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"Sportello Unico doganale", meglio tardi che mai

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Con DPCM 4 novembre 2010, n. 242 (pubblicato in G.U. n. 10 del 4.1.2011) è stata data finalmente attuazione alla disposizione contenuta all'articolo 4, comma 57 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, relativa all’istituzione di quello che il legislatore italiano chiama sportello unico doganale, ma che in realtà rappresenta un istituto diverso, denominato "interfaccia unica" o "single window" (per ulteriori approfondimenti si rimanda al nostro articolo). Il single window è un meccanismo che ha per fine la semplificazione delle operazioni di importazione e di esportazione, il quale offre agli operatori la possibilità di presentare, mediante modalità prevalentemente telematiche ad un unico punto di ingresso, tutte le richieste relative all’ottenimento di documentazione necessaria per l’effettuazione di operazioni di import/export per le quali sono competenti una o più amministrazioni (es. certificazioni, autorizzazioni, licenze import ed export, nulla-osta, ecc.).

L'articolo 4 della medesima legge affidava ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con i Ministri interessati e con la Conferenza permanente Stato-regioni-province autonome, il compito di definire i termini di conclusione dei vari sub-procedimenti amministrativi funzionali all'assolvimento delle operazioni doganali in oggetto.

Per una serie di ritardi difficilmente spiegabili, il processo di adozione di tale provvedimento ha percorso un iter della durata di circa 7 anni. Il DPCM n. 242/2010 prevede ora l’attivazione del single window entro 180 giorni dalla sua entrata in vigore.

Il decreto, in particolare, stabilisce i dettagli relativi ai procedimenti istruttori prodromici alla conclusione delle operazioni doganali, definendone i relativi termini. La Tabella A contiene la lista dei vari documenti necessari al fine del compimento delle operazioni di importazione ed esportazione, definendo i termini massimi di conclusione delle relative procedure di rilascio, mentre la Tabella B individua i termini massimi di conclusione di quei procedimenti che si svolgono contestualmente alla presentazione della merce, ai fini dell'espletamento delle relative formalità doganali, con l’indicazione delle amministrazioni rispettivamente competenti.

Il nuovo decreto attribuisce un ruolo centrale di coordinamento all’Agenzia delle Dogane del meccanismo in questione. In analogia con quanto previsto dal Codice Doganale Comunitariio Aggiornato (CDCA), a proposito dell'istituto dello sportello unico doganale, che il legislatore italiano sembra confondere con il single window [art. 26 CDCA: “Qualora, relativamente alle stesse merci, debbano essere effettuati controlli diversi dai controlli doganali da autorità competenti che non siano le autorità doganali, le autorità doganali si impegnano, in stretta collaborazione con le altre autorità, di (rectius, “a”) far effettuare tali controlli, ogniqualvolta sia possibile, contemporaneamente e nello stesso luogo in cui si effettuano i controlli doganali (sportello unico); a tal fine, le autorità doganali svolgono il ruolo di coordinamento”], il coordinamento del Single Window viene attribuito in Italia alle dogane.

Gli uffici doganali dovranno provvedere al controllo e all'eventuale scarico delle varie certificazioni, autorizzazioni,  licenze  e nulla-osta richieste degli operatori ed elencati in dettaglio nella Tabella A, i quali dovranno essere rilasciati dalle amministrazioni competenti entro i termini specificati nella Tabella stessa.

In particolare, all'atto della presentazione della dichiarazione doganale, l'ufficio doganale dove la stessa è presentata provvederà ad inviare in via telematica  alle  amministrazioni competenti i dati raccolti necessari all'avvio dei  procedimenti  di propria competenza, comunicandone gli esiti per via telematica all'ufficio doganale che provvede a definire il procedimento doganale. Ciò presuppone la creazione di un sistema di interoperabilità che consenta il dialogo per via telematica tra tutte le amministrazioni coinvolte nel meccanismo in esame, il quale secondo il decreto dovrà essere completato entro tre anni dall'attivazione dello sportello unico doganale. Un’apposita procedura “manuale” di riserva verrà tuttavia messa a punto in caso di indisponibilità dei sistemi informatici delle amministrazioni coinvolte dal progetto.

Una norma transitoria contenuta nel decreto prevede che gli operatori attivino i procedimenti di cui alle Tabelle A e B direttamente presso le amministrazioni competenti, le quali a loro volta provvederanno alla loro conclusione nei tempi indicati nelle medesime Tabelle. Ciò fino a quando non avverrà l'integrazione dei procedimenti in questione nel sistema di cooperazione definito dal DCPM in oggetto.

Infine, una disposizione assai importante è quella che attribuisce ai direttori regionali dell'Agenzia delle Dogane il compito di definire apposite conferenze di servizi in sede locale (da avviare entro trenta  giorni dall'entrata in vigore del decreto in oggetto), per procedere all'armonizzazione degli orari di apertura degli uffici delle amministrazioni partecipanti allo sportello unico doganale, tenuto conto delle specifiche esigenze dei  traffici, degli obblighi derivanti dai contratti collettivi vigenti e di altre necessità operative. 

Ciascuna amministrazione interessata dovrà inoltre individuare, nel proprio organigramma, un referente operativo per lo sportello unico doganale (leggasi "Interfaccia unica" o "Single Window"). Per il primo triennio di  funzionamento di questo strumento di semplificazione è previsto il monitoraggio dell'attività dello sportello, di modo che, qualora dovessero emergere delle particolari criticità che ne impediscono il corretto funzionamento, potranno essere adottate le misure tecniche necessarie a rimuoverle.

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