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Notizie

Sdoganamento centralizzato: conclusa Convenzione fra gli Stati membri in materia di redistribuzione della quota di dazio di spettanza nazionale

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In GUUE C 92 del 21 aprile 2009 è stata pubblicata la Convenzione conclusa fra gli Stati membri dell'UE relativa allo sdoganamento centralizzato, concernente l'attribuzione delle spese di riscossione nazionali trattenute allorché le risorse proprie tradizionali sono messe a disposizione del bilancio dell'UE. Lo sdoganamento centralizzato, istituto previsto dal nuovo Codice doganale Comunitario cd. "Modernizzato" od "Aggiornato" (art. 106), consiste nella possibilità, per gli operatori economici, previa autorizzazione delle autorità doganali, di presentare o rendere disponibile presso l'ufficio doganale competente per il luogo in cui sono stabiliti, una dichiarazione in dogana, anche per quelle merci che sono fisicamente presentate presso altri uffici doganali. In sostanza tale meccanismo consente alle imprese di eseguire sdoganamenti a distanza (opzione particolarmente interessante per le imprese multinazionali), rapportandosi con un unico ufficio doganale per quanto riguarda il disbrigo delle loro formalità, il quale sarà quello competente per il luogo in cui è localizzata la loro sede.

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Codice EORI richiesto agli operatori che effettuano operazioni a carattere transnazionale nella Comunità

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Come preannunciato alcune settimane fa dall’Agenzia delle Dogane mediante apposito comunicato pubblicato sul proprio sito web (vedasi il nostro articolo), sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE L98 del 17 aprile 2009 è stato pubblicato il Regolamento (CE) n. 312/2009 della Commissione  del 16 aprile 2009, recante modifica del regolamento (CEE) n. 2454/93 (Disposizioni di Applicazione del Codice doganale comunitario, d’ora in avanti “DAC”).

Il nuovo Regolamento introduce in particolare un’apposita banca dati dei soggetti (persone fisiche o giuridiche) che effettuano operazioni a carattere transnazionale a livello comunitario e che, come tali, si rapportano con le dogane, denominata “EORI” (acronimo di “Economic Operator Registration and Identification”).

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USA: possibilità di ottenere delle riduzioni daziarie per i capi di abbigliamento importati su stampelle

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Tradizionalmente, le stampelle (o "grucce") inserite all’interno degli abiti importati negli USA, al pari degli altri materiali ed elementi utilizzati per la loro confezione, sono classificate con la stessa voce tariffaria relativa ai capi di abbigliamento che accompagnano (e come tali, sottoposte allo stesso livello daziario di questi ultimi). Negli ultimi anni tuttavia, le autorità doganali americane hanno riconosciuto, in una serie di interpelli, che le stampelle idonee ad essere riutilizzate possono essere classificate a parte ed assoggettate ad un dazio ridotto del 3% (la corrispondente voce tariffaria è la 3923.90.00:"Articles for the conveyance or packing of goods, of plastics").

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La Serbia decide di attuare unilateralmente l'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali con l’UE

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Con avviso 2009/C83/11 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 83 del 7.4.2009, la Commissione europea informa gli operatori commerciali della Comunità, che a decorrere dal 30 gennaio 2009 le autorità serbe hanno deciso di attuare unilateralmente le concessioni commerciali previste dall'Accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea e la Repubblica di Serbia firmato il 29 aprile 2008. Tale Accordo, al momento disponibile soltanto in inglese sul sito della DG Allargamento della Commissione Europea, non è stato ancora attuato dalla Comunità europea, in quanto in attesa di ratifica da parte del Parlamento europeo, ratifica che a sua volta è subordinata ad una serie di condizioni, la più importante delle quali è quella della collaborazione di Belgrado con i magistrati del Tribunale penale dell’Aia per l’ex Jugoslavia.

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Apposizione del logo “Vero cuoio” su calzature importate dall’estero, l’applicazione illegittima è reato

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A stabilirlo è la Corte di cassazione, sez. V penale, con la sentenza 2 marzo 2009, n. 9261, la quale precisa che chi immette in libera pratica nel nostro Paese calzature prodotte all’estero riportanti il marchio “vera pelle” o “vero cuoio”, ma senza disporre della relativa licenza d’uso da parte del titolare del marchio, commette il reato di cui all’art. 474 del Codice penale (introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi). Contro tale ipotesi inoltre, non deve ritenersi ammessa la sanatoria amministrativa dei prodotti tramite ablazione dei segni distintivi di cui all’art. 4 della legge finanziaria 2004.

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