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Notizie

Precursori di droga: nuove modifiche all’Allegato IV del Reg. (CE) n. 1277/2005

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L’Agenzia delle Dogane, con la circolare 13/D dell’11 aprile 2011, informa che il Regolamento (CE) n. 225/2011 della Commissione del 7 marzo 2011 ha aggiornato l’Allegato IV del Regolamento (CE) n. 1277/2005 (vedasi, per l’ultima modifica intervenuta nel 2009, il nostro articolo). L’Allegato IV del sopracitato regolamento elenca per ciascuna delle sostanze definite “precursori di droga”, classificabili in particolare nelle categorie 2 e 3 di cui all’Allegato del Regolamento (CE) n. 111/2005, i paesi in relazione ai quali è necessaria una notifica preventiva all’esportazione contenente alcune informazioni sulla sostanza, sul punto di entrata e sui soggetti che provvedono alla sua esportazione ed importazione (da trasmettere alle autorità competenti del paese di destinazione).

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Logo biologico solo per gli operatori soggetti al sistema di controllo per l’agricoltura biologica

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Il Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2009, ha fissato un quadro normativo armonizzato nell’UE per i prodotti biologici, stabilendo gli obiettivi e i principi applicabili a questo tipo di produzione e definendo le norme che disciplinano la loro produzione, l'etichettatura, i controlli e gli scambi con i paesi terzi. Il regolamento in questione si applica in particolare ai seguenti prodotti, provenienti dall’agricoltura, inclusa l’acquacoltura, qualora immessi sul mercato o destinati ad essere immessi sul mercato:

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Dazi doganali supplementari sulle importazioni di determinati prodotti originari degli USA

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Il 16 gennaio 2003, l’Organo di Appello dell'Organizzazione Mondiale del Commercio (WTO) sanciva l’incompatibilità con le regole dell’Organizzazione della legge americana nota come "Byrd amendment" (Continued Dumping and Subsidy Offset Act o “CDSOA”), approvata nel 2000, che prevedeva la possibilità che il governo americano ridistribuissse gli introiti dei dazi antidumping e compensativi percepiti, a quelle imprese americane che erano state danneggiate da tali pratiche. A seguito del rifiuto per lungo tempo, da parte degli Stati Uniti, di abrogare o modificare la legge in questione (accusata di rappresentare una forma di sussidio nascosto a favore di tali imprese), l’Unione Europea veniva autorizzata dal WTO ad applicare contro gli USA delle misure ritorsive su certi prodotti di origine americana. A tal fine è stato istituito il Regolamento (CE) n. 673/2005 del Consiglio del 25 aprile 2005, che prevede un dazio doganale ad valorem supplementare del 15% sulle importazioni di determinati prodotti originari degli USA elencati nell’allegato I del Regolamento, a partire dal 1° maggio 2005.

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Condizioni speciali per l'import di alimenti dal Giappone - aggiornamento

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A seguito delle misure cautelari adottate dai singoli Stati membri (vedasi il nostro articolo), sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. 80 del 26 marzo 2011 è stato pubblicato il Regolamento di esecuzione (UE) N. 297/2011 della Commissione del 25 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate a livello UE per l'importazione di alimenti per animali e prodotti alimentari originari del Giappone o da esso provenienti, a seguito dell'incidente alla centrale nucleare di Fukushima. Il nuovo regolamento si applica ai prodotti alimentari di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento n. 3954/87 (ossia ai prodotti, anche trasformati, destinati al consumo umano e all’alimentazione degli animali), originari del Giappone o da esso provenienti, con la sola esclusione di quelli che hanno lasciato il Giappone prima del 28 marzo 2011 e quelli che sono stati raccolti e/o trasformati prima dell'11 marzo 2011.

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AEO: linee guida per multinazionali e grandi imprese

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La DG TAXUD della Commissione europea ha recentemente pubblicato delle linee guida sulla presentazione delle istanze di accesso allo status di AEO (Operatore Economico Autorizzato) per le multinazionali o le grandi imprese. Le linee guida ricordano che per potere ottenere tale status è necessario essere stabiliti nel territorio doganale dell’UE, fatta eccezione per i casi di cui all'articolo 14 octies delle Disposizioni di Applicazione del Codice Doganale Comunitario (DAC). Una società madre stabilita in un paese terzo, sarà pertanto ammessa a presentare una domanda a nome delle proprie filiali se essa si intende stabilita nell'UE in virtù della presenza in loco di una stabile organizzazione (nella versione italiana v'è un errore di traduzione che contrasta con il contenuto dell'art. 14 octies delle DAC, si confronti il testo in inglese alla pagina 2).

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