A stabilirlo è la Corte di cassazione, sez. V penale, con la sentenza 2 marzo 2009, n. 9261, la quale precisa che chi immette in libera pratica nel nostro Paese calzature prodotte all’estero riportanti il marchio “vera pelle” o “vero cuoio”, ma senza disporre della relativa licenza d’uso da parte del titolare del marchio, commette il reato di cui all’art. 474 del Codice penale (introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi). Contro tale ipotesi inoltre, non deve ritenersi ammessa la sanatoria amministrativa dei prodotti tramite ablazione dei segni distintivi di cui all’art. 4 della legge finanziaria 2004.