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Desiderio Consultants Ltd. è una think tank ed una rete di consulenti internazionali per lo sviluppo indipendenti costituita per promuovere ed influenzare politiche doganali e commerciali nei Paesi Africani, al fine di raggiungere riforme di facilitazione del commercio che favoriscano la crescita degli scambi commerciali a livello internazionale e regionale
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Notizie

Individuati i beni per la cui importazione è necessaria la presentazione di certificato/nulla osta sanitario rilasciato dagli USMAF

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Con il comunicato Prot. 27413/RU del 24 febbraio 2009, l'Agenzia delle Dogane rende noto agli operatori che - conformemente a quanto previsto dal Reg. (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali - l’Area Gestione Tributi (Ufficio per la Tariffa Doganale), in collaborazione con il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, ha determinato i prodotti in relazione ai quali le relative operazioni di importazione sono soggette alla presentazione di un certificato/nulla osta sanitario rilasciato dagli USMAF (Uffici di Sanità Marittima, Aerea e di Frontiera).

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Prodotti siderurgici: confermato il diritto alla richiesta dei rimborsi all’esportazione

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La legge 639 del 5 luglio 1964, recante "Restituzione dei diritti doganali e delle imposizioni indirette interne diverse dall'IGE per taluni prodotti industriali esportati", prima abrogata dal D.L. 112/2008 (conv. in legge n. 133 del 06/08/2008), e poi successivamente ripristinata dal D.L. 22 dicembre 2008 n. 200 (vedasi il nostro articolo), viene definitivamente riattivata, essendo stato il suddetto D.L  n. 200/2008 finalmente convertito in legge (l. 18 febbraio 2009, n. 9). Di conseguenza, permane attualmente il diritto per gli operatori di richiedere le restituzioni all'esportazione per i materiali ferrosi indicati nella l. 639/1964 impiegati nella fabbricazione di taluni prodotti dell'industria meccanica nazionale, a condizione che questi ultimi abbiano acquisito l'origine non preferenziale italiana.

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Varate dall'UE le misure anticrisi per la contrazione del commercio globale

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Per reagire alla stretta della recessione globale dell’economia, l’UE ha formalmente dato avvio al suo piano anticrisi attraverso la concessione di una serie di sovvenzioni all’esportazione di prodotti quali il burro, il formaggio, il latte intero ed il latte scremato in polvere.

Nella Gazzetta Ufficiale dell’UE L 49 del 20 febbraio 2009 sono stati infatti pubblicati 4 Regolamenti recanti la fissazione, rispettivamente:

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"Buy american" e Stimulus bill

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Il Congresso degli Stati Uniti ha recentemente approvato una legge, denominata “American Recovery and Reinvestment Act”, (cd. “Stimulus Bill”), la quale dispone un’ingente manovra fiscale, basata su misure di spesa pubblica e tagli alle tasse, per un totale di circa 787 miliardi di dollari. L’art. 1605 di tale legge prevede un vincolo nell’utilizzo dei fondi stanziati, i quali potranno essere utilizzati esclusivamente nell'ambito di progetti di costruzione, modifica, conservazione o riparazione di edifici pubblici o di altre opere pubbliche nei quali viene utilizzato ferro, acciaio ed altri prodotti manufatti americani. Esistono tuttavia alcune limitate eccezioni a tale regola, come ad esempio nel caso il cui il vincolo di cui sopra produca effetti contrari al pubblico interesse; quando vi è scarsa disponibilità dei beni in questione prodotti negli USA e la loro qualità è bassa, e quando l'utilizzazione di marteriali americani è in grado di provocare un incremento di costi superiore al 25% rispetto all'ipotesi in cui tale progetto venga realizzato con beni omologhi provenienti dall’estero. In ogni caso è necessaria una giustificazione scritta che provi che l’utilizzo di materiali non prodotti negli USA avviene alle condizioni previste dall’articolo in oggetto.

Tale disposizione sta suscitando notevoli preoccupazioni anche negli USA, dove molte aziende temono che i loro partner commerciali applicheranno delle simili misure ritorsive nei loro confronti, per limitare i loro investimenti in Europa ed Asia. Proprio per evitare tale effetto, il suddetto articolo prevede al paragrafo d) una clausola di salvaguardia la quale stabilisce che le disposizioni sul “buy american” saranno applicate coerentemente con gli impegni assunti dagli USA nel quadro del commercio internazionale. Il riferimento è principalmente all'Accordo del WTO sugli appalti pubblici del 1981 (Government Procurement Agreement - GPA), negoziato in ambito WTO e che disciplina le condizioni di accesso al mercato internazionale delle commesse pubbliche. Tale accordo plurilaterale obbliga infatti i paesi firmatari (36 in totale, tra cui gli USA e l'UE) ad aprire il proprio mercato alla concorrenza delle altre parti contraenti. Gli Stati che hanno sottoscritto il GPA non dovrebbero pertanto essere colpiti dal provvedimento americano. Molto però dipenderà dall'applicazione che riceverà nella pratica la nuova legge, essendo il suddetto Accordo stato ratificato solo da 13 (su 50) Stati americani, con la conseguenza che quelli di loro che non lo hanno ancora adottato, in teoria potrebbero assoggettare alle misure restrittive disposte dallo Stimulus Bill anche i Paesi sottoscrittori dell'Accordo.

Per ulteriori dettagli vedasi il seguente articolo

Glutammato di sodio ad uso alimentare: la cessione sconta l’Iva al 20%

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La precisazione viene dall'Agenzia delle Entrate, che dopo essersi consultata con l’Agenzia delle Dogane in merito alla corretta qualificazione merceologica del prodotto, ha emanato la risoluzione n. 39/E del 17 febbraio 2009, emessa in risposta ad un’istanza di interpello da parte di un'azienda che produceva e vendeva il prodotto in questione. I dubbi derivavano dalla natura e composizione del glutammato, additivo alimentare assai comune che si ritrova nella maggior parte dei prodotti che consumiamo quotidianamente (es. formaggi, dadi da cucina, surgelati, salumi o prodotti in scatola).

Il richiedente, nell’istanza di interpello, chiedeva se fosse corretto applicare l'aliquota ordinaria alla cessione del prodotto in oggetto. Sebbene l’interpello sia stato dichiarato inammissibile, l'Agenzia delle Entrate fornisce comunque una risposta, evidenziando che il prodotto in oggetto va classificato con il codice NC 2922 4200, corrispondente alla Voce 29 23 750 della tariffa doganale. In conseguenza di ciò, l'aliquota Iva da applicare per la sua cessione corrisponde a quella ordinaria del 20%, non essendo il bene in questione riconducibile ad alcuno di quelli elencati nel Dpr 633/1972 (Tabelle A/2 e A/3) ai fini dell'applicazione delle aliquote IVA ridotte (a seconda dei casi, 4% o 10%).

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