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Nuovo regime generale sui prodotti soggetti ad accisa

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Nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L9 del 14/1/2009 è stata pubblicata la Direttiva 2008/118/CE del Consiglio del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale sui prodotti soggetti ad accisa, la quale abroga la Direttiva 92/12/CEE del Consiglio del 25 febbraio 1992.

I beni interessati dal nuovo provvedimento sono in particolare:

  1. prodotti energetici ed elettricità di cui alla direttiva 2003/96/CE;
  2. alcole e bevande alcoliche di cui alle direttive 92/83/CEE e 92/84/CEE;
  3. tabacchi lavorati di cui alle direttive 95/59/CE, 92/79/CEE e 92/80/CEE.

La Direttiva in oggetto nasce da una proposta della Commissione presentata il 2 aprile 2004 ed adottata dal Consiglio dei Ministri lo scorso 16 dicembre 2008, nella quale si sosteneva l’esigenza di effettuare una rifusione all’interno di un unico atto normativo di tutta la normativa comunitaria in materia di accise stratificatasi nel corso di circa un quindicennio, e cioè dal periodo immediatamente precedente alla creazione del mercato unico (avvenuta il 1 gennaio 1993) fino ad oggi.

Si ricorda che l'accisa è un'imposta gravante sul consumo di determinati prodotti. A differenza dell’IVA, che è espressa in misura percentuale (ad valorem), le accise sono imposte specifiche, ossia sono espresse in virtù di un determinato ammontare monetario calcolato su una certa quantità di prodotto (es. €/litro). I beni sottoposti ad accisa sono soggetti a tale imposta all'atto della loro fabbricazione (o se del caso, della loro estrazione), nel territorio della Comunità oppure all’atto della loro importazione nel territorio comunitario. Le accise più comuni sono quelle sulle bevande alcoliche, i tabacchi lavorati ed i prodotti energetici (combustibili da trasporto e da riscaldamento, come petrolio e benzina, elettricità, gas naturale, carbone e coke). Tutti gli Stati membri infatti applicano accise a queste 3 categorie di prodotti, il cui gettito (a differenza dei dazi e dell’IVA) affluisce interamente alle loro casse.

La Direttiva 92/12/CEE, la cui abrogazione avrà efficacia a partire dal 1° aprile 2010, stabilisce che i prodotti soggetti ad accisa che circolano in regime sospensivo fra i territori dei vari Stati membri, devono essere scortati da un documento di accompagnamento emesso dallo speditore. L’art. 21 della Direttiva 2008/118/CE specifica ora – recependo quanto già disposto dalla Decisione n. 1152/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 giugno 2003 - che la circolazione in regime sospensivo deve aver luogo sotto la scorta di un documento amministrativo elettronico, conformemente ad una procedura la quale viene di seguito descritta e che prevede la presentazione, da parte dello speditore alle autorità competenti dello Stato membro di spedizione, di una bozza del suddetto documento elettronico, per il tramite del sistema di informatizzazione dei movimenti e dei controlli intracomunitari dei prodotti soggetti ad accisa EMCS, di cui all'articolo 1 della Decisione 1152/2003/CE. Le autorità competenti dello Stato membro di spedizione devono, successivamente, effettuare una verifica elettronica dei dati figuranti nella bozza di documento amministrativo elettronico, informando immediatamente lo speditore se questi non sono validi.

Il suddetto sistema informatizzato deve inoltre permettere alle autorità competenti di seguire i movimenti dei prodotti sottoposti ad accisa e di monitorare la circolazione di questi ultimi quando circolino in sospensione dall'accisa. Infine esso va utilizzato anche al fine di garantire la riscossione dell'imposta secondo le aliquote fissate dagli Stati membri.

Al fine di permettere il graduale adeguamento al sistema di controllo elettronico per la circolazione dei prodotti in sospensione dall'accisa, gli Stati membri beneficeranno tuttavia di un periodo transitorio durante il quale tale circolazione continuerà ad avvenire secondo le formalità previste dalla Direttiva 92/12/CEE.

La Direttiva 2008/118/CE precisa inoltre esattamente il momento in cui i prodotti assoggettati ad accisa sono immessi in consumo (art. 7) e chi, a seconda dei casi, va considerato debitore di tale tributo (art. 8), con la previsione di un obbligo di solidarietà qualora vi siano più soggetti tenuti al pagamento dello stesso, in relazione ad un singolo debito.

Gli Stati membri possono inoltre prescrivere che i prodotti sottoposti ad accisa siano muniti di contrassegni fiscali o di contrassegni nazionali di riconoscimento utilizzati a fini fiscali nel momento in cui sono immessi in consumo nel loro territorio o, in alcuni casi specifici, quando entrano nel loro territorio.

Infine, per garantire il pagamento dell'accisa in caso di mancato appuramento della circolazione dei prodotti sottoposti ad accisa, le autorità competenti dello Stato membro di spedizione potranno richiedere una garanzia a copertura dei rischi inerenti alla circolazione in sospensione dall'accisa, la quale è prestata dal depositario autorizzato speditore o dallo speditore registrato o (se lo Stato membro di spedizione lo consente), da un altro soggetto che interviene nella circolazione, alle condizioni fissate dagli Stati membri.

Delle particolari forme di esonero dagli obblighi dettati dalla normativa comunitaria in materia di accise sono infine previsti per i piccoli produttori di vino, al fine di alleggerire gli oneri amministrativi a loro carico.

Si attendono ora le misure di attuazione della Direttiva in oggetto, che meglio dettaglieranno le disposizioni in essa contenute.

Per ulteriori dettagli si rimanda al testo della Direttiva 2008/118/CE

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