Centralized clearance: Convention among the member States regarding the re-distribution of the national quota of customs duties

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In the Official Journal of the European Union C 92 of 21 April 2009, the Convention among EU Member States concerning the centralized clearing is available. This Convention deals with the allocation of national collection costs retained when traditional own resources are made available to the EU budget. The "centralized clearance" concept, introduced by the new "Modernized" Community Customs Code (art. 106), is the possibility, for economic operators to lodge or make available, upon authorization of customs authorities, a customs declaration at the customs office competent for the place where they are established, included for those goods that are physically presented to other customs offices. Such mechanism allows companies to clear their goods "at distance" (this is an option particularly interesting for multinational companies), dealing with a single customs office for execution of all their formalities (the office competent for the place where their headquarters are located).

(continues ... in Italian)

Un problema che era stato posto dagli Stati membri dell'UE in relazione all’istituto in questione, era quello dell’incameramento dei dazi doganali percepiti in relazione all’operazione in oggetto. Attualmente infatti, i dazi affluiscono per un 75% alle casse dell’UE, mentre il rimanente 25% viene trattenuto a titolo di spese di riscossione nazionali, dallo Stato membro presso cui viene eseguita l’operazione di immissione in libera pratica delle merci. La loro materiale riscossione però è di competenza dell'ufficio doganale presso cui vanno eseguite le formalità di importazione (nell'UE non vengono applicati dazi anche all'esportazione).

Nel caso quindi dello sdoganamento centralizzato, essendovi delle spese amministrative sostenute da due uffici doganali, e cioè  tra quello che riceve la dichiarazione doganale e quello competente per l’esecuzione dei controlli sulle merci, occorre ridistribuire il gettito di tale tributo tra entrambi. Il problema ovviamente, si accentua quanto gli uffici in questione sono collocati in 2 Stati membri diversi. Ed è proprio a tale ipotesi che si riferisce la Convenzione in oggetto, la quale introduce un meccanismo di ripartizione della quota di dazio non corrisposta al bilancio comunitario tra i due Paesi interessati nello sdoganamento centralizzato.
In base ad essa, l'ufficio presso cui è presentata la dichiarazione in dogana dovrà destinare dorà corrispondere il 50 % della suddetta quota di dazio a favore dell'ufficio in cui sono presentate le merci.

La Convenzione definisce per l'appunto le procedure relative alla ridistribuzione della sudetta quota in caso di sdoganamento centralizzato, procedure che rimangono valide anche nell'ipotesi in cui il concetto di sdoganamento centralizzato è integrato da altre semplificazioni doganali previste dal codice doganale aggiornato o nell'ipotesi dell'autorizzazione unica - in particolare per l'immissione in libera pratica - quale definita dall'articolo 1, par. 13, del Regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, come modificato dal Reg. (CE) 1192/2008.

Eventuali controversie riguardo all'interpretazione o al funzionamento della Convenzione saranno, per quanto possibile, risolte in via negoziale, salva la possibilità di designare, di comune accordo, un conciliatore nel caso non si giunga ad una soluzione entro il termine di tre mesi.

Perchè diventi pienamente operativa, la Convenzione in oggetto necessiterà di essere ratificata da parte di ciascuno Stato membro dell'Unione europea secondo le proprie procedure nazionali.

La Convenzione entrerà in vigore novanta giorni dopo che l'ultimo Stato membro firmatario avrà dichiarato di aver espletato tutte le procedure interne necessarie per la sua adozione. In via transitoria, ogni Stato membro che abbia ottemperato alle suddette procedure potrà tuttavia dichiarare che applicherà la Convenzione in questione nei suoi rapporti con gli Stati membri che hanno formulato la stessa dichiarazione.