Sabato, Dicembre 14, 2024
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Domanda: Siamo titolari di un’autorizzazione unica alle procedure semplificate (SASP) concessaci dalle dogane del Regno Unito. Nei mesi scorsi abbiamo progressivamente richiesto, ed ottenuto, l’estensione di tale autorizzazione anche ad altri Stati membri per poter usufruire delle procedure semplificate anche in questi Paesi, ed ora stavamo valutando l’opportunità di farlo anche in Italia. E’ possibile?


Risposta: L’istituto dell’autorizzazione unica è stato introdotto dal Reg. (CE) n. 1192/2008, il quale ha modificato le DAC (Reg. CEE n. 2454/93) introducendone una definizione all’art. 1, punto 13. L’atto in questione viene qualificato come un’autorizzazione che  interessa le amministrazioni doganali di più Stati membri e che consente di fruire contemporaneamente di uno o più dei seguenti regimi e procedure:

  • dichiarazione semplificata 
  • procedura di domiciliazione
  • regimi doganali “speciali” (transito interno ed esterno, custodia temporanea, deposito doganale, zona franca, ammissione temporanea e uso finale, perfezionamento attivo e passivo)
  • destinazione particolare.

Perché un’autorizzazione SASP possa essere estesa da uno Stato membro all’altro è necessario che gli stessi abbiano adottato uno specifico accordo amministrativo, il cui testo è disponibile qui, con il quale in sostanza concordano le modalità di svolgimento dei controlli, di scambio di informazioni e di ripartizione degli introiti derivanti dall’incameramento delle risorse proprie a copertura delle spese amministrative sostenute, in caso di immissione in libera pratica (es. dazi) . Allo stato attuale, gli Stati membri che hanno adottato tali accordi amministrativi sono i seguenti:

  • Olanda
  • Lussemburgo
  • Francia
  • Regno Unito 
  • Austria 
  • Slovenia 
  • Irlanda
  • Germania
  • Polonia 
  • Slovacchia 

Non avendo l’Italia ancora recepito l’accordo in questione, allo stato attuale non è possibile ottenere in questo Paese l’estensione di una autorizzazione SASP ottenuta in altri Stati membri. 

Va tuttavia detto che una volta che tutti gli Stati membri dell’UE avranno ratificato la Convenzione sullo Sdoganamento Centralizzato, i suddetti accordi amministrativi non saranno più necessari, applicandosi tale Convenzione anche alle autorizzazioni uniche di cui all’art. 1, punto 13 delle DAC.

 

 

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