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AEO: aggiornato il questionario di autovalutazione e le note esplicative per tenere conto delle possibilità di mutuo riconoscimento

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La DG TAXUD (Tassazione ed Unione Doganale) della Commissione europea, ha adottato una nuova versione sia del questionario di autovalutazione per l'ottenimento della certificazione AEO che delle relative note esplicative, per integrarle con una serie di informazioni aggiuntive riguardanti i casi di mutuo riconoscimento dei certificati emessi da altri paesi.

In particolare, una nuova sezione all’interno delle note esplicative (1.1.12) si occupa dello scambio di alcune informazioni e dati relativi agli AEO tra i servizi doganali dei paesi sottoscrittori di uno specifico accordo di mutuo riconoscimento (per gli accordi attualmente in vigore vedasi il nostro articolo). Per poter consentire tale scambio di informazioni e dati, è infatti necessario che gli operatori economici diano il proprio consenso a che i propri dati siano scambiati con i servizi doganali del paese terzo in questione. Tale consenso si aggiungerà dunque a quello attualmente richiesto per la pubblicazione delle informazioni sulla banca dati internet degli AEO della Commissione. In caso di negazione del consenso allo scambio dei dati, l’operatore non potrà  usufruire di nessuno dei benefici inclusi nell’accordo di mutuo riconoscimento. Analoga perdita dei benefici associati al mutuo riconoscimento avverrà nel caso in cui l’operatore presenta una richiesta scritta di revoca del consenso precedentemente accordato all’autorità doganale.

Intanto si informa che dal prossimo 24 maggio 2011 saranno fruibili i benefici derivanti dal mutuo riconoscimento tra le certificazioni AEO degli operatori dell’UE e quelli giapponesi. Per i primi ciò significa che il loro stato AEO verrà tenuto in considerazione nell’ambito dell’analisi dei rischi eseguita dalle dogane giapponesi ai fini di un abbattimento dei profili di rischio connessi alle operazioni commerciali di cui essi sono parte. Per poter beneficiare di tale agevolazione, dovranno comunicare ai loro partner commerciali in Giappone uno specifico codice di 12 caratteri (“codice di mutuo riconoscimento”) emesso dalle dogane giapponesi, il quale consentirà a queste ultime di identificare gli AEO europei che hanno prestato un espresso consenso ad essere inclusi nello schema di mutuo riconoscimento. Tale codice andrà inserito dagli operatori giapponesi nelle dichiarazioni doganali presentate alle loro autorità doganali. La Commissione europea provvederà a sua volta a comunicarli agli operatori UE mediante uno specifico avviso.

Lo stesso schema si applica anche agli operatori giapponesi, ai quali verrà assegnato un codice, stavolta di 14 caratteri, che dovrà essere riportato dai nostri operatori all’interno della dichiarazione doganale (DAU), nella casella 44, evidenziando il codice TARIC "Y031" per indicare che la spedizione parte od è destinata ad un altro soggetto in possesso di certificato AEO rilasciato da un Paese che ha concluso un accordo di mutuo riconoscimento con l’UE.

All’ingresso nell’UE, sia il codice TARIC "Y031" che il codice di mutuo riconoscimento di 14 caratteri degli AEO giapponesi andranno riportati nella dichiarazione sommaria di entrata, od alternativamente nella dichiarazione doganale (se questa sostituisce la dichiarazione sommaria di entrata). All’esportazione invece, entrambi i codici andranno riportati nella dichiarazione doganale od alternativamente (se cioè non è necessaria la dichiarazione doganale), nella dichiarazione sommaria di uscita. Per ulteriori dettagli si rinvia al comunicato della TAXUD.

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