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Accordo di libero scambio UE-Corea: definite le modalità di attivazione della clausola di salvaguardia

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Con il Reg. (UE) n. 511/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 maggio 2011 sono state definite le modalità di applicazione della clausola bilaterale di salvaguardia prevista dall’accordo di libero scambio tra l’UE e la Repubblica di Corea (vedasi il nostro articolo). In base al nuovo Regolamento, le misure in questione possono essere attivate solo se un dato prodotto viene importato nell’Unione in quantitativi così accresciuti e in condizioni tali da arrecare, o minacciare di arrecare un grave pregiudizio ai produttori dell’Unione di prodotti simili o direttamente concorrenti. Per “grave pregiudizio” deve intendersi un deterioramento generale rilevante della situazione dei produttori dell’Unione, mentre la “minaccia di grave pregiudizio” si ritiene sussistente quando v’è l’imminenza evidente di un grave pregiudizio, accertata sulla base di fatti verificabili e non di semplici asserzioni, congetture o remote possibilità.

L’applicazione di qualsiasi misura di salvaguardia è preceduta da un’inchiesta, ferma restando per la Commissione la facoltà di adottare in circostanze critiche misure provvisorie, ai sensi dell’articolo 3.3 dell’accordo (misure di vigilanza preventiva).

Gli Stati membri provvederanno a segnalare a tale istituzione qualsiasi informazione relativa all’andamento delle importazioni dei prodotti in questione che possa rendere necessaria l’apertura delle misure di salvaguardia, che comunque dovranno essere tenute in piedi soltanto nei limiti e per il tempo necessari a prevenire il grave pregiudizio e per consentire l’adeguamento da parte dell’industria dell’Unione ai volumi di prodotti immessi sul mercato europeo (e comunque per non oltre 2 anni, salvo proroghe).

Alla Commissione viene infine assegnato il compito di monitorare, a decorrere dalla data di applicazione dell’accordo di libero scambio, le statistiche che mostrano l’evoluzione delle importazioni e delle esportazioni dalla Corea, soprattutto nei settori sensibili, e di  predisporre una relazione annuale sull’attuazione dell’accordo e sull’applicazione delle misure di salvaguardia.

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