Classification of multi-function apparatus: the European Court of Justice provides some clarifications

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The European Court of Justice (ECJ), with the judgment of the Third Chamber of 11 December 2008 (published into the Official Journal of the European Union C 32 of 7.2.2009), issued on the basis of a request for preliminary ruling submitted by the Tribunal d'instance du VIIe arrondissement of Paris within the joined cases “Kip Europe SA, Kip (UK) Ltd, Caretrex Logistiek BV, Utax GmbH” (C-362/07) and “Hewlett Packard International SARL” (C-363/07) v/ Administration des douanes — Direction Générale des douanes et droits indirects, provides some explanations about the classification in the Combined Nomenclature (CN) of multi-function apparatus made up of a laser printer module and a scanner module.

(continues ... in Italian)

Questi i fatti di causa: le società Kip Europe, Caretrex Logistiek, Utax e Hewlett Packard importavano in Francia apparecchi multifunzione assemblati in un unico involucro, costituiti da un modulo stampante laser ed un modulo scanner aventi le funzioni di stampa, scansione e copia, talvolta presentati in abbinamento con un computer funzionante sotto sistema operativo Windows.

Con sei informazioni tariffarie vincolanti («ITV») emesse su richiesta delle società sopra elencate, l’amministrazione delle dogane francese aveva dichiarato i beni in oggetto qualificabili come apparecchi di fotocopia elettrostatica funzionanti mediante riproduzione dell’immagine dall’originale sulla copia per mezzo di un supporto intermedio, come tali da classificare nella sottovoce 9009 12 00 (fotocopiatrici), assoggettata a dazio del 6%.

Le società importatrici citavano per questi motivi in giudizio l’amministrazione delle dogane francese, al fine di ottenere l’annullamento delle suddette ITV, in quanto sostenevano che gli apparecchi controversi dovevano essere classificati nella sottovoce 8471 60 (Macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione) - la quale beneficia dell’esenzione dai dazi - e ciò in applicazione del punto 3, lett. b), delle regole generali per l’interpretazione della NC, in base al quale “I prodotti misti, i lavori composti di materie differenti o costituiti dall’assemblaggio di oggetti differenti e le merci presentate in assortimenti condizionati per la vendita al minuto, la cui classificazione non può essere effettuata in applicazione della regola 3 a), sono classificati, quando è possibile operare questa determinazione, secondo la materia o l’oggetto che conferisce agli stessi il loro carattere essenziale”.

Ad avviso della Kip e della Hewlett Packard infatti, gli apparecchi di cui sopra erano destinati principalmente ad essere utilizzati per la stampa, mentre la funzione di fotocopia aveva carattere secondario. Il modulo stampante era pertanto ciò che conferiva agli stessi il loro carattere essenziale. Di conseguenza la loro classificazione doveva avvenire nella voce corrispondente a tale funzione.

L’amministrazione delle dogane francese, al contrario, sosteneva che la nota 5 E del capitolo 84 della NC escludesse ogni possibilità di classificare i prodotti in questione nella voce 8471. In base a tale nota infatti, «le macchine che esercitano una specifica funzione diversa dall’elaborazione dell’informazione, che incorporano una macchina automatica di elaborazione dell’informazione o che lavorano in collegamento con tale macchina sono da classificare nella voce corrispondente a questa funzione o, in difetto, in una voce residua». Nel caso di specie, i prodotti in questione svolgevano anche funzioni diverse da quelle di elaborazione dell’informazione, potendo essere utilizzati per effettuare semplici fotocopie in modo autonomo, e quindi senza dover essere necessariamente collegati ad un PC. La conclusione dell’amministrazione doganale era dunque che il punto 3, lett. b), delle regole generali non fosse applicabile, in quanto - con riferimento ai prodotti in questione - non era possibile individuare una materia o una funzione essenziale in base alla quale potesse avvenire la loro classificazione. Pertanto la classificazione dei sopraindicati apparecchi doveva avvenire secondo i criteri di cui alla nota 5 E del capitolo 84, e cioè conformemente alla funzione di fotocopiatura (in quanto diversa dall’elaborazione dell’informazione) da essi posseduta.

La CGCE, con la sentenza in commento precisa che la nota 5 E del capitolo 84 della NC va interpretata nel senso che deve ritenersi che svolgano una «specifica funzione diversa dall’elaborazione dell’informazione» (e che vanno quindi classificati in corrispondenza a tale funzione), soltanto quegli apparecchi che pur incorporando una macchina automatica di elaborazione dell’informazione oppure operano in collegamento con una siffatta macchina, non hanno di per sé una funzione di elaborazione dell’informazione.

Se dunque la funzione di fotocopiatrice svolta dagli apparecchi in questione è secondaria rispetto alle funzioni di stampa e di scansione, detti apparecchi andranno considerati come unità di macchine automatiche di elaborazione dell’informazione ai sensi della nota 5 B del capitolo 84 della nomenclatura combinata, unità che (in applicazione della successiva nota 5 C di tale capitolo), se presentate isolatamente, rientreranno nella voce 8471 della NC. In tale ipotesi, la sottovoce pertinente andrà determinata in applicazione della nota 3 della Sezione XVI della NC. Al contrario, se la funzione di fotocopiatrice riveste un’importanza equivalente a quella delle altre due funzioni, gli apparecchi dovranno essere classificati (in applicazione del punto 3, lett. b), delle regole generali per l’interpretazione della nomenclatura combinata), nella voce corrispondente al modulo che conferisce loro il carattere essenziale. Solo ove non sia possibile operare tale determinazione, questi dovranno essere classificati nella voce 9009, in applicazione del punto 3, lett. c), delle dette regole generali.