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Il principio in questione viene ribadito dalla Corte di Giustizia dell’UE, nella sentenza della Sesta Sezione del 7 aprile 2011 (Causa C-153/10, Staatssecretaris van Financiën/Sony Supply Chain Solutions (Europe) BV), la quale precisa al punto 31 che la disposizione di cui all’art. 5, n. 4, secondo comma, del Codice Doganale Comunitario (Reg. CEE n. 2913/1992, in prosieguo “CDC”), la quale prevede che la persona che non dichiara di agire a nome e per conto di un’altra persona o quella che non è titolare del potere di rappresentanza è considerata agire in proprio nome e per proprio conto, implica che il potere di rappresentanza (diretta) deve essere conferito sempre in maniera espressa e mai in via presuntiva. Le implicazioni per i rappresentanti doganali sono importanti. Per poter agire in rappresentanza diretta dei propri clienti, sarà nel loro interesse procurarsi sempre, a monte di ciascuna operazione o di un gruppo di operazioni da svolgere entro un dato periodo (es. l’anno), un atto scritto di conferimento di tale rappresentanza (il quale è la procura, atto unilaterale che occorre distinguere dal mandato, che è invece un contratto, anche se questo può includere al suo interno una procura ad agire a proprio nome). In assenza di tale procura espressa, coloro che hanno presentato una dichiarazione doganale in rappresentanza diretta, potranno vedersi contestato dalle autorità doganali il proprio potere di rappresentanza ed essere considerati “rappresentanti indiretti”, con tutte le responsabilità che ne conseguono in termini di responsabilità solidale con il rappresentato per il pagamento dei dazi (art. 201, par. 3 CDC), solidarietà che non sussiste nel caso dei rappresentanti diretti.
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