio di informazioni sull’IVA ostacola infatti l’uso efficace delle informazioni stesse ai fini della lotta contro la frode. Di conseguenza, si è ritenuto necessario che l’amministrazione dello Stato membro nel quale l’IVA è esigibile, disponga di dette informazioni sulle cessioni intracomunitarie di beni entro un termine non superiore a un mese.
La Direttiva in oggetto stabilisce, ancora, che ciascuno Stato membro può autorizzare gli operatori stabiliti nel proprio territorio a presentare con cadenza trimestrale gli elenchi riepilogativi relativi alle cessioni intracomunitarie di beni, laddove il relativo importo non sia significativo. Inoltre, la stessa possibilità viene prevista con riferimento alle informazioni relative alle prestazioni intracomunitarie di servizi.
Dopo un anno di applicazione delle nuove disposizioni, la Commissione verificherà l’impatto della nuova normativa (e dell’accelerazione dello scambio di informazioni che ne consegue), sulla capacità degli Stati membri di lottare contro le frodi relative all’IVA, al fine di determinare se occorre mantenere in vita le opzioni sopra citate relative alla presentazione trimestrale degli elenchi riepilogativi.
Consulta il Regolamento 37/2009