Thursday, April 18, 2024
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Made in: the never ending story

On Wednesday 17 March, the Commission for Manufacturing Activities of the Italian Chamber of Deputies has approved the Bill C. 2624/B Reguzzoni-Versace-Calearo et al. establishing"Provisions concerning the marketing of textile products, lether and footwear“.

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Permangono tuttavia dei dubbi riguardo la conformità alla normativa comunitaria in particolare del comma 4 dell’art. 1 della futura legge, il quale stabilisce che l’impiego dell’indicazione «Made in Italy» è permesso esclusivamente per prodotti finiti per i quali le fasi di lavorazione, come definite ai commi 5 (per il settore tessile), 6 (pelletteria), 7 (prodotti calzaturieri), 8 (prodotti conciari) e 9 (divani), hanno avuto luogo “prevalentemente” nel territorio nazionale e, in particolare, se almeno due delle fasi di lavorazione per ciascun settore sono state eseguite nel territorio medesimo e se per le rimanenti fasi è verificabile la tracciabilità.

Si osserva in proposito che sia il codice doganale comunitario (Reg. CEE n. 2913/1992, in particolare l’art. 24), che le sue disposizioni di applicazione (Reg. n. 2454/93, in particolare Allegati 10 e 11), già dettano delle regole precise per l’identificazione dell’origine non preferenziale delle merci (non legata cioè all’ottenimento di determinati benefici tariffari), nel caso in cui alla loro produzione abbiano contribuito Paesi diversi. L’art. 24 del Codice Doganale Comunitario menziona in proposito il criterio dell’ “ultima trasformazione o lavorazione sostanziale” , quale fattore-base per l’individuazione della corretta origine (non preferenziale) della merce. La Commissione europea ha inoltre pubblicato sul sito della DG TAXUD, per ogni tipo di merce, una serie di indicazioni rivolte agli Stati membri circa le tipologie di operazioni che consentono di considerare “sostanziale” una certa trasformazione/lavorazione ai fini dell’acquisizione dell’origine.

Tutte le regole sopra descritte, nel loro complesso, sono frutto di specifici impegni assunti dall’UE in ambito di Organizzazione Mondiale del Commercio, e costituiscono in tutta l’UE il fondamento per la determinazione della cd. “origine commerciale” delle merci, ossia del "Made in".

L’Italia decide invece di fare ancora una volta tutto a modo suo, e di determinare l’origine commerciale, limitatamente ad alcune categorie di prodotti (tessili, pelletteria, calzature, prodotti conciari e divani), sulla base del criterio dell’ “almeno due delle fasi di lavorazione” eseguite in Italia. E per gli altri prodotti? Quando potrà dirsi legittima l'applicazione del marchio "made in Italy"? A parte questa inutile proliferazione di normative più o meno creative sul “made in” (vedasi le recenti modifiche all’art. 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, introdotte dall’art. 16 del d.l. 25 settembre 2009, n. 135, convertito in legge n. 166 del 20 novembre 2009), che complica solo la vita alle aziende italiane, si evidenzia come esista oramai da tempo una giurisprudenza consolidata della Corte di Giustizia UE che ritiene incompatibile con il mercato unico, sulla base dell’art. 28 del Trattato, ogni presunzione di qualità legata alla localizzazione nel territorio nazionale di tutto o di parte del processo produttivo. Tale criterio infatti, di per sè stesso limita o svantaggia analoghi processi produttivi le cui fasi si svolgono (in tutto o in parte) in altri Stati membri (vedasi in particolare la sentenza 12 ottobre 1978, “Eggers Sohn et Co.”, causa 13/78).

Se allora si vuole caricare il marchio “Made in Italy” – come fa il provvedimento in esame – di una precisa valenza qualitativa riferita ai prodotti sui quali esso è apposto, legata non tanto all’eccellenza del relativo processo di lavorazione, quanto piuttosto al luogo geografico in cui sono localizzate le singole fasi dello stesso, la norma è evidentemente contraria al diritto comunitario.

Di questo, fra l’altro, sembra essere consapevole lo stesso legislatore, che ha posticipato al 1° ottobre 2010 la data di entrata in vigore del provvedimento: quasi come se volesse mettersi al riparo dal rischio di bocciatura della Commissione europea, in modo che il nostro Governo abbia tutto il tempo di “congelare” il provvedimento, come è stato fatto l’autunno scorso con il comma 4 dell'articolo 17 della "legge sviluppo" (l. 23 luglio 2009, n. 99), così da scongiurare eventuali procedimenti di infrazione in danno del nostro Paese.

Leggi un ulteriore commento su "Vivere in armonia" (Ed. Sanpaolo)

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