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Origine non preferenziale e criterio della "trasformazione o lavorazione sostanziale"

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Con sentenza del 10 dicembre 2009, “Bundesfinanzdirektion West/Heko Industrieerzeugnisse GmbH”, (Causa C-260/08), la Corte di Giustizia UE fornisce ulteriori chiarimenti riguardo al criterio di cui all’art. 24 del Regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913 (Codice Doganale Comunitario), per quanto riguarda la determinazione dell’origine delle merci ottenute attraverso processi di lavorazione effettuati in due o più paesi diversi. In base a tale disposizione, “Una merce alla cui produzione hanno contribuito due o più paesi è originaria del paese in cui è avvenuta l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale, economicamente giustificata ed effettuata in un'impresa attrezzata a tale scopo, che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo od abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione”.

La nuova pronuncia della Corte di Giustizia specifica in particolare cosa debba intendersi per trasformazione o lavorazione "sostanziale”, stabilendo che è tale non solo quella lavorazione o trasformazione che rende le merci classificabili in una voce della nomenclatura combinata diversa da quella sotto cui erano inizialmente classificabili prima di essere assoggettate a tali operazioni (criterio del cd. “salto tariffario”), ma anche quelle operazioni di lavorazione o trasformazione che - pur non comportando alcun cambiamento di classificazione tariffaria - determinano la nascita di una merce con composizione e proprietà specifiche del tutto nuove, in quanto assenti prima di tali operazioni.

Nel caso di specie, un’azienda tedesca (HEKO Industrieerzeugnisse GmbH) aveva inviato dalla Cina in Corea del Nord dei trefoli d’acciaio che tramite un processo di cordatura (intreccio dei trefoli attorno ad un'anima centrale), venivano trasformati in cavi d’acciaio. L'amministrazione doganale tedesca, ora smentita dalla Corte di Giustizia, aveva negato l'acquisizione dell'origine nordcoreana ai cavi d'acciaio sulla base del rilevo che in mancanza di cambiamento della classificazione tariffaria, la cordatura dei trefoli per la loro fabbricazione non costituiva una lavorazione o una trasformazione sostanziale ai sensi dell’art. 24 del codice doganale comunitario. Entrambi i prodotti infatti (sia i trefoli realizzati in Cina che i cavi d'acciaio risultanti dalle operazioni di loro cordatura eseguite in Corea del Nord) erano classificabili alla medesima voce NC 7312 («trefoli, cavi, trecce, brache ed articoli simili di ferro o di acciaio, non isolati per l’elettricità»).

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