Sentenza "Beemsterboer", linee guida dalla Commissione europea sull’interpretazione dell’art. 220, par. 2. Lett. b) CDC

Stampa
There are no translations available.

L’Agenzia delle Dogane, con nota prot. 67734/08/RU del 30/01/2009 segnala che la Commissione europea, con il documento TAXUD/2006/1222 ha fornito delle linee guida relative all’interpretazione dell’art. 220, par. 2. lett. b) del Codice Doganale Comunitario (Reg. (CEE) 2913/1992), relativo alla non contabilizzazione dei dazi dovuti per errore dell’autorità doganale. Tali chiarimenti si sono resi necessari a seguito della nota sentenza "Beemsterboer" (Corte di Giustizia delle Comunità Europee, sent. 9 marzo 2006, causa C-293/04).

La questione riguardava un recupero a posteriori di dazi all’importazione ai sensi dell’art. 220 (2) (b) del Codice Doganale Comunitario.

Nel 1997, la Hoogwegt International BV acquistava alcuni quantitativi di burro dall’impresa estone AS Lacto Ltd. Tali quantitativi venivano dichiarati all’ingresso nei Paesi Bassi dalla Beemsterboer, spedizioniere doganale operante per conto della Hoogwegt con l’indicazione dell’origine estone in bolletta. La merce veniva successivamente immessa in libera pratica con applicazione della tariffa preferenziale sulla base dell’Accordo di libero scambio tra le Comunità europee e la Repubblica di Estonia del 18 luglio 1994. Per provare l’origine del burro, ciascuna dichiarazione doganale veniva accompagnata da un certificato EUR.1, rilasciato dalle autorità doganali estoni su richiesta della Lacto.

Nel marzo 2000, in seguito ad una segnalazione di frode riguardante quantitativi di burro commercializzato tra l’Unione europea e l’Estonia, una delegazione istituita dalla Commissione delle Comunità europee, in collaborazione con le autorità doganali nazionali, effettuava un controllo sulle operazioni della Hoogwegt. Dall’indagine tuttavia, risultava che la Lacto non aveva conservato i documenti originari comprovanti l’origine del burro esportato. Non potendo confermare l’origine delle merci pertanto, l’ispettorato delle dogane estone dichiarava nulli i certificati EUR.1, revocandoli. A seguito di un reclamo della Lacto presso il servizio delle dogane estoni, la decisione di revoca dei detti certificati veniva giudicata illegittima per ragioni formali.
Non essendo stato possibile stabilire l’origine del burro, le autorità doganali olandesi procedevano al recupero a posteriori dei dazi nei confronti della Beemsterboer, la quale si rivolgeva alla Corte di Giustizia per contestare la legittimità di tale prassi.

La CGCE nella sentenza in questione - la quale fornisce importanti precisazioni in merito alla ripartizione dell’onere della prova in relazione ai certificati di origine inesatti - ha stabilito che se l’origine delle merci indicata in un certificato di circolazione EUR.1 non può più essere confermata nel corso di una successiva verifica, tale certificato va considerato “inesatto” ai sensi dell’art. 220(2)(b) CDC.

Inoltre, la CGCE ha deciso che chiunque intenda avvalersi della disposizione di cui al terzo comma dell’art. 220, n. 2, lett. b), CDC (in base alla quale il rilascio di un certificato inesatto non costituisce un errore quando questo si basa su una situazione fattuale inesatta riferita dall’esportatore, salvo alcune eccezioni), ha l’onere di dimostrare che il rilascio dei certificati inesatti è imputabile ad una inesatta presentazione dei fatti da parte dell’esportatore. In linea di principio pertanto, le autorità doganali che intendano procedere ad un recupero di dazi a posteriori sulla base della suddetta disposizione, sono tenute a fornire la prova che il rilascio dei certificati inesatti è imputabile ad una presentazione inesatta dei fatti da parte dell’esportatore. Se invece - a seguito di una negligenza imputabile esclusivamente all’esportatore . le autorità doganali si trovano nell’impossibilità di fornire la suddetta prova, si realizza un’inversione dell’onere della prova, per cui incomberà al debitore dei dazi dimostrare che il rilascio del certificato ad opera dalle autorità del paese terzo si basava su un’esatta presentazione dei fatti.

Le implicazioni di tale sentenza sono notevoli: in caso di contestazione della correttezza di un certificato di origine in possesso di un importatore, spetta alle autorità doganali provare che la situazione fattuale da egli fornita e sulla base della quale è avvenuta l’emissione del certificato, era inesatta. Per poter beneficiare di un dazio preferenziale, l’esportatore che ha prodotto un certificato di origine deve conservare con cura tutta la documentazione, in maniera da poter provare l’origine delle merci in caso di controllo a posteriori. Ciò è fondamentale in caso di controversia riguardante la validità di un certificato EUR1 sia per proteggere l’importatore da recuperi a posteriori di dazi, che per tutelare l’esportatore da richieste di risarcimento da parte dei suoi clienti.

Il documento TAXUD in oggetto, come specifica la nota dell’Agenzia delle Dogane, è importante in quanto apporta modifiche sostanziali al modus operandi in materia di controlli sull’origine preferenziale. Esso infatti invita gli Stati membri ad aggiungere alle richieste di controllo a posteriori dei certificati inviate alle autorità dei Paesi di esportazione, la seguente dicitura:

"La normativa comunitaria dispone che, qualora un certificato di origine si riveli non valido, l'importatore può essere considerato responsabile dei dazi all'importazione che non sono stati riscossi in seguito alla presentazione di tale certificato soltanto se si può stabilire che il certificato è stato rilasciato sulla base di informazioni inesatte fornite dall'esportatore. La Corte europea di giustizia ha deciso che l'onere della prova grava sulle autorità doganali degli Stati membri della CE. Vi invitiamo pertanto a fornirci le seguenti informazioni supplementari.
Qualora il certificato oggetto della presente richiesta sia stato rilasciato per prodotti non aventi i requisiti necessari per essere considerati originari di (paese, gruppo di paesi o territorio) o qualora le autorità competenti del vostro paese non siano in grado di confermare tale carattere originario, vi preghiamo di indicare nella vostra risposta:

  1. se il rilascio del certificato inesatto sia il risultato di una inesatta presentazione dei fatti da parte dell'esportatore;
  2. se le autorità del vostro paese competenti per il controllo del certificato abbiano ottenuto dall'esportatore l'accesso ai documenti e alle informazioni necessari per il controllo a posteriori del carattere originario dei prodotti.".

Lo scopo dell’apposizione della sopra riportata richiesta è quello di incitare le autorità del Paese terzo a chiarire se l’inesattezza del certificato rilasciato sia imputabile ad una non corretta presentazione dei fatti da parte dell’esportatore e se quest’ultimo abbia consentito l’accesso ai documenti ed alle informazioni necessari per il controllo a posteriori - da parte delle autorità del Paese terzo a ciò deputate - del carattere originario dei prodotti.

La Commissione inquadra (e legittima) tale richiesta fondandola sulla generale attività di cooperazione amministrativa tra gli Stati.

La procedura sopra descritta è tuttavia applicabile soltanto:

  • a nuove richieste future di controllo a posteriori o - nel caso in cui sopraggiunga un fatto nuovo - alle richieste di controllo già espletate (concluse) e
  • ai casi in cui occorre inviare un sollecito al paese terzo interessato, a seguito dell'invio a questo di una richiesta iniziale alla quale non sia stata data alcuna risposta.

Inoltre, la procedura di cui sopra non si applica nei seguenti casi:

  • situazioni in cui le autorità doganali dello Stato membro di importazione non possono accettare i documenti di origine in quanto non sono conformi alle norme (es. certificato non firmato o non timbrato) o non sono applicabili alle merci dichiarate — circostanze ovviamente constatate senza controllo a posteriori presso le autorità del paese terzo;
  • situazioni in cui la richiesta di controllo a posteriori rivolta alle autorità del paese terzo è basata su "ragionevoli dubbi" circa l'autenticità formale del documento (es. documento falso o contraffatto).

In relazione alle situazioni di cui ai casi sopra citati, i principi indicati nella sentenza Beemsterboer non si applicano e la richiesta volta ad accertare se l'esportatore abbia o no fornito alle autorità del paese terzo una presentazione inesatta dei fatti diviene superflua.

Secondo alcune disposizioni doganali, se le autorità consultate non rispondono entro quattro mesi a una seconda comunicazione loro inviata in caso di ragionevole dubbio, le autorità doganali dello Stato membro di importazione devono rifiutare, salvo circostanze eccezionali, il beneficio del trattamento preferenziale. A seguito della sentenza, a meno che non sia provato che l'esportatore ha fornito un'inesatta presentazione dei fatti per ottenere un certificato di origine preferenziale, e purché il debitore abbia agito in buona fede e rispettato tutte le disposizioni previste dalla normativa vigente riguardo alla dichiarazione in dogana, le autorità doganali dello Stato membro importatore non possono recuperare i dazi in questione.

Il fatto che non sia pervenuta nessuna risposta da parte delle autorità consultate è di per sé un riconoscimento dell'inesattezza del certificato e non si può concludere in base a tale fatto che l'esportatore abbia fornito un'inesatta presentazione dei fatti per ottenere un documento indicante che le merci avevano diritto al trattamento preferenziale.

Pertanto, se non perviene nessuna risposta da parte delle autorità consultate o se la risposta di tali autorità non fornisce informazioni circa l'esattezza o inesattezza della presentazione dei fatti fornita dall'esportatore, e se le autorità doganali dello Stato membro di importazione non possiedono altre prove dell'inesattezza della presentazione dei fatti fornita dall'esportatore, si deve concludere, in primo luogo, che la preferenza tariffaria va rifiutata (salvo circostanze eccezionali) e, in secondo luogo, purché il debitore abbia agito in buona fede e rispettato tutte le disposizioni previste dalla normativa vigente riguardo alla dichiarazione in dogana, che la non contabilizzazione (o sgravio o rimborso) è giustificata (giustificato).

La contabilizzazione si può considerare giustificata soltanto se le autorità doganali dello Stato membro di importazione:

  • stabiliscono, alla luce di altre prove (ad es., inchieste OLAF o nazionali), che il certificato in questione era stato redatto in base a una inesatta presentazione dei fatti fornita dall'esportatore e che le autorità del paese terzo non erano in grado di sapere se le merci soddisfacevano o no le condizioni atte a conferire il carattere originario,
  • oppure stabiliscono che il debitore non ha agito in buona fede o non ha rispettato tutte le disposizioni previste dalla normativa vigente riguardo alla dichiarazione in dogana.

Le procedure di recupero non conformi ai principi della sentenza Beemsterboer vanno interrotte. Le procedure in corso non devono invece essere interrotte se lo Stato membro ha dimostrato che il debitore non ha agito in buona fede o non ha rispettato tutte le disposizioni previste dalla normativa vigente riguardo alla dichiarazione in dogana e/o che il certificato è stato rilasciato sulla base di una inesatta presentazione dei fatti fornita dall'esportatore.

A meno che non sia successivamente sopraggiunto un fatto nuovo, si può decidere di rinunciare alla contabilizzazione a posteriori o di concedere il rimborso o lo sgravio senza chiedere nuovamente al paese terzo le informazioni di cui sopra al fine di stabilire se l'esportatore abbia fornito una inesatta presentazione dei fatti. L'invio di tale richiesta comporterebbe uno spreco di risorse e rallenterebbe notevolmente la procedura, in particolare se il paese terzo in questione non ha risposto né alla prima né alla seconda richiesta di controllo a posteriori.

Infine, la cessazione delle procedure di recupero in corso non si applica ai casi in cui la richiesta di controllo a posteriori era basata su "ragionevoli dubbi" circa l'autenticità formale del documento preferenziale.