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Notizie

Dogane elettroniche: dall’Agenzia delle Dogane il quadro delle azioni avviate e lo scenario futuro di attuazione del programma

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Con apposito comunicato pubblicato sul proprio sito web, l’Agenzia delle Dogane anticipa alcune tra le principali novità previste da regolamentazioni comunitarie di imminente approvazione rientranti nel progetto "e-customs" (dogane elettroniche), fra cui in particolare il Regolamento istitutivo dell’EORI (Economic Operator Registration and Identification), di prossima pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea.

Tale sistema, oggetto di una specifica proposta della Commissione europea (doc. TAXUD/1725/2008) che a breve confluirà in un Regolamento della Commissione vero e proprio, determinerà la costituzione a livello Europeo di una banca dati dei soggetti (persone fisiche o giuridiche) che effettuano a livello Comunitario operazioni a carattere transnazionale e che, in quanto tali, devono necessariamente interfacciarsi con le dogane.

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Dazio antidumping sulle importazioni dalla RPC e della Thailandia di sacchi e sacchetti di plastica, modifiche al Reg. (CE) 1425/2006

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Il Regolamento (CE) n. 189/2009 del Consiglio del 9 marzo 2009 apporta nuove modifiche al Regolamento (CE) n. 1425/2006 (già modificato dai Regolamenti (CE) n. 1356/2007 e n. 249/2008), il quale aveva istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di sacchi e sacchetti di plastica originari della Repubblica popolare cinese e della Thailandia contenenti in peso almeno il 20% di polietilene ed aventi uno spessore non superiore a 100 micrometri, classificabili ai seguenti codici NC:

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L’interpello non è impugnabile in sede giurisdizionale

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L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 7/E del 3 marzo 2009, detta alcuni chiarimenti sulla natura delle risposte fornite dall’amministrazione finanziaria alle istanze di interpello presentate dai contribuenti, specificando in particolare che si tratta di atti amministrativi non provvedimentali. Tale tipologia di atto, come noto, assolve funzioni solo strumentali (accessorie o secondarie) rispetto ai provvedimenti amministrativi, dei quali non possiede i caratteri tipici, ovvero:

  • l’autoritarietà (ossia la capacità di apportare una modificazione unilaterale nella sfera giuridica dei destinatari);
  • l’esecutività (l’attitudine a produrre automaticamente ed immediatamente i propri effetti);
  • l’esecutorietà (la capacità di imporre coattivamente l’adempimento degli obblighi in essi contenuti).

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Contratto di trasporto unico a destinazione di paesi terzi - deroghe all’applicazione del sistema AES/ECS

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Con la Nota Prot. 17619/RU del 18 febbraio 2009, l’Agenzia delle Dogane fornisce una risposta alle numerose richieste di chiarimenti presentate da alcuni vettori aerei ed uffici doganali riguardo la corretta applicazione della deroga all’utilizzazione del sistema AES/ECS, di cui all’art. 793, par. 2, lett. b), del Reg. (CEE) 2454/93 (“DAC”), relativa alla procedura di esportazione con contratto di trasporto unico a destinazione di paese terzo. L’applicazione del sistema AES/ECS, avviata a livello europeo a decorrere dal 1° luglio 2007, ha portato all’introduzione di nuove modalità per la dichiarazione delle merci esportate, con l’applicazione di procedure informatizzate e l’apposizione del “visto uscire elettronico” in luogo di quello manuale. Sull’argomento, l’Agenzia delle Dogane ha fornito una serie di chiarimenti con la nota n. 3028 del 21 luglio 2008.

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Depositi IVA ed interpretazione autentica dell'art. 50-bis, d.l. n. 331/1993, i primi chiarimenti dal'Agenzia delle Dogane

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Con Nota Prot. 22321 R.U. del 24.02.2009 l'Agenzia delle Dogane fornisce chiarimenti in merito all'articolo 16, comma 5-bis della legge 28 gennaio 2009, n. 2, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, il quale ha recentemente introdotto una norma di interpretazione autentica dell'istituto del deposito IVA (vedasi il nostro articolo). I chiarimenti in questione si aggiungono a quelli a suo tempo forniti dall'Agenzia con la circolare 16/D del 28 aprile 2006 e la Nota prot. n. 7521 del 28 dicembre 2006. In particolare, il nuovo provvedimento richiama l’attenzione degli operatori sul fatto che secondo il neointrodotto articolo, le prestazioni di servizi elencate alla lettera h), co. 4 dell’art. 50-bis, del d.l. 30 agosto 1993, n.331 (convertito, con modificazioni, in legge 29 ottobre 1993, n. 427), relative a beni consegnati al depositario - comprese le manipolazioni usuali contemplate all’Allegato 72 delle Disposizioni di Applicazione del Codice doganale comunitario o "DAC" (Regolamento CEE n. 2454/93) - vanno considerate, ad ogni effetto, introduzione nel deposito IVA, anche se fisicamente effettuate non direttamente all'interno del deposito, ma negli spazi limitrofi o adiacenti quest'ultimo, come specifica la relazione illustrativa alla nuova legge (vedasi pag 105).

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