Friday, March 29, 2024
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Domanda: abbiamo sentito parlare di recenti istruzioni che sono state impartite agli uffici doganali riguardo le modalità operative di applicazione delle disposizioni di cui al d.l. 135/2009 sulle indicazioni obbligatorie di origine sui prodotti importati da Paesi terzi. E' possibile saperne di più?


Risposta: Si tratta della circolare del Ministero dello Sviluppo Economico, prot. n. 124898 del 9 novembre, che ha “ammorbidito” l’applicazione dell’art. 4, comma 49 della legge 350/2003, come modificato dall’art. 16 del d.l. 135/2009 (decreto che tra l’altro è stato appena convertito nella legge n. 166 del 20 novembre 2009), introducendo una serie di indicazioni assai flessibili riguardo le modalità di adempimento dell’obbligo di indicazione della provenienza/origine sui prodotti fabbricati in tutto od in parte fuori dell’Italia introdotto dalla nuova norma. Si va in sostanza dalla possibilità di accompagnare i prodotti con un’appendice informativa contenente una espressa dicitura che evidenzia la loro effettiva origine, all’utilizzo di una autocertificazione da presentare all’ufficio doganale di importazione (in allegato alla dichiarazione doganale), nella quale ci si assume l’impegno ad integrare in fase di commercializzazione le informazioni riguardanti i prodotti con quelle relative alla loro reale origine. Il modello di tale attestazione viene riportato in allegato alla circolare. Assoluto silenzio invece viene fatto su quello che probabilmente è l’aspetto di più complessa interpretazione della nuova normativa: cosa deve intendersi cioè per “uso fallace o fuorviante di marchi aziendali ai sensi della disciplina sulle pratiche commerciali ingannevoli”, disposizione che figura al comma 49 dell’art. 4 della l. 350/2003. Se da un lato infatti, tale richiamo rimanda al d.lgs 2 agosto 2007, n. 146 sulle pratiche commerciali “ingannevoli”, non si può fare a meno di constatare la dubbia applicabilità di alcune fattispecie regolate da tale disposizione ai marchi di fabbrica. Per altri dettagli, alleghiamo il testo, assai chiaro, della circolare del Ministero dello Sviluppo Economico, prot. n. 124898 del 9 novembre.

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