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OCM e modifiche ai dazi all'importazione nel settore dei cereali

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Il Regolamento (CE) N. 1347/2008 della Commissione, recante fissazione dei dazi all’importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2009, era stato adottato appena lo scorso 23 dicembre 2008. A distanza di meno di due settimane, esso viene fatto oggetto di una modifica - attuata tramite il Regolamento (CE) n. 3/2009 della Commissione del 5 gennaio 2009 - che va ad incidere sulle aliquote daziarie applicabili all'importazione dei suddetti prodotti. Gli allegati I e II del Reg. (CE) n. 1347/2008 sono di conseguenza sostituiti a decorrere dal 6 gennaio 2009 dagli allegati I e II del nuovo Reg. (CE) n. 3/2009.

Motivo di tale emendamento è l’avvenuto riscontro, ad opera della Commissione europea, di uno scarto di 5 EUR/t tra la media dei dazi all'importazione calcolata e il dazio fissato.

Ai sensi del Regolamento 1347/2008 infatti, il quale a sua volta richiama l’art. 136, par. 1, del Reg. (CE) n. 1234/2007 (cd. regolamento unico OCM), il dazio all’importazione per i prodotti dei seguenti codici:

  • 1001 10 00 - Frumento (grano) duro di alta, media o bassa qualità
  • 1001 90 91 - Frumento (grano) tenero da seme
  • (ex) 1001 90 99 - Frumento (grano) tenero di alta qualità diverso da quello da seme
  • 1002 00 00 - Segala
  • 1005 10 90 - Granturco da seme (diverso dal granturco ibrido)  
  • 1005 90 00 - Granturco, diverso dal granturco da seme 
  • 1007 00 90 - Sorgo da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina

è pari al prezzo d’intervento applicabile all’atto della loro importazione, maggiorato del 55% una volta che è stato dedotto il prezzo CIF all’importazione applicabile alla spedizione in causa. Tale dazio, così calcolato, non può essere tuttavia superiore all’aliquota dei dazi della tariffa doganale comune.

Si ricorda che quello cerealicolo è uno dei settori rientranti nelle cd. "Organizzazioni Comuni di mercato" (OCM). Queste ultime sono, nel loro complesso, l’insieme delle disposizioni stabilite a livello comunitario che disciplinano la produzione e gli scambi della maggior parte dei beni agricoli prodotti negli Stati membri dell'Unione europea e rappresentanti circa il 90% della produzione agricola finale comunitaria. Tali disposizioni sono raccolte per la maggior parte nel Reg. 1234/2007, entrato in vigore il 23 novembre 2007, che istituisce un quadro giuridico orizzontale per la disciplina degli interventi di mercato, valido per quasi tutti i comparti, fatta eccezione per quelli dell'ortofrutta e del vino - e da Regolamenti settoriali, quali ad esempio quello che regola l'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (Regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003). Le disposizioni OCM consistono, a seconda dei casi, in un sistema di prezzi garantiti per i prodotti agricoli in tutti i mercati europei, nella concessione di aiuti o di restituzioni all’esportazione ai produttori od agli operatori del settore, nell’istituzione di particolari meccanismi di controllo della produzione od in misure specifiche volte a disciplinare gli scambi dei prodotti in questione con i Paesi terzi.

L’istituzione delle OCM, ai sensi dell’articolo 34 del Trattato che istituisce l’Unione Europea, spetta al Consiglio, il quale vi procede deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo. L’adozione delle disposizioni di applicazione volte ad attuare le misure in cui le OCM si sostanziano è invece opera della Commissione europea (mediante appositi Regolamenti), assistita da un comitato di gestione composto da rappresentanti degli Stati membri (presieduto da un rappresentante della Commissione), con possibilità di intervento del Consiglio nel caso di disaccordo tra Commissione e comitato di gestione.

Le OCM sono state istituite in sostituzione delle organizzazioni nazionali per realizzare gli obiettivi della PAC e creare una libera circolazione delle merci in un settore nel quale era forte l'intervento dei singoli Stati nell'orientamento delle produzioni, sulla commercializzazione dei prodotti, sulla determinazione dei prezzi. I prodotti agricoli disciplinati dalle OCM, oltre ai cereali, sono i seguenti: carni suine, uova e pollame, ortofrutticoli (compresi quelli trasformati), banane, vino, prodotti lattiero-caseari, carni bovine, riso, grassi (compresi l'olio d’oliva ed i semi oleosi), zucchero, floricoltura, foraggi essiccati e tabacco.

Non sono invece al momento oggetto di specifica organizzazione di mercato il lino e la canapa, il luppolo, le sementi, le carni ovine e caprine ed altri prodotti agricoli non menzionati nel sopracitato elenco.

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