Steel products: export refunds confirmed

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Law n. 639 of 5th July 1964, on "Refund of customs duties and other inland indirect taxes other than the IGE with regard to some exported industrial goods", initially repealed by the D.L. 112/2008 (converted into law n. 133 of 06/08/2008), and then re-introduced by the D.L. 22 December 2008 n. 200 (see our comments), has been now definitively reactivated, being the above D.L  n. 200/2008 converted into law 18 February 2009, n. 9. Accordingly, national operators currently maintain the possibility to require export refunds for commodities indicated by law 639/1964, that are used in the manufacturing process of some products of the national mechanical industry, provided that the latter have acquired the non preferentian Italian origin.

(continues ... in Italian)

L'istanza va presentata entro due anni dall’avvenuta esportazione di detti prodotti, all’Ufficio Doganale competente per il territorio nel cui ambito ha sede l’azienda e deve essere corredata dall'esemplare 3a del DAU, ossia del Documento Amministrativo Unico (tale esemplare identifica appunto la copia rilasciata al fine di ottenere la restituzione all'esportazione). Si ricorda infine che l'Agenzia delle Dogane, con Circolare n. 49/D del 16 settembre 2004, ha modificato le disposizioni amministrative previgenti concernenti le restituzioni in oggetto, allineandosi a quell'indirizzo giurisrudenziale (vedasi in particolare Commissione Tributaria Provinciale di Milano, Sez. 31, sent. n. 130/31/03 del 5 novembre 2003), il quale aveva stabilito che l’onere di allegare la prova dell’espletamento delle formalità doganali di immissione in consumo nel paese terzo di destinazione dei prodotti esportati con richiesta di restituzione ex legge 5 luglio 1964, n. 639, non può essere imposta a carico degli operatori, in quanto non prevista dalla legge.

Le istanze avanzate dalle aziende esportatrici di conseguenza, non devono più essere corredate dalla prova dell'avvenuto espletamento delle formalità doganali di immissione in consumo nei Paesi terzi di destinazione per beneficiare delle restituzioni in oggetto.