The Washington Convention on the International trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, better known as "CITES", is entered into force in 1975 (currently 175 Countries are Parties) with the aim of safeguarding from the danger of extinction a list of 25.000 vegetable species and 5.000 animal species. Moreover, the Convention establishes a rigid regulation system of monitoring of the trade of animals, both living and dead, as well of their parties or derivatives, in order to prevent extreme commercial deployment and the desrtuction both of the species and their natural habitat. Such objective is realized through a complex system of import/export licences, authorizations and certifications falling within the competence of national authorities (in the majority of cases these are the local Ministries for the Environment or Agriculture).
(continues ... in Italian)
In Italia, le Autorità amministrative che si occupano dell'emissione delle licenze e certificati per il settore CITES, sono:
Le funzioni più importanti spettano propro a quest'ultimo Dicastero, occupandosi lo stesso della gestione amministrativa della Convenzione ai fini del rilascio delle necessarie certificazioni, nonchè del controllo tecnico-specialistico per il rispetto della stessa. A tali funzioni in particolare, esso provvede tramite il Servizio CITES del Corpo Forestale dello Stato, il quale è strutturato in un Centro di Coordinamento (presso l'Ispettorato Generale in Roma) e in 40 Uffici periferici, a loro volta distinti in 24 Uffici territoriali denominati Servizi Certificazione Cites (S.C.C.), che si occupano del materiale rilascio dei certificati, dell'accertamento delle infrazioni e del controllo territoriale, e 16 Nuclei Operativi Cites (N.O.C.), collocati presso le Dogane, aventi funzioni di verifica merceologica, controllo documentale e monitoraggio della movimentazione commerciale, oltre che di accertamento degli illeciti.
La normativa CITES contenuta nella suddetta Convenzione è stata recepita dall'UE a decorrere dal 1° gennaio 1984, attraverso il Regolamento (CEE) n. 3626/82, successivamente sostituito dal Regolamento (CE) N. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, più volte modificato ed integrato da altri Regolamenti. Il Reg. (CE) N. 338/97 in particolare, prevede (art. 4, par. 6), che in consultazione con i paesi di origine interessati e in conformità con la procedura prevista dal successivo articolo 18 (che ricalca la cd. procedura di comitologia di cui alla Decisione 1999/468/CEE), tenendo conto di ogni parere del gruppo di consulenza scientifica, la Commissione europea può stabilire ulteriori restrizioni, sia generali (cioè riferite a tutti i Paesi terzi), che speciali (riguardanti cioè alcuni specifici paesi di origine), all'introduzione nella Comunità di alcune specie di fauna e di flora selvatiche, alle condizioni previste alle lettere da a) a d) dello stesso paragrafo.
Proprio in base a tale disposizione, sulla scorta del parere del gruppo di consulenza scientifica, la Commissione ha adottato il Regolamento (CE) N. 359/2009 del 30 aprile 2009, con il quale viene disposta la sospensione dell’introduzione nella Comunità delle seguenti specie:
Non vi è più motivo invece di sospendere, e deve pertanto ritenersi consentita, l’introduzione nella Comunità delle seguenti specie:
Il nuovo Regolamento (CE) n. 359/2009, il quale entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, sostituisce pertanto il Regolamento (CE) n. 811/2008, che è di conseguenza abrogato.
Ulteriori informazioni sulla normativa CITES sono disponibili qui
Desiderio Consultants Ltd., 46, Rhapta Road, Westlands
KENY