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Nel luglio 2009, nella Gazzetta Ufficiale dell’UE, erano stati pubblicati i Regolamenti (CE) n. 598/2009 e 599/2009, con i quali venivano istituiti, rispettivamente, un dazio compensativo definitivo ed un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biodiesel originario degli USA (vedasi il nostro articolo), e veniva disposta la riscossione definitiva dei dazi provvisori precedentemente istituiti dai Regolamenti (CE) n. 193/2009 e 194/2009.
Con i Regolamenti di esecuzione (UE) n. 443/2011 e n. 444/2011 del Consiglio, del 5 maggio 2011, i dazi compensativi ed antidumping in questione vengono ora estesi dalle importazioni di biodiesel in forma pura a quelle in miscela, purchè contenenti una percentuale (in peso) pari od inferiore al 20% di biodiesel originario degli U.S.A. Gli stessi dazi si applicano inoltre alche al biodiesel spedito dal Canada, a prescindere dal fatto che venga dichiarato originario di tale Paese, con la sola eccezione per il biodiesel prodotto dalle società elencate all’art. 1 dei rispettivi regolamenti e salva comunque la possibilità di chiedere alla Commissione una specifica esenzione dai dazi da parte di quelle società che non hanno eluso le misure compensative ed antidumping istituite dai sopramenzionati regolamenti del 2009.
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