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Dazio provvisorio antidumping sulle importazioni di piastrelle cinesi

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Con il Regolamento (UE) N. 258/2011 della Commissione europea del 16 marzo 2011 è stato istituito un dazio provvisorio antidumping sulle importazioni nell'UE di piastrelle e lastre da pavimentazione o da rivestimento, smaltate e non smaltate, di ceramica; cubi, tessere ed articoli simili di ceramica non smaltati, anche su supporto, originari della Repubblica popolare cinese, che rientrano attualmente nei codici NC 6907 10 00, 6907 90 20, 6907 90 80, 6908 10 00, 6908 90 11, 6908 90 20, 6908 90 31, 6908 90 51, 6908 90 91, 6908 90 93 e 6908 90 99.

L’aliquota del dazio antidumping è del 73%, salvo che per alcune imprese esportatrici espressamente elencate all’art. 1, alle quali si applicano delle aliquote più basse. In tal caso, per beneficiare dell’aliquota ridotta, occorrerà presentare alle autorità doganali degli Stati membri dell'UE una fattura commerciale valida, conforme ai requisiti indicati nell'allegato II del Regolamento, altrimenti scatterà automaticamente l’applicazione dell'aliquota massima.

I requisiti della fattura sono i seguenti:

  1. va emessa a firma di un responsabile dell’impresa esportatrice cinese il cui nome e funzione coperta in azienda devono risultare espressamente dalla fattura. Ovviamente la fattura deve essere datata;
  2. in calce deve figurare la seguente dichiarazione: 

“Il sottoscritto certifica che il quantitativo (…indicare il volume) di piastrelle di ceramica venduto all'esportazione nell'Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da ….(nome della società e sede sociale), ….(codice addizionale TARIC), nella Repubblica Popolare Cinese. Il sottoscritto dichiara inoltre che le informazioni contenute nella presente fattura sono complete ed esatte”.

Il dazio antidumping si applica con riferimento alle merci dichiarate (per l’immissione in libera pratica) presso una dogana di uno Stato membro dell'UE a partire dal 18 marzo 2011, data di entrata in vigore del Regolamento. A nulla rileva invece il fatto che le merci siano state spedite prima di tale data.

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* Aggiornamento: vedasi il testo della rettifica al Regolamento in oggetto pubblicata nella GUUE del 31 maggio 2011.
 

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