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Dal MiSE le nuove coordinate per la richiesta di documenti di vigilanza e licenze di importazione

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Con il comunicato Prot. 20100001459 del 12 gennaio 2010, il Ministero per lo Sviluppo Economico (MiSE), Dipartimento per l’Impresa e l’Internazionalizzazione – Direzione Generale per la politica commerciale internazionale, indica i corretti riferimenti dell’ufficio al quale vanno indirizzate le domande di rilascio dei documenti di vigilanza e delle licenze di importazione.

Per quanto riguarda i documenti di vigilanza, si ricorda che la Commissione europea, qualora riscontri (a seguito di un'apposita indagine) che l’andamento delle importazioni di determinati prodotti originari di paesi terzi rischiano di arrecare un pregiudizio ai produttori comunitari, e ove gli interessi della Comunità lo esigano, può assoggettarli a particolari misure restrittive del commercio, fra cui quella della vigilanza comunitaria preventiva.

In tal caso la Commissione adotta dei Regolamenti ad hoc con i quali subordina l’immissione in libera pratica dei prodotti in questione alla presentazione di un apposito documento, detto ”di vigilanza”, che va rilasciato su richiesta dell’importatore dalle autorità appositamente designate di ciascuno Stato membro (indipendentemente dal luogo in cui egli è stabiliito, all'interno della Comunità). Per l’Italia tale autorità è il Ministero per lo Sviluppo Economico (Dipartimento per l’Impresa e l’Internazionalizzazione).

Il documento di vigilanza, redatto su un modello conforme a quello riportato nell’Allegato I del Reg. (CE) n. 260/2009 e valido in tutta la Comunità, deve essere emesso dalle autorità competenti degli Stati membri entro un termine massimo di 5 giorni lavorativi dalla data di ricezione della richiesta (per ulteriori dettagli vedasi il nostro articolo).
 

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