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Notizie

Glutammato di sodio ad uso alimentare: la cessione sconta l’Iva al 20%

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La precisazione viene dall'Agenzia delle Entrate, che dopo essersi consultata con l’Agenzia delle Dogane in merito alla corretta qualificazione merceologica del prodotto, ha emanato la risoluzione n. 39/E del 17 febbraio 2009, emessa in risposta ad un’istanza di interpello da parte di un'azienda che produceva e vendeva il prodotto in questione. I dubbi derivavano dalla natura e composizione del glutammato, additivo alimentare assai comune che si ritrova nella maggior parte dei prodotti che consumiamo quotidianamente (es. formaggi, dadi da cucina, surgelati, salumi o prodotti in scatola).

Il richiedente, nell’istanza di interpello, chiedeva se fosse corretto applicare l'aliquota ordinaria alla cessione del prodotto in oggetto. Sebbene l’interpello sia stato dichiarato inammissibile, l'Agenzia delle Entrate fornisce comunque una risposta, evidenziando che il prodotto in oggetto va classificato con il codice NC 2922 4200, corrispondente alla Voce 29 23 750 della tariffa doganale. In conseguenza di ciò, l'aliquota Iva da applicare per la sua cessione corrisponde a quella ordinaria del 20%, non essendo il bene in questione riconducibile ad alcuno di quelli elencati nel Dpr 633/1972 (Tabelle A/2 e A/3) ai fini dell'applicazione delle aliquote IVA ridotte (a seconda dei casi, 4% o 10%).

Esportazione beni culturali: rifusa in un nuovo Regolamento la relativa disciplina

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il Regolamento (CEE) n. 3911/92 del Consiglio, del 9 dicembre 1992 (recante la disciplina relativa all'esportazione di beni culturali), ora abrogato, verrà sostituito a partire dal prossimo 2 marzo dal Regolamento (CE) N. 116/2009 del Consiglio del 18 dicembre 2008, il quale, nell'ottica di assicurare una protezione uniforme a livello comunitario per quanto riguarda l’esportazione dei beni culturali negli scambi con i paesi terzi, effettua una rifusione della disciplina previgente in un nuovo testo organico. Poche sono le novità di rilievo, limitandosi il nuovo Regolamento a consolidare la normativa già precedentemente in vigore, con innovazioni di carattere sostanziale di portata limitata.

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Corte di Cassazione: l’interpretazione delle norme contenuta in circolari e risoluzioni non vincola né i contribuenti né i giudici

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La Corte di Cassazione, con la sentenza della Sezione Tributaria Civile n. 237 del 9 gennaio 2009, riprendendo un noto precedente affermato con la sentenza delle Sezioni Unite del 9 ottobre 2007, n. 23031 (secondo cui le Circolari con le quali l'Agenzia delle Entrate interpreta una norma giuridica in ambito tributario non sono vincolanti, in quanto esprimono esclusivamente un parere dell'Amministrazione finanziaria), ha ribadito che circolari e risoluzioni, anche se impartiscono direttive agli uffici gerarchicamente subordinati affinché si uniformino ad esse, possono essere disattese sia dagli stessi uffici amministrativi che dal contribuente.

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Classificazione di apparecchi multifunzione: la Corte di Giustizia CE fornisce alcune precisazioni

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La Corte di Giustizia delle Comunità Europee (CGCE), con sentenza della Terza Sezione dell’11 dicembre 2008 (pubblicata in GUUE C 32 del 7.2.2009), emessa su domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di primo grado di Parigi nell’ambito delle cause riunite “Kip Europe SA, Kip (UK) Ltd, Caretrex Logistiek BV, Utax GmbH” (C-362/07) e “Hewlett Packard International SARL” (C-363/07) c/ Administration des douanes — Direction Générale des douanes et droits indirects, fornisce alcuni chiarimenti riguardo alla classificazione nella nomenclatura combinata (NC) di apparecchi multifunzione costituiti da un'unità stampante laser, un’unità scanner ed un computer.

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Regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi: Ucraina fuori dalla lista dei Paesi ad ex commercio di Stato

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Con il Regolamento (CE) n. 519/94, più volte modificato dalla data della sua emanazione, il Consiglio dell’UE ha adottato un regime comune applicabile alle importazioni nella Comunità europea da alcuni paesi terzi qualificati come ex paesi comunisti (Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Corea del Nord, Kazakistan, Russia, Tagikistan, Turkmenistan, Ucraina, Uzbekistan, Vietnam). Tale Regolamento contiene una serie di disposizioni specifiche volte a facilitare l’attivazione di misure di vigilanza e salvaguardia nei confronti dei suddetti Paesi.  

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